F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0041/CFA pubblicata il 31 Ottobre 2025 (motivazioni) – sig. Rafael Montero Torrejon

Decisione/0041/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0034/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Antonino Anastasi – Componente

Luigi Caso – Componente

Tommaso Marchese - Componente

Vincenzo Barbaro - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 34/CFA/2024-2026 proposto dal sig. Rafael Montero Torrejon, per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n.0059/TFNSD-2025-2026-Registro procedimenti n.0037/TFNSD/ 2025-2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore all’udienza del 27.10.2025, tenutasi in videoconferenza, il Dott. Vincenzo Barbaro e uditi l’Avv. Francesco Virgilio, l’Avv. Giambattista Alimonda e l’Avv. Simona Chiolo per il reclamante, l’Avv. Debora Bandoni e l’Avv. Cristina Fanetti per la Procura federale; è presente altresì il Sig. Rafael Montero Torrejon;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto del 7 agosto 2025 la Procura federale ha deferito innanzi al Tribunale federale -Sezione disciplinare- il sig. Rafael Montero Torrejon, tecnico tesserato per la A.S.D. Gear Piazza Armerina (stagione 2023-2024) e A.S.D. Marsala Futsal 2012 (stagione 2024-2025), per rispondere delle violazioni del Codice di giustizia sportiva e del Regolamento del Settore tecnico di seguito precisate e dettagliatamente illustrate nei capi di imputazione che devono intendersi in questa sede ritrascritti:1) art. 4, comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico, con l’aggravante di cui all’art. 14, lett. L) C.G.S.; 2) 4, comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, commi 1 e 2 del Regolamento Settore tecnico, dell’art. 28 bis, comma 5, del C.G.S. in relazione all’art. 4 Regolamento FIGC, con l’aggravante di cui all’art. 14, lett. H) ed I) del C.G.S.; 3) art. 4, comma 1, del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, commi 1 e 2 Regolamento del Settore tecnico, e dell’art. 28 bis, comma 5, del C.G.S. (entrato in vigore il 1° settembre 2024), in relazione all’art. 4 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni; 4) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione agli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore tecnico, nonché all’art. 100, comma 5, delle N.O.I.F.

2. E’ stato addebitato in particolare al Torrejon di avere, tramite gruppi di messaggistica Whatsapp (“La Banda di Piazza” e “La Banda Infame”), condotto una condotta denigratoria, reiterata e sistematica ai danni della società A.S.D. Gear Piazza Armerina e di suoi dirigenti e tesserati, anche minorenni, utilizzando espressioni gravemente offensive e diffamatorie (ivi inclusi gli appellativi di “infami”, “giuda”, “lecchini”, “falsi”, “merde”, “sbirri”, “cagasotto” e “coglioni”), rivolte sia ai tesserati e dirigenti maggiorenni, che ai calciatori minorenni. E’ stato contestato, inoltre, l’invio di materiale inappropriato a connotazione sessuale, nonché di messaggi volti a normalizzare l’uso di sostanze stupefacenti, alcool e la frequentazione di centri scommesse da parte di minori. Il gruppo Whatsapp “la Banda Infame” sarebbe stato poi appositamente creato al fine di proseguire e aggravare la condotta di cui al capo di incolpazione sub 1), tentando altresì di eliminare il rischio della divulgazione delle conversazioni incriminate alla società A.S.D. Gear Piazza Armerina e ai suoi tesserati. Con l’aggravante dall’uso di mezzo di diffusione digitale. Infine, il Torrejon è stato accusato di aver condotto la sistematica opera di denigrazione della società di appartenenza invitando giovani tesserati ad abbandonare la propria società per trasferirsi presso l’A.S.D. Marsala Futsal 2012, in violazione delle norme sui trasferimenti e tesseramenti e sulla lealtà sportiva.

3. Il dibattimento innanzi il Tribunale federale si è svolto in videoconferenza il 16 settembre 2025, con la partecipazione dei legali della Procura federale, del deferito e dei suoi difensori. Questi ultimi hanno eccepito l’illegittimità dell’acquisizione degli screenshot di messaggistica whatsapp (allegati alla denuncia della A.S.D. Gear ed acquisiti dalla Procura federale), sostenendone la possibile manipolazione. Il Tribunale ha ritenuto l’eccezione infondata, richiamando Cass. n. 1254/2025: i messaggi WhatsApp costituiscono prova documentale se riconosciuti dalle parti e dagli altri partecipanti, come avvenuto nel caso di specie. E’ stata anche eccepita la nullità dell’atto di deferimento per genericità dei capi di incolpazione nn. 2 e 3, ma la Sezione disciplinare ha ritenuto la contestazione effettuata sufficientemente chiara, essendo stato consentito il pieno esercizio del diritto di difesa. Il Torrejon ha depositato i verbali delle indagini difensive eseguite dai propri legali, contenenti dichiarazioni dei giovani tesserati per la Gear, dei genitori di uno dei suddetti ragazzi e del vice-allenatore del settore giovanile. La prova testimoniale, infine, non è stata accolta per il principio di speditezza dei procedimenti sportivi e per la sufficienza dell’acquisito materiale probatorio.

4. Il Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, previa esclusione delle aggravanti di cui alla lett. L) dell’art. 14 C.G.S. (fatto commesso a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione) riferita al primo capo di imputazione, dell’aggravante di cui all’art.

14. lett. H). C.G.S. in relazione al secondo capo di incolpazione, nonché della violazione dell’art. 28 bis C.G.S. in relazione all’art. 4 Regolamento FIGC di cui al secondo capo di incolpazione (c.d. Safeguarding), ha ritenuto il sig. Rafael Montero Torrejon responsabile dei restanti fatti contestati ed ha irrogato la sanzione di 2 anni e 8 mesi di squalifica, tenendo conto della gravità, pluralità delle violazioni e coinvolgimento di minorenni.

5. Con reclamo del 1° ottobre 2025 il Torrejon ha impugnato la decisione di primo grado, eccependo in via preliminare la nullità dell’atto di deferimento per difetto del terzo capo di incolpazione, ex art. 125, co. 4, C.G.S., e la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 24 Cost. e del diritto di difesa, per illegittimo rigetto della prova testimoniale e di acquisizione delle investigazioni difensive. Nel merito, ha contestato la violazione dell’art. 4 C.G.S. e art. 37, co. 1 e 2 Reg. Settore tecnico; ha rilevato l’insussistenza della violazione dell’art. 28 bis C.G.S. e art. 4 Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni di cui al capo 3) (c.d. Safeguarding); l’erroneità della ricostruzione fattuale relativa alla finalità della creazione del secondo gruppo whatsapp (punto 2 della decisione impugnata) e della configurazione dell’aggravante ex art. 14, comma 1, lett. I) C.G.S; ha dedotto l’insussistenza della violazione di cui al punto 4 della decisione (art. 37, co.1 e 2 Reg. Settore tecnico) e della violazione dell’art. 32, comma 2, C.G.S. e 40, comma 3, Reg. Settore tecnico (punto 5 della decisione). Quanto alla sanzione irrogata ha evidenziato che dalla decisione non emerge il percorso logico giuridico che ha condotto alla quantificazione dei 2 anni e 8 mesi di squalifica, non risultando quale sanzione sia stata prevista per le singole violazioni e se sia stato applicato il cumulo giuridico o il principio della continuazione delle violazioni.

6. Contestualmente al reclamo è stata richiesta la sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione 0059/TFNSD- 2025-2026 nelle more della definizione del giudizio di secondo grado. Il Presidente della Corte federale d’Appello, con decreto n.0001/CFA2025-2026, ha ritenuto non sussistere i presupposti per accogliere medio tempore l’istanza di sospensione cautelare formulata dal reclamante ed ha fissato, per la discussione, la camera di consiglio del 27 ottobre 2025, ore 11, per decidere il reclamo anche nel merito.

7. All’udienza del 27 ottobre 2025, svoltasi in videoconferenza, il reclamo è stato chiamato e, dopo la discussione delle parti, trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

8. Non meritano accoglimento le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa del reclamante.

In particolare, per quanto riguarda la dedotta nullità del deferimento per la mancata indicazione, nel terzo capo di incolpazione, di quale delle nove fattispecie di abuso, violenza o discriminazione previste dall’art. 4 del Regolamento FIGC (abuso fisico, molestia sessuale, abuso sessuale, negligenza, incuria, bullismo etc.), sia stata effettivamente addebitata al deferito, è sufficiente ribadire quanto chiaramente in proposito affermato nella decisione impugnata. In quella sede, infatti, è stato puntualmente osservato che la Procura ha rispettato il disposto dell’art. 125, comma 4, C.G.S., indicando analiticamente nel capo di imputazione il comportamento posto in essere dal Torrejon -anche con la specifica indicazione del numero del documento allegato all’esposto definendolo espressamente “espressione offensiva a connotazione sessuale” integrante, in quanto tale, l’ipotesi della molestia sessuale.

Tale molestia, sanzionata dall’art. 660 c.p., è stata dalla giurisprudenza ritenuta configurabile solo in presenza di espressioni verbali a sfondo sessuale, invasivi ed insistiti, diversi dall'abuso sessuale. Qualora, infatti, le molestie comportino un contatto fisico, anche fugace, o limitino in alcun modo la libertà sessuale della vittima, si configura invece il più grave reato di violenza sessuale, disciplinato dagli art.609 bis e seguenti del codice penale.

Nel caso di specie, dunque, è stato evidenziato nell’incolpazione che l’immagine (sticker) raffigurante un bambino di colore, in piedi e svestito dall’addome in giù, che nel sollevarsi con una mano la maglietta si tocca con l’altra mano le parti intime, è stata inviata dall’incolpato a ragazzi di circa 15 anni per ben cinque volte (il 13 marzo, 31 maggio, 7 giugno, 10 giugno e 2 settembre 2024, ed è stata accompagnata il 31 maggio dall’ulteriore espressione a connotazione sessuale “suca”); trattandosi di una chat, le espressioni in argomento sono state percepite non solo dal diretto destinatario del messaggio, ma da tutti i giovani partecipanti al gruppo whatsapp.

Ed è utile sottolineare sul punto che la specifica e chiara indicazione nell’incolpazione della fattispecie di violazione disciplinare quale “espressione offensiva a connotazione sessuale” abbia consentito alla parte il pieno esercizio del diritto di difesa e di comprendere l’oggetto dell’addebito, a nulla rilevando la mancata specifica qualificazione del comportamento quale “molestia sessuale”.

La riprova è data dal fatto che non solo il deferito ha dichiarato nel suo esame “trattarsi di espressione linguistica riferibile all’organo sessuale maschile…..senza però alcun riferimento di natura pedopornografica…” ed ammettendo comunque la natura sessuale dell’espressione, ma si è anche attivato a far sì che le sue indagini difensive (cfr. dichiarazioni di Tudino, Papa, Elshabori) fossero incentrate anche su tale aspetto.

Il fatto, pertanto, è stato contestato nei suoi elementi strutturali ed essenziali ed è stato consentito un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa.

9. Anche il rilievo concernente la presunta violazione dell’art. 24 Cost., per illegittimo rigetto della prova testimoniale e delle investigazioni difensive, non coglie nel segno.

Nella decisione impugnata la richiesta istruttoria formulata dal deferito è stata respinta sulla base delle ragioni di speditezza che caratterizzano la giustizia sportiva e di cui alle molteplici decisioni della giurisprudenza di questa Corte, tra cui SS.UU. n.8/20242025, ed inoltre per la irrilevanza dei capitoli di prova e per la circostanza che i fatti stessi appaiono documentalmente provati. La prova testimoniale costituisce, nel procedimento disciplinare come in genere in quello sportivo, eccezione: il che, del resto, si evince dall’espressione “necessità di provvedere”, cui fa riferimento l’art. 60 CGS, espressione che, altrimenti, costituirebbe un mero pleonasmo (CFA, SS.UU., n. 64/2021-2022).

Del resto, nelle dichiarazioni del 23 maggio 2025 (all.22) il Torrejon ha ammesso i fatti, motivando l’invio di messaggi offensivi per il suo stato di insoddisfazione nei confronti di una società (la GEAR) irriconoscente e che non corrispondeva puntualmente le mensilità di stipendio.

Per altro verso, i testi assunti in sede di indagini difensive si sono limitati a riferire di una presunta finalità scherzosa e goliardica dei messaggi, effettuando quindi una valutazione di merito sul contenuto degli stessi scritti e dello sticker dal significato univoco: si tratta all’evidenza di valutazioni personali dei testimoni che non possono trovare ingresso in nessun tipo processo, dal momento che la testimonianza deve focalizzarsi su fatti determinati e non su opinioni e valutazioni personali del testimone.

Da qui l’irrilevanza e superfluità della prova richiesta.

10. Nel merito, quanto al modus operandi del deferito che ha utilizzato esclusivamente chat private, rivolte ad un gruppo ristretto di persone e dunque - ad avviso del reclamante - meritevoli della tutela della segretezza delle conversazioni (ex art 15 Cost.), occorre osservare che tale principio, in ipotesi, può assumere rilievo in ambito civilistico, laddove - come sostenuto dalla difesa - preclude al datore di lavoro l’esercizio del potere disciplinare sulla base di messaggi veicolati attraverso una chat privata, ma non rileva in ambito di giustizia penale e di giustizia sportiva.

La disciplina applicabile, infatti, è quella di cui all’art. 234 c.p.p., che attribuisce a tali messaggi la natura di documenti, sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 c.p.p. (Cass. Sez. 6, n. 1822 del 12/11/2019).

Ciò significa che il dato probatorio è stato, nel caso di specie, acquisito nel presente procedimento nella forma idonea a renderlo concretamente valutabile, e che detti messaggi, in mancanza di disconoscimento, formano piena prova dei fatti e di quanto rappresentato. Vale ribadire, a quest’ultimo proposito, che i messaggi pubblicati nelle due chat sono stati espressamente riconosciuti dal Torrejon e dagli altri tesserati escussi dinanzi la Procura federale.

11. Secondo il reclamante la decisione dovrebbe essere riformata relativamente al punto 3, laddove è stata ritenuta integrata la violazione dell’art. 28 bis, co.5, C.G.S. in combinato disposto con l’art. 4 del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni (cd. Safeguarding).

L’art. 28 bis C.G.S., infatti, sarebbe entrato in vigore il 1°settembre 2024 ed applicabile ratione temporis unicamente alla singola condotta del 2 settembre 2024 (invio sulla chat di un’immagine raffigurante un bambino che si tocca le parti intime), restando quindi escluse le precedenti trasmissioni della medesima immagine risalenti al periodo marzo-giugno 2024.

Giova tuttavia osservare che, come evidenziato al precedente punto 8) di questa decisione per la parte in cui sono state richiamate le dichiarazioni dell’incolpato (che in proposito ha parlato di espressione linguistica poco opportuna riferibile all’organo maschile), che non può esservi dubbio alcuno sul contrasto di siffatto comportamento rispetto all’insieme di regole e procedure adottate nel loro complesso dagli organi competenti per la prevenzione ed il contrasto di abusi e violenze e, comunque, con l’art. 4, comma 2, del CGS che impone ai soggetti dell'ordinamento sportivo il dovere di comportarsi con lealtà, probità e correttezza.

Occorre, infatti, rammentare che, ben prima dell’entrata in vigore dell’art. 28 bis del CGS, di cui al C.U. FIGC n. 69/A del 27 agosto 2024 (CFA, SS.UU. n. 92/2024-2025):

- era già vigente in materia l’art. 33 della Costituzione che, all’ultimo comma aggiunto con la legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1, ha sancito il principio secondo cui “la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività̀ sportiva in tutte le sue forme”. La norma riflette i contenuti di dispositivi qualificati a livello sovranazionale, specialmente con riferimento ai minori, ed evidenzia come lo sport debba essere praticato e coltivato come un prezioso alleato nell’educazione, nell’inclusione sociale e nel miglioramento del benessere complessivo di tutti i cittadini (Cass. Civ., sez. III, 25/07/2024, n. 20790). Essa autorizza una lettura ermeneutica dell’attività sportiva non solo come valore in sé, ma soprattutto come veicolo di valori, quale strumento di inclusione sociale e di promozione del pieno sviluppo della persona umana, specie con riguardo al suo benessere psico-fisico;

- nella stessa prospettiva si pongono le disposizioni di cui all’art. 16 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, aventi la finalità di promuovere, nel mondo dello sport, la parità di genere tra uomo e donna, la tutela dei minori e il contrasto effettivo ed efficace a ogni forma di violenza di genere e di discriminazione, attraverso l’adozione di misure di prevenzione e presidi di controllo c.d. di “safeguarding”. In particolare, si prevede che le federazioni sportive nazionali debbano redigere le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Inoltre, si dispone che le associazioni e le società sportive dilettantistiche e le società sportive professionistiche debbano predisporre e adottare modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché codici di condotta conformi alle linee guida;

- in esecuzione di tale dispositivo, la F.I.G.C., con C.U. n. 87/A del 31 agosto 2023, ha adottato le pertinenti linee guida, al fine di assicurare l’effettività dei diritti dei tesserati e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori. In tale quadro normativo “tutti i tesserati hanno il diritto di svolgere l’attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute e che chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva è tenuto a rispettare tali diritti dei tesserati”;

- i codici di condotta prescritti dalle linee guida configurano obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche e la violazione dei suindicati obblighi e dei doveri costituisce condotta sanzionabile ai sensi del secondo comma della disposizione codicistica, indipendentemente dalle disposizioni contenute nel sopravvenuto art. 28 bis CGS;

- inoltre, la cd. Policy per la tutela dei minori, adottata da FIGC-SGS in data 24 ottobre 2020, mira a “ garantire che il calcio sia uno sport sicuro, un’esperienza positiva e divertente per tutti i bambini e per tutti i ragazzi coinvolti, indipendentemente dalla loro età, genere, orientamento sessuale, etnia e background sociale, religione e livello di abilità o disabilità”. Ne deriva che la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo rappresenta un “valore” che l’ordinamento sportivo assume a tutela e costituisce al contempo un preciso dovere di tutti i tesserati, alla cui realizzazione devono particolarmente concorrere i dirigenti e i tecnici, in ragione del loro ruolo di soggetti coinvolti nella crescita e nella cura dei giovani calciatori. In tale prospettiva il diritto alla salute e al benessere psicologico ed emotivo dei minori assume un rilievo prevalente rispetto al risultato sportivo e ciò deve in particolare affermarsi con riguardo al Settore giovanile e scolastico, con la conseguenza che la finalità di stimolo al miglioramento delle prestazioni sportive non può mai essere invocata come potenziale alibi per giustificare espressioni lesive della dignità dei minori nell’esercizio dell’attività sportiva. Allo stesso modo, le dinamiche di squadra e di spogliatoio, che possono assumere sfumature diverse legate alla percezione e alle sensibilità individuali proprie dell’età evolutiva, non consentono di derubricare a goliardia la gravità di determinate condotte pregiudizievol dell’integrità fisica, emotiva e morale dei giovani sportivi. In tale prospettiva, l’allenatore assume un ruolo di riferimento, dovendo assicurare la fruizione dell’attività sportiva e dei suoi benefici in un contesto protetto e tutelante, che garantisca il sostegno, la cura e il benessere globale di ogni giovane atleta. Come recita il Regolamento del Settore tecnico, l’allenatore deve “essere esempio di disciplina e correttezza sportiva” (art. 37). Ciò richiede un impegno scrupoloso a trasmettere valori positivi come la lealtà nel gioco e a rispettare, con il supporto della struttura di appartenenza, i codici di condotta e tutte le politiche e procedure in materia di tutela delle persone di minore età. Al contempo incombe sugli organi direttivi delle società sportive un preciso dovere di vigilanza e di intervento nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni [art. 13, primo comma, lett. a) delle linee guida]. Lo sport deve infatti costituire veicolo per la promozione del benessere dei minori e ciò implica la necessità di reprimere ogni azione o omissione che possa compromettere la loro sicurezza e integrità;

- in ogni caso, al di là della normativa sopra indicata, i comportamenti descritti si pongono in evidente contrasto con l’art. 4, comma 1, CGS, secondo cui per la sottoposizione a sanzione sportiva, è sufficiente la lesione delle norme generali di comportamento relative al principio di lealtà, trattandosi di norma di chiusura volta a ricomprendere tutte le ipotesi, non analiticamente contemplate, nelle quali è ravvisabile una violazione dei doveri che devono essere assolti da tutti coloro che svolgono, con le loro diverse funzioni, un’attività sportiva. In sostanza, la violazione del principio non deve risolversi necessariamente nella violazione di altre prescrizioni ma, proprio per l’elasticità dei parametri valutativi, tale principio ha il suo precipuo ambito applicativo là dove non si ravvisa qualche specifico inadempimento dei doveri previsti dall’ordinamento sportivo (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 49/2016; Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 24/2025; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 10/2024). Ciò in quanto l’etica sportiva informa e qualifica la giuridicità dell’ordinamento, costituisce l’in sé dell’ordinamento sportivo medesimo e la negazione di quel valore si traduce nella negazione stessa dell’ordinamento stesso (Collegio di garanzia dello sport, parere n. 5/2017; CFA, SS.UU., n. 4/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 12/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 49/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 50/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 66/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 103/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 37/2023-2024).

12. Quanto alla presunta erroneità della ricostruzione relativa alla finalità della creazione del secondo gruppo whatsapp, non può trovare accoglimento l’assunto secondo cui tale chat sarebbe stata creata per evitare che sorgessero discussioni e polemiche tra i ragazzi che erano rimasti tesserati con la Gear e gli altri calciatori che avevano optato per accasarsi presso altre società.

Va premesso che non possono sollevarsi dubbi di sorta sulla natura offensiva, ingiuriosa e rilevante ex art. 4 C.G.S. delle espressioni riportate negli screenshot delle due chat, in considerazione della loro obiettiva offensività (infami, giuda, lecchini, falsi, merde, sbirri, cagasotto, coglioni, fanculo Gear, un solo grido, un solo allarme, Gear infame) rivolte sia alla società, sia ai suoi dirigenti e sia ai tesserati minorenni facenti parte dei gruppi whatsapp.

Ora, l’ipotesi che la seconda chat - denominata La Banda infame e composta solo da alcuni dei tesserati del primo gruppo - fosse stata creata solo al fine di inserire i giocatori che non erano rimasti alla Gear e per rimanere in contatto con i ragazzi con i quali l’allenatore aveva creato un rapporto più stretto, contrasta inevitabilmente con il contenuto dei messaggi inviati dallo stesso Torrejon a decorrere dal 2 settembre 2024 nella prima chat denominata la Banda di Piazza: “ragazzi mi dispiace ma devo chiudere questo gruppo. Mi hanno scritto. Già sanno che stiamo parlando.”

Qualche ora dopo nella seconda chat ha scritto “Dimmi voi a chi dobbiamo inserire e per cortesia non far vedere il gruppo al resto di coglione infame; Buongiorno mister ti abbiamo inserito in il nostro nuovo gruppo. Perché in altro ci stava tanti infame e li abbiamo rimosso del gruppo; Fratello mio come hai visto mi fido di te e ti inserisco nel nuovo gruppo, non mi devi sbagliare e non se lo devi far vedere a nessuno; chi possiamo aggiungere più? Mohamed mi dispiace ma a quello lo torturano e parla subito”. Il 3 settembre ha scritto “Un solo grido un solo allarme Gear infame Gear infame” il 12 settembre “fanculo Gear” il 20 settembre “il cagasotto di Eddy”, riferendosi al direttore generale e così via.

E’ quindi lo stesso incolpato, a prescindere dalla circostanza che la società fosse o meno già al corrente del contenuto dei messaggi della prima chat, ad ammettere esplicitamente di aver creato detto gruppo al duplice fine di continuare ad offendere la società ed i suoi dirigenti e poi per evitare che i partecipanti alla precedente chat potessero averne notizia e divulgare gli ulteriori messaggi offensivi (non lo devi far vedere a nessuno, non far vedere al resto di coglione infame , ..quello parla subito).

Tanto integra pienamente la circostanza aggravante di cui all’art. 14, lett. i) C.G.S.

13. Nel reclamo è stata contestata la sussistenza della violazione di cui al punto 4 delle incolpazioni per violazione dell’art. 4 C.G.S. e dell’art. 37, co. 1 e 2 Reg. Sett. tecnico, per la parte concernente la trasmissione di messaggi incentivanti l’uso di sostanze vietate o bevande alcoliche e la liceità dell’accesso di minorenni a centri scommesse.

Le espressioni in questione, infatti, oltre che scherzose, sarebbero state finalizzate ad accorciare il gap generazionale tra mister e squadra, ed inoltre sarebbero state decontestualizzate dall’ambiente confidenziale e privato in cui sono state pronunziate, costituendo frammenti di conversaz oni più ampie.

Quest’ultimo assunto, oltre che irrilevante, risulta comunque smentito dagli atti, posto che dagli allegati all’esposto Gear n.12°, 13 e 50 risulta trattarsi di frasi costituenti singoli messaggi e non estrapolazione di ampie conversazioni e ciò vale in particolare per la frase del 28 maggio “ Tra mezz’ora sarò al palatenda (palaFerraro) con mister gino se alcuno vuole venire prima a sentire le istoria del mister e fumare canne li saremo”; per quella del 23 aprile “Ragazzi alcuno mi ha chiesto per privato se alla goldbet si poi entrare o anche è doping, tutti tranquilli potete entrare eh lo importante è portare dulci quando vincete alcuna scommessa; il 16 giugno il Torrejon, nel deridere uno dei ragazzi presenti nel gruppo che difendeva le tradizioni della religione islamica da lui praticata, ha scritto “ Si ma uguale di merda senza droga alcool feste e putane che cazzo faiiii …- Menomale che ci hai trovato in la tua vita, non ti hai mai divertito cosi …. Fratello mohamed ti voglio bene ma alla spiaggia in spagna la birra o la sangria è sacro”.

Poi, anche dar credito, solo per un attimo, alla tesi difensiva secondo cui il tono dei messaggi fosse scherzoso e goliardico, resta il fatto che si tratta comunque di frasi chiaramente diseducative, percepite, in quanto facenti parte di una chat, da tutti i partecipanti al gruppo e quindi anche dai ragazzi minorenni non direttamente coinvolti nelle conversazioni: in sostanza si tratta di espressioni tendenti a normalizzare comportamenti illeciti, dirette ad un’utenza composta da soggetti giovani, ed in quanto tali meritevoli di maggior tutela sotto il profilo fisico e psicologico, e che contrasta inevitabilmente con i doveri di un allenatore che, come recitano i cit. artt. 4 e 37, deve invece essere esempio di disciplina, correttezza e probità.

Si aggiunga che anche il mero accesso di minori di anni 18 nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro, ovvero nelle sale in cui sono installati videoterminali o in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, è espressamente vietata dalla legge (art. 7 D.L. 158/2102) e che dalla chat in atti emerge (all.39 documenti Gear) che alcuni calciatori sono stati ripresi, in data 12 giugno 2024, all’interno di un centro scommesse (Planetwin365).

Il Torrejon, che in virtù del suo ruolo avrebbe dovuto redarguire aspramente i giovani per il loro illecito comportamento, ha viceversa addirittura espressamente incentivato le azioni in questione, giustificando financo le eventuali scommesse praticate, qualificandole incredibilmente come “normale” perché “la gear no paga”.

Non pare occorra aggiungere altro, né richiamare il contenuto delle indagini difensive, non idonee - alla luce di quanto sin qui esposto - in ogni caso a giustificare la condotta dell’incolpato.

14. Deve essere confermata anche l’affermazione di responsabilità per la violazione dell’art. 4 e 32, comma 2 C.G.S., artt. 37, commi 1 e 2, art. 40 Regolamento Settore tecnico e art. 100, comma 5, delle NOIF, di cui al capo 5) dell’atto di deferimento e capo 4) della decisione impugnata.

Appare infatti provata l’attività di proselitismo diretta a far trasferire, in costanza di tesseramento, alcuni giocatori della Gear presso la società ASD Marsala Futsal 2012, società per la quale il Torrejon si era tesserato per la stagione 2024-2025, avendo annunciato tale accordo in data 7 maggio 2024, mentre ancora preparava la fase nazionale del campionato Under 17 con la precedente società.

Nel mese di giugno 2024, in costanza quindi del tesseramento con la Gear, come risulta dalle dichiarazioni rese nella fase investigativa dai giovani Schillaci e Romano, il tecnico ha più volte proposto ai predetti calciatori, di seguirlo al Marsala Futsal.

Oltretutto, anche in questo caso la prova è pure documentale, come si evince dai messaggi whatsapp aventi data certa, per cui non sussiste la dedotta incertezza temporale di cui al punto 7 del reclamo, né l’ipotizzata inattendibilità dei testi (v. ad es. teste Schillaci):

- 5 giugno 2024 Ragazzi si alcuno vuole provare in il stage del marsala alle 19.30 se inizia dai veloce

- 6 giugno - Mancanza di rispetto eh viene con me a Marsala

- 15 giugno Niko nico andrea a marsala

- 21 giugno Non ha detto che viene a Marsala eh ahahhha ma viene con me lo sapete gia tutti.

Risulta quindi evidente che il comportamento del Signor Torrejon costituisce violazione delle norme sopra richiamate, ed in particolare anche degli artt. 37 e 40 Regolamento tecnico, destinati agli allenatori e dell’art. 100 NOIF, secondo cui il trasferimento di calciatori e calciatrici deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata.

Ed è del pari evidente che la gravità di tali condotte assume una valenza ancor più significativa, in quanto le richieste di tesseramento sono state indirizzate n un arco temporale in cui era in atto l’attività di denigrazione posta in essere ai danni della Gear mediante le espressioni offensive prima richiamate: intento che pare essersi realizzato in pieno poiché, come risulta dall’esposto del 02.04.2025, dei 19 tesserati under presenti nelle chat solamente 6 sono rimasti tesserati Gear anche nella successiva stagione 2024/25.

15. Da ultimo, quanto alle sanzioni irrogate, merita accoglimento l’assunto difensivo secondo cui non è stato motivato il percorso logico-giuridico che ha condotto alla quantificazione dei 2 anni e 8 mesi di squalifica, ed in particolare quale sanzione sia stata prevista per le singole violazioni e se sia stato applicato al calcolo il cumulo giuridico oppure il principio della continuazione di cui all’art. 81 c.p.

Anche se l’onere della prova in ordine alla sussistenza dell’elemento dell’unicità del disegno criminoso grava unicamente sulla parte che ne reclama l’applicazione, ritiene la Corte che il collegamento tra le fattispecie incriminate di cui ai capi 1 e 2 risulti per tabulas dalla ricorrenza dell’aggravante ex art. 14, lett. i), C.G.S.

Ed infatti, è stata contestata e ritenuta sussistente in giudizio la circostanza della creazione del nuovo gruppo Whatsapp, “La Banda Infame”, al fine di continuare ad offendere la società ed i suoi dirigenti, e poi per evitare che i partecipanti alla precedente chat “La Banda di Piazza” potessero avere notizia e divulgare gli ulteriori messaggi offensivi.

In definitiva, le stesse contestazioni presuppongono una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse azioni, in linea con i principi in materia di continuazione delle sanzioni disciplinari sportive ripetutamente affermati da queste Sezioni Unite (CFA, SS.UU., n. 21/2024-2025, CFA, SS.UU., n. 40/2024-2025).

Analogamente, sussiste il collegamento tra le contestazioni sopra menzionate e quella di cui al punto 4 delle imputazioni, giacché il Torrejon è stato accusato e condannato per aver indotto i giovani tesserati ad abbandonare la propria società per trasferirsi presso l’A.S.D. Marsala Futsal proprio mediante la sistematica opera di denigrazione della società di appartenenza posta in essere con le chat di cui ai punti 1) e 2).

Consegue che i capi 1), 2) e 4) possono ritenersi attinti dal vincolo della continuazione.

Non possono essere concesse le attenuanti di cui all’art. 13 lett. e) e 128 C.G.S.

Il Torrejon, invero, ha ammesso solo parzialmente i fatti - per i quali, del resto, vi era ampia prova documentale - ma non v’è stata alcuna ammissione di responsabilità; anzi, il deferito ha sminuito e tentato di giustificare il contenuto delle sue affermazioni e, più in generale, l’intero comportamento adottato, parlando di mero sfogo per la irriconoscenza della Gear nei suoi confronti, di messaggi aventi tono scherzoso e assolutamente goliardico e negando di aver svolto l’attività di proselitismo dei giovani tesserati della Gear in favore dell’A.S.D. Marsala Futsal.

Quanto al trattamento sanzionatorio, avuto riguardo alla gravità dei fatti, alla loro reiterazione ed alla circostanza che risultano coinvolti calciatori minorenni, e quindi meritevoli di specifiche tutele, stimasi equo irrogare al sig. Rafael Montero Torrejon la pena di anni 2 (due) e mesi 6 (sei) di squalifica, muovendo dalla pena base di mesi 9 per la violazione art. 28 bis C.G.S. (capo 3 della decisione impugnata), aumentata per la continuazione di mesi 7 per ciascuna delle violazioni di cui capi 1) e 2), e di mesi 7 per la violazione di cui al capo 4) della predetta decisione.

P.Q.M.

accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al Sig. Rafael Montero Torrejon la sanzione della squalifica di anni 2 (due) e mesi 6 (sei).

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Vincenzo Barbaro                                                           Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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