FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 187/AA del 30/10/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da RUBINO – SOCCER MASSAFRA 1963

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1289 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Fernando RUBINO, e della società SOCCER MASSAFRA 1963, avente ad oggetto la seguente condotta:

Fernando RUBINO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Soccer Massafra 1963, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso corrisposto al calciatore sig. Francesco Pambianchi oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 292-2024/25 del 16.4.2025, comunicato alla società Soccer Massafra 1963 a mezzo pec del 18.4.2025;

SOCCER MASSAFRA 1963, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Fernando Rubino; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Fernando RUBINO,

Società SOCCER MASSAFRA 1963, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Francesco RUBINO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Fernando RUBINO,

€ 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della SS 25-26 per la società SOCCER MASSAFRA 1963;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it