FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 178/AA del 23/10/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SPINA – ASD UDINE CITY FUTBOL SALA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1316 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Federico SPINA, e della società A.S.D. UDINE CITY FUTBOL SALA, avente ad oggetto la seguente condotta:
Federico SPINA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Udine City Futbol Sala, in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra il medesimo e la società, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto all’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F per avere lo stesso omesso di provvedere alla comunicazione al Comitato Regionale Friuli – Venezia Giulia dell’elenco nominativo dei dirigenti e dei collaboratori della società dallo stesso rappresentata per la stagione sportiva 2024 – 2025;
A.S.D. UDINE CITY FUTBOL SALA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capo di incolpazione era tesserato il sig. Federico Spina; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Federico SPINA,
Società A.S.D. UDINE CITY FUTBOL SALA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Fedeico SPINA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Federico SPINA,
€ 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. UDINE CITY FUTBOL SALA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
