FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 157/AA del 01/10/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MASIA – SATTA – ALTEA- MANUNTA – GSD SORSO 1930

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1194 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro MASIA, Mauro SATTA, Federico ALTEA, Beniamino MANUNTA e della società G.S.D. SORSO 1930, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessandro MASIA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società G.S.D. Sorso 1930, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società G.S.D Sorso 1930 in occasione degli incontri Sorso 1930 – Pol. Minerva del 6.10.2024 e Sporting Alghero - Sorso del 12.10.2024 valevoli per il campionato di Seconda Categoria, nelle quali è indicato il nominativo del sig. Federico Altea, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso;

Mauro SATTA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società G.S.D. Sorso 1930, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società G.S.D. Sorso 1930 in occasione degli incontri Sorso 1930 - San Nicola Ozieri del 20.10.2024 e 3 Stelle – Sorso del 27.10.2024 valevoli per il campionato di Seconda Categoria, nelle quali è indicato il nominativo del sig. Federico Altea, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso;

Federico ALTEA, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società G.S.D. Sorso 1930, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società G.S.D. Sorso 1930, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Seconda Categoria: Sorso 1930 – Pol. Minerva del 6.10.2024, Sporting Alghero-Sorso del 12.10.2024, Sorso 1930 - San Nicola Ozieri del 20.10.2024 e 3 Stelle – Sorso del 27.10.2024, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

Beniamino MANUNTA, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società G.S.D. Sorso 1930, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società G.S.D. Sorso 1930, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Federico Altea nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società G.S.D. Sorso 1930 ai seguenti incontri tutti valevoli per il campionato di Seconda Categoria: Sorso 1930 – Pol. Minerva del 6.10.2024, Sporting Alghero - Sorso del 12.10.2024, Sorso 1930 - San Nicola Ozieri del 20.10.2024 e 3 Stelle – Sorso del 27.10.2024; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

G.S.D. SORSO 1930, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione i sigg.ri Beniamino Manunta, Alessandro Masia e Mauro Satta ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Federico Altea ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Alessandro MASIA,

Sig. Mauro SATTA,

Sig. Federico ALTEA,

Sig. Beniamino MANUNTA,

Società G.S.D. SORSO 1930, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Beniamo MANUNTA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Alessandro MASIA,

2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Mauro SATTA,

3 (tre) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Federico ALTEA,

3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Beniamino MANUNTA,

€ 225,00 (duecentoventicinque/00) di ammenda e 4 (quattro) punti di penalizzazione da scontare nel campionato di prima categoria della ss 2025-2026 per la società G.S.D. SORSO 1930;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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