FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 174/AA del 23/10/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da NIGRO – DORO – FOLLADOR – ASD CORTELLAZZO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1274 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro DORO, Alessandro NIGRO, Lorenzo FOLLADOR e della società A.S.D. CORTELLAZZO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Alessandro DORO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cortellazzo, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ga), e Gc) del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dal Comunicato Ufficiale n. 29 2024/2025 del Settore Tecnico “Tesseramento e obbligatorietà tecnici” per avere lo stesso, dal mese di gennaio al mese di giugno 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nella categoria Esordienti al Sig. Alessandro Nigro nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 95 bis, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso contattato, nel mese di maggio 2025, il calciatore sig. Lorenzo Follador assumendo con lo stesso accordi per il suo tesseramento nella stagione sportiva 2025 – 2026 e pubblicando, in data 23 maggio 2025, sulle pagine Instagram e Facebook della società A.S.D. Cortellazzo la notizia del trasferimento di tale calciatore corredata dalla fotografia di quest’ultimo, nonostante lo stesso fosse tesserato fino al 30 giugno 2025 per la società A.C.D. Jesolo; nonché per avere lo stesso, nel mese di giugno 2025, dapprima contattato in data 14.6.2025 sulla sua utenza cellulare e poi incontrato in data 17.5.2025 presso la sede della società il calciatore minorenne sig. J. B., all’epoca tesserato per la società A.C.D. Jesolo, per convincerlo a tesserarsi per la società A.S.D. Cortellazzo nella successiva stagione sportiva 2025 – 2026 a tal fine prospettandogli che avrebbe fatto parte della prima squadra militante nel campionato di Seconda Categoria e mettendolo a conoscenza dei progetti e delle potenzialità finanziarie della società A.S.D. Cortellazzo;
Alessandro NIGRO, dirigente tesserato dal mese di agosto al mese di novembre 2024 per la società A.C.D. Jesolo e dal mese di gennaio al mese di giugno 2025 per la società A.S.D. Cortellazzo, a) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ga) e Gc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal mese di agosto al mese di novembre 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.C.D. Jesolo militante nella categoria Esordienti 2^ anno nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; b) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ga) e Gc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal mese di gennaio al mese di giugno 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Cortellazzo militante nella categoria Esordienti nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
Lorenzo FOLLADOR, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C.D. Jesolo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’ art. 95 bis, comma 2, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nel mese di maggio 2025, assunto accordi per il proprio tesseramento per la società A.S.D. Cortellazzo nella stagione sportiva 2025 – 2026 nonostante fosse tesserato fino al 30 giugno 2025 per la società A.C.D. Jesolo;
A.S.D. CORTELLAZZO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Alessandro Doro ed Alessandro Nigro, per quest’ultimo limitatamente alla posizione sub b) del relativo capo di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Alessandro DORO,
Sig. Alessandro NIGRO,
Sig. Lorenzo FOLLADOR,
Società A.S.D. CORTELLAZZO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessandro Doro;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Alessandro DORO,
3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alessandro NIGRO,
2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Lorenzo FOLLADOR,
€ 700,00 (settecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CORTELLAZZO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
