FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 182/AA del 23/10/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da AVITABILE – MAZZACCO – ASD AC CORDENONESE 3S
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 8 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Jordan AVITABILE, Mario MAZZACCO e della società A.S.D. A.C. CORDENONESE 3S, avente ad oggetto la seguente condotta:
Jordan AVITABILE, calciatore tesserato per la società A.S.D. Torre, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’epoca dei fatti, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’ art. 95 bis, comma 2, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nel mese di giugno 2025, definito accordi col sig. Mario Mazzacco per il proprio tesseramento per la società A.S.D. A.C. Cordenonese 3S nella stagione sportiva 2025 – 2026 nonostante fosse tesserato fino al 30 giugno 2025 per la società A.S.D. Torre;
Mario MAZZACCO, calciatore tesserato per la società A.S.D. Calcio San Leonardo all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 95 bis, comma 2, delle N.O.I.F., per avere lo stesso in costanza di tesseramento quale calciatore per la società A.S.D. Calcio San Leonardo, nel mese di giugno 2025, contattato il calciatore sig. Jordan Avitabile definendo con lo stesso accordi per il suo tesseramento nella stagione sportiva 2025 – 2026 per la società A.S.D. A.C. Cordenonese 3S; nonché ancora per avere pubblicato in data 10 giugno 2025, nella pagina del social network Facebook della A.S.D. Calcio San Leonardo la notizia del trasferimento di tale calciatore corredata dalla fotografia di quest’ultimo, nonostante lo stesso fosse tesserato fino al 30 giugno 2025 per la società A.S.D. Torre;
A.S.D. A.C. CORDENONESE 3S, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere da un proprio tesserato, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 95 bis, comma 2, delle N.O.I.F.;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Jordan AVITABILE,
Sig. Mario MAZZACCO,
Società A.S.D. A.C. CORDENONESE 3S, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alberto DE ANNA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Jordan AVITABILE, 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Mario MAZZACCO,
€ 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. A.C. CORDENONESE 3S;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
