F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0039/CFA pubblicata il 29 Ottobre 2025 (motivazioni) – società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l.

Decisione/0039/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0030/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Domenico Luca Scordino – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Sergio Della Rocca - Componente

Antonino Anastasi - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0030/CFA/2025-2026 proposto dalla società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l.,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0052/TFNSD-2025-2026 del 16 settembre 2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Relatore all’udienza del 20.10.2025, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Antonino Anastasi e uditi l’Avv. Mattia Grassani e l’Avv. Flavia Tortorella per la reclamante, l’Avv. Alessandro D’Oria per la Procura federale;

Ritenuto e considerato quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Sulla base di due segnalazioni inoltrate dalla Commissione di vigilanza sulle società di calcio – CO.VI.SO.C. in data 24/7/2025 e 30/7/2025, la Procura federale  ha deferito avanti al Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare la società  U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., incolpandola per responsabilità sia propria che diretta della ripetuta violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V e VI, punto 1) lett. e) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7, per non avere in sostanza provveduto, entro il termine perentorio del 1° luglio 2025, al pagamento o versamento:

a) degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo dovuti in favore dei tesserati per la mensilità di maggio 2025;

b) degli altri compensi dovuti ai tesserati per la mensilità di maggio 2025;

c) degli emolumenti, ivi inclusi i compensi assoggettati ad I.V.A., dovuti in favore delle altre figure professionali per la mensilità di maggio 2025;

d) delle ritenute Irpef e dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati rispettivamente per la mensilità di aprile 2025 e di maggio 2025;

e) delle ritenute Irpef relative ai compensi dovuti ai tesserati a titolo di indennità di trasferta per la mensilità di aprile 2025;

f) dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti alle altre figure professionali per la mensilità di maggio 2025.

Contestualmente la Procura ha deferito con analoghe incolpazioni il Presidente della Società e il suo Amministratore delegato, i quali hanno poi definito la propria posizione concordando, ai sensi dell’art. 127 CGS, una sanzione successivamente validata dal Tribunale.

Con la decisione oggetto del reclamo all’esame, il Tribunale ha irrogato alla Società la sanzione di 13 punti complessivi di penalizzazione, quantificata in ragione di due punti per ciascuna delle sei violazioni sostanziali ascritte e maggiorata di un punto per recidiva specifica (inadempimento contributivo).

La decisione di primo grado è stata impugnata dalla U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. la quale ne chiede la riforma, deducendo quattro motivi di impugnazione, concordemente finalizzati – sia pure sotto distinti profili - ad ottenere una incisiva riduzione della sanzione nel complesso irrogata, siccome ingiustificatamente afflittiva e in contrasto con criteri di proporzionalità ed equità.

Si è costituita la Procura federale, instando per l’integrale rigetto del gravame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reclamo non è fondato e va pertanto respinto.

2. Prima di procedere all’esame analitico dei motivi di impugnazione, sembra utile evidenziare – in linea con quanto già osservato dal Tribunale – che la Società non contrasta o nega la sussistenza materiale delle violazioni riscontrate dalla CO.VI.SO.C. e contestate dalla Procura, ma incentra le sue critiche unicamente sulle modalità di calcolo della sanzione complessivamente irrogata con la decisione in esame e sulla legittimità delle varie disposizioni normative applicate nella fattispecie.

3. Ciò premesso, con il primo motivo la reclamante deduce che illegittimamente il Manuale delle licenze nazionali (applicato dal Tribunale) commina differenziate sanzioni per specifici singoli inadempimenti solutori, i quali in realtà, alla luce del Codice e delle NOIF costituiscono invece semplicemente espressioni esecutive di una infrazione unitaria (o al massimo di due violazioni, l’una retributiva l’altra contributiva).

Di conseguenza, alla luce della richiamata aporia, la reclamante invoca la disapplicazione del Manuale e la conseguente irrogazione della sanzione di base normativamente prevista dal riguardo dal Codice e dalle NOIF (penalizzazione di due/quattro punti).

Il mezzo, come anche di recente statuito da questa Corte federale in relazione a controversia similare (cfr. CFA, SS.UU., n. 33/2025-2026), non è fondato.

Rinviando, per esigenze di sinteticità, alla distesa e analitica disamina dedicata al tema della disapplicazione dalla decisione CFA, I Sez., n. 62/2023-2024, sembra qui sufficiente rammentare che la disapplicazione è strumento il quale consente oggi al Giudice – in via pretoria per quanto riguarda giudizi amministrativi di stampo impugnatorio – di  non applicare in giudizio incidenter tantum la norma regolamentare contrastante con quella posta da fonte primaria, nell’ipotesi in cui la norma secondaria non risulti annullabile perché non espressamente impugnata.

A fondamento dell’istituto sta il rilievo che, in ogni ordinamento giuridico informato al criterio di gerarchia delle fonti di produzione del diritto, la risoluzione delle antinomie normative non può che derivare da “un meccanismo invalidante delle norme di grado inferiore che sopraggiungano e urtino contro precetti poziori dell'ordinamento medesimo” (Cons. Stato, Sez. V, n. 154 del 1992), con la conseguenza che "al giudice amministrativo è consentito, anche in mancanza di richiesta delle parti, sindacare gli atti di normazione secondaria al fine di stabilire se essi abbiano attitudine, in generale, ad innovare l'ordinamento e, in concreto, a fornire la regola di giudizio per risolvere la questione controversa" (Cons. Stato, Sez. V, n. 154 del 1992 citata).

Tanto chiarito, si evidenzia altresì come attualmente la disapplicazione quale rimedio delle antinomie tra atti normativi di rango diverso, nei termini ricostruiti dalla giurisprudenza amministrativa, costituisca un corollario della gerarchia delle fonti anche nell’ordinamento sportivo e, per quanto qui rileva, nell’ordinamento della FIGC.

In tal senso, lo stesso Collegio di garanzia dello sport (decisione n. 41/2023 del 9 maggio 2023) ha puntualizzato che: “Costituisce parametro condiviso quello per cui «Il generale principio di gerarchia delle fonti normative … non permette che una norma regolamentare possa contenere delle disposizioni che contrastino con la disciplina di rango superiore, né può modificarle o abrogarle»” (cfr. Collegio di garanzia, decisioni nn. 76/2019 e 30/2022).

Tutto ciò premesso circa l’astratta ammissibilità della richiesta della reclamante, ritiene però il Collegio che nel caso all’esame – come anticipato – non sussista tra la previsione contenuta nelle NOIF e quella recata dal Manuale delle licenze nazionali alcun contrasto “macroscopico” o “insanabile” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 4778 del 2013) e che quindi difetti in radice il presupposto per procedere alla disapplicazione della normativa subordinata.

Ricostruendo in sintesi il quadro normativo sotteso alla fattispecie, si ricorda che le norme federali di carattere generale (art. 85, lettera c), n. V, comma 1, lettera e) nonché n. VI, comma 1, lettera e) NOIF) elencano unitariamente, da un lato, tutte le tipologie di emolumenti (nei confronti di tesserati, nei confronti di altri collaboratori, incentivi all’esodo, indennità di trasferta e altri compensi) che le società sono tenute a corrispondere e, dall’altro, sempre unitariamente le ritenute Irpef e i contributi Inps e Fondo fine carriera relativi agli emolumenti e agli incentivi all’esodo che le società stesse devono versare, rinviando alla previsione speciale (il Manuale licenze nazionali di cui al CU n. 251/A del 17/4/2025) la fissazione dei termini per l’adempimento degli obblighi certificativi relativi agli ultimi due bimestri, la cui violazione è sanzionata con la penalizzazione di almeno due punti in classifica.

In questo quadro di riferimento, il Manuale licenze nazionali fissa poi le varie scadenze elencando partitamente il termine entro il quale ciascuno dei diversi adempimenti deve essere adempiuto.

Ciò premesso, non può condividersi, a giudizio della Corte, la tesi della reclamante allorchè questa sostiene che il Manuale illegittimamente disaggreghi – con l’effetto di moltiplicare le sanzioni applicabili – adempimenti che in base alla norma primaria costituirebbero invece semplici momenti esecutivi di un’unica previsione o – a tutto voler concedere – di due previsioni (ambito retributivo/ambito contributivo).

Tale tesi, infatti, poggia su un errato presupposto interpretativo, in quanto i diversi adempimenti ai quali si riferiscono le NOIF – ancorché unitariamente elencati – sono ontologicamente tra loro distinti, per fonte (contrattuale, fiscale o contributiva) e per cespite di riferimento, con la conseguenza che la violazione di ogni singolo adempimento non può che dar luogo all’irrogazione della sanzione.

Come è stato infatti precisato, “ognuna di quelle obbligazioni è autonoma ed indipendente rispetto alle altre, essendo diversi i soggetti creditori (tesserati, dipendenti e altre tipologie di collaboratori per quanto attiene ad emolumenti, compensi e alle altre somme di cui ai numeri 2, 3 e 4, l’Erario e l’INPS per quanto attiene alle ritenute di cui ai numeri 5, 6 e 7), la natura giuridica (di controprestazione negoziale per gli emolumenti e stipendi, tributaria nel caso delle ritenute Irpef, previdenziale nel caso dei contributi Inps) e la finalità (di adempimento ad un obbligo negoziale per emolumenti e stipendi, di fiscalità generale quella delle ritenute Irpef, di garanzia previdenziale per i lavoratori del settore quella dei contributi Inps)” (cfr. CFA, SS.UU., n. 33/2025-2026 citata).

Del resto, l’autonomia degli adempimenti di cui si tratta costituisce un dato acquisito nella giurisprudenza federale (cfr. per tutte CFA SS.UU., n.97/2024-2025) alla quale con evidenza il Manuale si è espressamente adeguato.

In tale quadro di riferimento, che la tesi della reclamante non risulti condivisibile è del resto già palese sul piano logico, perché essa porterebbe a sanzionare la società che ometta di pagare ogni e qualsivoglia emolumento e ometta di versare ogni contributo previdenziale e ogni ritenuta fiscale, con la medesima penalizzazione che sarebbe applicata alla società che omette un solo adempimento (ad es. corrispondere gli incentivi all’esodo nel termine prescritto).

Deve quindi concludersi, come esplicitato dalla decisione sopra richiamata, che “il Manuale delle licenze nazionali non costituisce una fonte normativa secondaria che si sovrappone illegittimamente all’art. 85 delle NOIF, ma rappresenta lo strumento tecnicooperativo necessario per dare concreta attuazione alla norma federale primaria, senza eccedere i limiti delle attribuzioni conferite.” (cfr. CFA, SS.UU., n. 33/2025-2026 citata).

Non sussistono dunque i presupposti per disapplicare le previsioni del Manuale che la decisione impugnata ha dunque correttamente valorizzato, dal momento che il Manuale non contrasta affatto (e men che mai contrasta in modo macroscopico) con quanto disposto dalle NOIF, ma si limita ad esplicitarne il disposto.

4. Con il secondo motivo la reclamante deduce che le tre omissioni solutorie indicate ai punti 4, 5 e 6 della decisione del Tribunale federale nazionale (‘4- delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti per la mensilità di aprile 2025; 5- delle ritenute Irpef relative agli accordi di incentivo all’esodo dovuti per la mensilità di aprile 2025; 6- dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti per la mensilità di maggio 2025’) costituiscono violazioni di un unico adempimento e, dunque, andavano sanzionate esclusivamente con la sanzione tassativa della penalizzazione di due punti in classifica (anziché sei).

In tal senso la reclamante evidenzia che le omissioni di cui sopra costituiscono violazioni dell’ adempimento unitario imposto dal punto 5) del C.U. n. 251/A, titolo I, paragrafo IX, lettera A): “assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per la mensilità di aprile 2025 e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per la mensilità di maggio 2025, nonché delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, per la mensilità di aprile 2025, in forza di accordi, depositati pressola Lega competente, direttamentee/o indirettamente collegati al contratto economico”.

Il rilievo evidenzia un errore materiale in cui è con ogni probabilità incorso il Tribunale ma non appare concludente.

Si tratta infatti di un errore espositivo del tutto innocuo, alla luce di quanto analiticamente precisato nel secondo atto di deferimento, che riporta con esattezza le tre tipologie di violazioni contributive e fiscali addebitate (Manuale Licenze, Tit. I, parag. IX, lettera A) nn. 5, 6 e 7) e riscontrate fondate dal Tribunale stesso senza contestazione di parte.

Trattandosi di tre violazioni distinte (ripetesi: nn. 5, 6 e 7), la sanzione applicata dal Tribunale risulta dunque senz’altro correttamente calcolata.

5. Con il terzo e centrale motivo la Società lamenta l’omesso riconoscimento da parte del Tribunale della invocata circostanza attenuante applicabile al caso di specie ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera c), CGS il quale prevede espressamente la mitigazione della sanzione per l’incolpato che risulti “aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio.”

In tal senso la reclamante - anche nel corso della discussione orale - ha ripetutamente evidenziato come il nuovo socio di maggioranza della compagine sociale abbia, profondendo ingenti risorse personali, immediatamente provveduto al sostanziale ripianamento degli inadempimenti solutori posti in essere dal precedente organo gestorio.

In siffatto contesto, la mancata concessione delle attenuanti - e della correlativa riduzione di una penalizzazione altrimenti insostenibile - minerebbe in radice quel completamento del percorso risanatorio che costituisce l’obiettivo dell’attuale dirigenza e del gruppo di controllo che la sostiene.

Il mezzo, ancorchè assai suggestivamente articolato, non può essere accolto.

Il Collegio infatti aderisce all’indirizzo interpretativo – assolutamente maggioritario nella giurisprudenza di questa Corte federale – secondo cui le sanzioni a carico delle Società che consistano nell’irrogazione di punti negativi (di penalizzazione) per inadempimenti di tipo retributivo e contributivo non possano esorbitare dal limite edittale minimo, che nel caso all’esame è per ciascuna infrazione quello di “almeno due punti di penalizzazione” ex art. 33 CGS.

Come è stato chiarito con riferimento ad inadempimenti retributivi, “Il mancato pagamento degli emolumenti integra un illecito connotato da mera condotta omissiva, in quanto violativo di un preciso obbligo di facere: versare una determinata somma entro un determinato termine, di talché lo spirare del termine in assenza della condotta doverosa integra ex se l’elemento materiale della fattispecie. Ciò non toglie che il giudicante ben potrebbe ravvisare ragioni per moderare, mediante il riconoscimento di circostanze attenuanti, il trattamento sanzionatorio. La ragione per la quale ciò non è consentito è in realtà connessa alla funzione stessa della sanzione conseguente all’illecito di cui si è resa responsabile la società sportiva. La formula che si legge nella norma sanzionatoria non è delle più felici, atteso che essa recita: "il mancato pagamento [] comporta l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 8 comma 1 lett. g) a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica"; tuttavia è logico supporre che si sia voluto indicare un limite invalicabile (verso il basso, ovviamente). "A partire da almeno" sta evidentemente a significare che il punto di "partenza" deve necessariamente e inderogabilmente essere quello indicato dal c.d. "legislatore" sportivo. Ma, a favore di tale tesi, milita altro argomento, di ben più consistente spessore sistematico. L’ordinamento sportivo, nella sua parte sanzionatoria, è solo parzialmente e cum grano salis, assimilabile a quello penale. Invero, mentre per quest’ultimo, la funzione (non assorbente ma certamente) principale della pena è – per esplicito dettato costituzionale – la rieducazione (rectius: risocializzazione) del condannato, per l’ordinamento sportivo la sanzione ha essenzialmente scopo e funzione retributiva, e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche. Di talché sembra conseguente ipotizzare, in tale ultimo ordinamento, la sussistenza di una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società, con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di "punti negativi" in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generalpreventiva), devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa. La ragione è quella cui si è fatto prima cenno: la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere – più o meno – avvantaggiati dall’handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore. E proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali. A seguito del ragionamento sopra articolato, si spiega la non perspicua espressione che si legge nell’art. 33 CGS (appunto "a partire da almeno")” (cfr. CFA, SS.UU. n. 89/2019-2020; cfr. altresì CFA, SS.UU., n. 49/2021-2022; CFA, SS.UU., 78/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 22/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 108/20222023; CFA, SS.UU., n. 55/2023-2024 nonché da ultimo CFA, SS.UU., n. 73/2024-2025.).

Dalle considerazioni sistematiche ora trascritte si desume, in particolare, che la penalizzazione conseguente ad inadempimenti retributivi o contributivi assolve anche al compito di ripristinare la parità di condizioni nella competizione, parità che la condotta della società inadempiente ha comunque immediatamente e irrimediabilmente alterato in danno delle antagoniste, le quali si sono invece impegnate per onorare le proprie scadenze: il che – trattandosi appunto di ripristinare una par condicio comunque oggettivamente violata dalla società inadempiente – preclude al Giudice di scendere sotto il minimo edittale ritenuto all’uopo congruo dal legislatore federale, anche a fronte di comportamenti sananti ma pur sempre successivi alla originaria violazione.

In tal senso, è stato di recente evidenziato che “… la ratio di tutto il sistema amministrativo-contabile delle società calcistiche professionistiche è quella di garantire la regolarità delle competizioni mediante la partecipazione di società che possano dimostrare, anche attraverso un rigoroso sistema di controllo ex post ed in adesione ad inderogabili criteri di trasparenza, una capacità finanziaria riferita a tutto l’arco temporale della specifica annualità sportiva, assolvendo agli oneri finanziari e contributivi previsti dalla legge, facendo fronte diligentemente agli oneri di gestione ed in generale ai costi che caratterizzano una stagione sportiva nel suo complesso, ivi compresa l’eventuale partecipazione alle competizioni europee” (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 45/2022). Il rispetto di tali regole, prima tra tutte la prevalenza della substance over form e della trasparenza informativa, ha, quindi, un diretto collegamento con le norme sanzionatorie previste dall’ordinamento sportivo (in questo senso Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 45/2022) (cfr. CFA, SS.UU., n. 21/2024-2025).

6. Con il quarto motivo di impugnazione, la Società invoca l’applicazione dell’istituto penalistico della continuazione, osservando che le separate violazioni contestate costituiscono in realtà il frutto di una condotta omissiva sostanzialmente unitaria, di talchè appare ingiusto sanzionarle cumulando materialmente le sanzioni previste per ciascuno dei separati inadempimenti posti in essere.

Il mezzo, benchè sostenuto da particolare dovizia di argomentazioni, non può essere accolto.

Come è noto, l’art. 81 del codice penale sanziona con la pena prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, (e cioè con la stessa pena prevista nel caso del concorso formale di reati) chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

La continuazione, con evidenza, è istituto ispirato al principio del favor rei e si risolve nella concessione, allorchè ne ricorrano i presupposti, di un calcolo della pena complessiva più favorevole di quello derivante dal cumulo materiale delle singole pene in astratto irrogabili.

Come esattamente dedotto dalla reclamante, secondo la ormai consolidata giurisprudenza federale, costituisce un dato acquisito nell’ordinamento sportivo il riconoscimento dell’illecito continuato, ancorché l’istituto della continuazione non sia espressamente disciplinato dal Codice di giustizia sportiva (cfr. per tutte C.F.A., Sez. I, n. 42/2023-2024).

Tuttavia, come è stato ben evidenziato dalla Procura federale, l’istituto della continuazione presuppone la sussistenza di un elemento costitutivo di base e imprescindibile, costituito dall’esecuzione di un “medesimo disegno criminoso” che colleghi le varie condotte comportanti la pluralità delle violazioni (cfr. tra le molte CFA, SS.UU., n. 40/2024-2025).

In prima battuta, al riguardo, va rilevato che l’unicità del disegno criminoso attiene al momento psicologico (dolo) che tendenzialmente non può sussistere nelle violazioni colpose nelle quali l’evento non è voluto, ma risulta frutto di negligenza imprudenza o imperizia.

In ogni caso, anche a prescindere da possibili approfondimenti sul punto, la giurisprudenza di questa Corte – in linea con la consolidata giurisprudenza penale di legittimità - ha evidenziato come costituisca preciso onere della parte che invochi la continuazione provare la sussistenza dell’univocità del disegno criminoso, allegandone gli specifici elementi probatori (CFA, Sez. II, n. 39/2022-2023).

Nel caso in esame la richiesta della Società di accedere al beneficio non appare supportata da alcun elemento probatorio atto a comprovare in modo ragionevole che la pluralità delle violazioni contestate possa farsi risalire ad un unitario disegno volto alla violazione della normativa vigente.

In altri termini, come osserva la Procura, la Società non è riuscita a provare in modo attendibile il fatto che i molteplici inadempimenti retributivi e contributivi posti in essere dalla vecchia proprietà abbiano costituito il frutto esecutivo (deliberatamente perseguito o almeno scientemente previsto) di una macchinazione unitaria.

Il mezzo in rassegna va quindi disatteso, difettando l’elemento costitutivo dell’illecito continuato.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono il reclamo risulta complessivamente infondato e come tale va pertanto respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonino Anastasi                                                  Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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