F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0040/CFA pubblicata il 29 Ottobre 2025 (motivazioni) – società ASD SSC Capua – Virtus Entella S.r.l.
Decisione/0040/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0031/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
IV SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Domenico Luca Scordino – Presidente
Daniele Maffeis - Componente
Alfredo Vitale - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0031/CFA/2025-2026 proposto dalla società ASD SSC Capua in data 25.09.2025;
Per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, n. 0013 del 19 settembre 2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 21.10.2025, tenutasi in modalità mista, il Cons. Alfredo Vitale e udito l’Avv. Sergio Zigurella per la reclamante e l’Avv. Mattia Grassani per la società Virtus Entella S.r.l.; è presente altresì il Sig. Matteo Matteazzi; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso del 21 Luglio 2025 la società VIRTUS ENTELLA S.R.L. ha adito il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche al fine di ottenere l’annullamento e/o la revoca del provvedimento della Commissione Premi pubblicato sul C.U. n. 1/E del 10.07.2025 e la relativa determinazione della FIGC, prot. 50-975. La ricorrente riferiva:
- che nel corso della stagione sportiva 2022/2023 aveva tesserato come giovane di serie, ai sensi dell’art. 33 delle NOIF, il calciatore Francesco Caso, nato a Napoli il 2.01.2008;
- che in data 22.05.2024 la medesima società stipulava con il calciatore un “ contratto di apprendistato professionalizzante” con decorrenza dal 1° luglio 2024 al 30 Giugno 2027; contratto contestualmente depositato sul portale FIGC;
- che in data 22.03.2025 la A.S.D. S.S.C. CAPUA formulava istanza di certificazione alla FIGC- Commissione Premi, per il pagamento da parte della Virtus Entella del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF, relativamente alle stagioni sportive 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;
- che in data 15 Luglio 2025 la Commissione Premi comunicava alle parti che con C.U. n. 1/E del 10.07.2025 e relativa determinazione prot. 50-975, era stato certificato il premio richiesto per il calciatore corrispondente alla somma di € 3.898,00.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente eccepiva che l’art. 99 delle NOIF al momento della stipula del contratto di apprendistato professionalizzante (si rammenta, avvenuta in data 22 maggio 2024), non prevedeva, tra le condizioni per la maturazione del premio di formazione, l’ipotesi di sottoscrizione di un contratto di apprendistato professionalizzante ma solo quello di un primo contratto di lavoro sportivo, professionistico o dilettantistico, o di tesseramento biennale come giovane dilettante. Sottolineava, altresì, che la nuova versione dell’art. 99 NOIF era stata introdotta con C.U. FIGC nr. 232/A del 31.05.2024, in vigore dal 31.07.2024 (recte, C.U. FIGC nr. 233/A del 31 maggio 2024, in vigore dal 1° luglio 2024), successivamente cioè alla sottoscrizione del contratto di apprendistato tra il calciatore e la VIRTUS ENTELLA S.R.L.. Eccepiva quindi che, in virtù del principio tempus regit actum, deve farsi riferimento al momento della sottoscrizione del contratto di apprendistato e non al momento in cui lo stesso è destinato a produrre effetti. Ribadiva che la modifica normativa, successiva alla sottoscrizione del contratto de quo, è inapplicabile al caso di specie e pertanto nessun premio di formazione tecnica è dovuto alla A.S.D. S.S.C. CAPUA. Quest’ultima, ritualmente e tempestivamente notiziata del ricorso, non si è costituita in giudizio.
All’esito dell’udienza dello scorso 9 settembre 2025, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche accoglieva il ricorso proposto dalla Virtus Entella e, per l’effetto, disponeva la revoca dell’adottato provvedimento della Commissione Premi.
Avverso tale decisione ha proposto reclamo la ASD SSC Capua facendo valere due profili di censura.
In prossimità dell’udienza fissata innanzi a questa Corte Federale d’Appello, si è costituita in giudizio la Virtus Entella con memoria difensiva con la quale ha eccepito, in via preliminare, la inammissibilità del reclamo proposto dalla ASD SSC Capua per mancata trasmissione dell’atto di impugnazione anche alla stessa Virtus Entella ed al calciatore Sig. Caso.
Nel merito, ha insistito per la infondatezza del reclamo e per la conferma della decisione impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’infondatezza del reclamo consentirebbe al Collegio di prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare formulata dalla Virtus Entella di inammissibilità del reclamo per omessa trasmissione del gravame anche a controparte, in violazione dell’art. 101 Codice della Giustizia Sportiva; tuttavia, il Collegio ritiene in ogni caso opportuno affermare l’adesione al più recente orientamento interpretativo assunto da questa Corte Federale d’Appello secondo cui, stante l’acclarata intervenuta, tempestiva costituzione in giudizio della Virtus Entella e l’accettazione del contraddittorio mediante articolazione di propria memoria difensiva, si può affermare perfezionata la sanatoria dell’omessa trasmissione del reclamo per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c dal momento che “Costituisce, invero, principio immanente nel nostro sistema processuale, applicabile anche all’ordinamento sportivo, quello secondo cui la nullità o l’irregolarità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non produce effetto qualora l’atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato, il che si verifica quando l’atto, benché notificato con forme diverse dalla previsione normativa, abbia comunque raggiunto il proprio scopo essendo pervenuto nella sfera di conoscibilità dell’interessato (CFA, Sez. I, n. 84/2022-2023). La sanatoria per "raggiungimento dello scopo", ex art. 156, comma 3, c.p.c., e la sua applicabilità alla notificazione degli atti processuali sono principi introdotti nel sistema degli atti processuali attraverso ampia elaborazione, che ha posto in evidenza la funzione dell'atto ai fini dello svolgimento e della giusta definizione del processo, quali principi generali immanenti alla ratio degli atti processuali. (CFA, SS.UU., n. 97/2020-2021)” (SEZ. I - DECISIONE N. 0085 CFA del 27 gennaio 2025).
Ciò premesso e con riferimento ai motivi di censura articolati dalla reclamante, si ritiene che gli stessi possano essere trattati congiuntamente in quanto logicamente e funzionalmente connessi.
Invero, la tesi esposta dalla reclamante è essenzialmente volta a sostenere che l’art. 99 NOIF, come modificato con C.U. 233/A del 31 maggio 2024, dovrebbe essere interpretato nel senso di attribuire alle società per le quali il calciatore è stato in precedenza tesserato (in assenza di contratto di lavoro sportivo) il diritto al premio di formazione tecnica anche nel caso in cui il contratto di apprendistato professionalizzante fosse stato sottoscritto prima dell’entrata in vigore della predetta modifica normativa (i.e. prima del 31 maggio 2024), purché gli effetti dello stesso decorressero dal 1° luglio 2024 (i.e. data di entrata in vigore del predetto C.U. 233/A).
Sicché, in tale prospettiva interpretativa, la reclamante sostiene che nel caso di specie, poiché il contratto di apprendistato professionalizzante tra la Virtus Entella ed il calciatore è stato sottoscritto il 22 maggio 2024 ma era destinato a produrre effetti con decorrenza 1° luglio 2024, esso avrebbe dovuto essere assoggettato agli effetti normativi di cui alla versione dell’art. 99 NOIF adottate con C.U. n. 233/A del 31 maggio 2024 che appunto stabiliva l’entrata in vigore delle nuove disposizioni dal 1° luglio 2024, con conseguente maturazione del premio di formazione tecnica in capo alla ASD Capua.
Tale ricostruzione interpretativa, per quanto suggestiva, non può tuttavia essere accolta perché chiaramente collidente con l’interpretazione letterale della disposizione di cui all’art. 99 NOIF, siccome modificata da ultimo con il C.U. n. 233/A del 31 maggio 2024.
Ed infatti, il comma 1 dell’art. 99 NOIF correla inequivocabilmente l’insorgere - in capo alla società per la quale il calciatore è stato precedentemente tesserato - del diritto di credito alla percezione del premio di formazione tecnica alla “[…] stipula da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto di apprendistato professionalizzante […]”.
Con il che, avendo il legislatore federale espressamente evocato il concetto di stipula (del contratto di apprendistato professionalizzante), non può che riferirsi la determinazione del regime giuridico applicabile al regolamento contrattuale e l’insorgenza (o meno) del predetto diritto al premio di formazione tecnica al momento di formazione del vincolo contrattuale tra le parti, senza che possano rilevare le ulteriori determinazioni che le stesse parti abbiano assunto e che possano se del caso aver inciso sulla efficacia di tale contratto.
Peraltro, in disparte l’evocato argomento letterale, siffatta conclusione interpretativa è anche quella che maggiormente assicura e preserva la volontà delle parti di cristallizzare il proprio vincolo in considerazione del regime giuridico vigente al momento della formazione dell’accordo, senza essere esposte a sopravvenienze normative che possano compromettere o minare del tutto il programma negoziale convenuto. Invero, opinando nel senso auspicato dalla reclamante, evidentemente si sortirebbe l’effetto di determinare l’applicazione retroattiva delle sopravvenute disposizioni modificative dell’art. 99 NOIF, in violazione finanche del generale principio dell’art. 11, comma 1 preleggi secondo cui, come noto, “La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha
effetto retroattivo”.
Pertanto, costituendo circostanze incontroverse tra le parti che il contratto di apprendistato professionalizzante tra la Virtus Entella ed il calciatore sia stato stipulato in data 22 maggio 2024 e che, dunque, soltanto la decorrenza degli effetti (rectius, l’efficacia) del contratto fosse stata convenzionalmente posticipata al 1° luglio 2024, non può che confermarsi la decisione oggetto di gravame affermando che
- il regime giuridico applicabile alla predetta vicenda contrattuale fosse quello vigente alla data del 22 maggio 2024;
- ai sensi delle NOIF vigenti alla data del 22 maggio 2024, il contratto di apprendistato professionalizzante non era ancora contemplato dalla normativa federale quale evento al verificarsi del quale era correlata l’insorgenza del diritto di credito alla percezione del premio di formazione tecnica in capo alla società per la quale il calciatore-contraente fosse stato precedentemente tesserato;
- nulla è pertanto dovuto dalla Virtus Entella alla ASD Capua a titolo di premio di formazione tecnica con riferimento all’intervenuta sottoscrizione di contratto di apprendistato professionalizzante con il calciatore Caso.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alfredo Vitale Domenico Luca Scordino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
