FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 175/AA del 23/10/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FORTUNA – BATTOCCHIO – KUMAR – DOSE ROSSETTO – SSD ARL SAREGO LIONA ACADEMY
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1217 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Daniele FORTUNA, Mattia BATTOCCHIO, Sanam KUMAR, Massimo DOSE, Anna ROSSETTO e della società S.S.D. A R.L. SAREGO LIONA ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:
Daniele FORTUNA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. A R.L. Sarego Liona Academy, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico nonché dal Comunicato Ufficiale n. 29 2024/2025 del Settore Tecnico “Tesseramento e obbligatorietà tecnici” per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 - 2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società dallo stesso rappresentata militanti nel girone B del campionato Giovanissimi Under 15 Femminile Regionale e nel girone B del campionato Allievi Under 17 Femminile Regionale ad un tecnico in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 – 2025 fino all’1.4.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone B del campionato Giovanissimi Under 15 Femminile Regionale al sig. Gianluca Verza, e dall’1.4.2025 fino al termine della stagione sportiva 2024 – 2025 ai sigg.ri Mattia Battocchio e Kumar Sanam, tutti dirigenti tesserati per la società S.S.D. A R.L. Sarego Liona Academy, nonostante gli stessi fossero sprovvisti della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; nonché per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 – 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone B del campionato Allievi Under 17 Femminile Regionale ai sigg.ri Massimo Dose ed Anna Rossetto, dirigenti tesserati per la società S.S.D. A R.L. Sarego Liona Academy, nonostante gli stessi fossero sprovvisti della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
Mattia BATTOCCHIO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società S.S.D. A R.L. Sarego Liona Academy, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, svolto il ruolo ed i compiti di collaboratore tecnico fino all’1.4.2025, e poi di allenatore dall’1.4.2025, della squadra della società S.S.D. A R.L. Sarego Liona Academy militante nel girone B del campionato Giovanissimi Under 15 Femminile Regionale pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; Sanam KUMAR, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società S.S.D. A R.L. Sarego Liona Academy, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, svolto il ruolo ed i compiti di collaboratore tecnico fino all’1.4.2025, e poi di allenatore dall’1.4.2025, della squadra della società S.S.D. A R.L. Sarego Liona Academy militante nel girone B del campionato Giovanissimi Under 15 Femminile Regionale pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
Massimo DOSE, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società S.S.D. A R.L. Sarego Liona Academy, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società S.S.D. A R.L. Sarego Liona Academy militante nel girone B del campionato Allievi Under 17 Femminile Regionale pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
Anna ROSSETTO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserata per la società S.S.D. A R.L. Sarego Liona Academy, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere la stessa, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, svolto il ruolo ed i compiti di collaboratore tecnico della squadra della società S.S.D. A R.L. Sarego Liona Academy militante nel girone B del campionato Allievi Under 17 Femminile Regionale pur essendo sprovvista della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
S.S.D. A R.L. SAREGO LIONA ACADEMY, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Daniele Fortuna, Gianluca Verza, Mattia Battocchio, Kumar Sanm, Massimo Dose ed Anna Rossetto;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Daniele FORTUNA, × Sig. Mattia BATTOCCHIO,
Sig. Sanam KUMAR,
Sig. Massimo DOSE,
Sig. Anna ROSSETTO,
Società S.S.D. A R.L. SAREGO LIONA ACADEMY, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Daniele FORTUNA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Daniele FORTUNA,
3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Mattia BATTOCCHIO,
3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Sanam KUMAR, × 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Massimo DOSE,
3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Anna ROSSETTO,
€ 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società S.S.D. A R.L. SAREGO LIONA ACADEMY;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
