FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 172/AA del 23/10/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BOSCOLO BIELO – UNION CLODIENSE CHIOGGIA F.C. S.R.L.
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 116 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Ivano BOSCOLO BIELO, e della società UNION CLODIENSE CHIOGGIA F.C. S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:
Ivano BOSCOLO BIELO, amministratore unico e legale rappresentante della Union Clodiense Chioggia F.C. S.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione del Titolo III, paragrafo I), lettera A), numero 1), sub e), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025, allegato al Comunicato Ufficiale n. 140/A pubblicato il 21.12.2023, anche in virtù del disposto di cui all’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non avere adempiuto al seguente impegno assunto con dichiarazione in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2024/2025: • a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 15 alle competizioni giovanili.;
UNION CLODIENSE CHIOGGIA F.C. S.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante all’epoca dei fatti, Sig. Ivano BOSCOLO BIELO;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Ivano BOSCOLO BIELO,
Società UNION CLODIENSE CHIOGGIA F.C. S.R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Ivano BOSCOLO BIELO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Ivano BOSCOLO BIELO,
€ 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società UNION CLODIENSE CHIOGGIA F.C. S.R.L.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
