F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 84/TFN – SD del 3 Novembre 2025 (motivazioni) – Lidia Lonardo, Casertana FC Srl – 66/TFNSD)
Decisione/0084/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0066/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici – Componente
Valeria Ciervo - Componente (Relatore)
Andrea Fedeli – Componente
Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta – Componente
Carlo Purificato - Componente aggiunto
Luca Voglino - Componente aggiunto
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 23 ottobre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 7975/102pf2526/GC/PN/fm del 24 settembre 2025, depositato il 25 settembre 2025, nei confronti della sig.ra Lidia Lonardo e della società Casertana FC Srl, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto prot. 7975/102pf25-26/GC/PN/fm del 24 settembre 2025, il Procuratore Federale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, per rispondere:
1) la signora Lidia LONARDO, all’epoca dei fatti legale rappresentante della Casertana F.C. S.r.l., della violazione del Titolo III, paragrafo I), lettera A), numero 1), sub e) ed f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025, allegato al Comunicato Ufficiale n. 140/A pubblicato il 21.12.2023, anche in virtù del disposto di cui all’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non avere adempiuto ai seguenti impegni assunti con dichiarazione in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2024/2025: 1) a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 15 alle competizioni giovanili; 2) a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini ai tornei delle categorie di base maschili o miste delle categorie Pulcini (Under 11 o Under 10) o Primi Calci;
2) la Casertana F.C. S.r.l., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Lidia Lonardo, all’epoca dei fatti legale rappresentante della predetta società, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
La fase istruttoria
Il procedimento nasce dalla segnalazione della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della Federazione Italiana Giuoco Calcio la quale ha riscontrato che, nella stagione sportiva 2024/2025, la Casertana F.C. S.r.l. si è resa inadempiente agli impegni assunti con la dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante pro tempore, signora Lidia LONARDO ed in particolare, a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 15 alle competizioni giovanili, nonché a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini ai tornei delle categorie di base maschili o miste delle categorie Pulcini (Under 11 o Under 10) o Primi Calci.
Nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto, sono stati acquisiti diversi documenti, fra i quali la nota prot. n. 1516/2025 del 04.7.2025 della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente ad oggetto «Licenza nazionale 2024/2025 – Titolo III) del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023 – Casertana F.C. S.r.l.»; la dichiarazione Criteri Sportivi resa il 29.5.2024 da LONARDO Lidia nella propria qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della Casertana F.C. S.r.l.; il Comunicato Ufficiale n. 140/A pubblicato il 21.12.2023, con il relativo allegato nonché il Foglio di censimento della Casertana F.C. S.r.l. sia per la stagione sportiva 2024/2025 che per quella 2025/2026.
Dai documenti sopra richiamati è emerso documentalmente che la sig. Lonardo Lidia, nella sua qualità, non ha adempiuto agli impegni assunti con dichiarazione in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2024/2025, come meglio sopra specificati.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l’udienza per il 23.10.2025. Nessuno si costituiva per le parti deferite né presentava memorie.
Il dibattimento
All’udienza del 23 ottobre 2025, tenutasi in modalità mista, hanno preso parte gli Avv.ti Alessandro D'Oria e Francesco Vignoli in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno è comparso per i deferiti.
Ha preso la parola l'Avv. Vignoli, il quale riportandosi integralmente ai contenuti dell'atto di deferimento, ha sottolineato gli inadempimenti contestati e le evidenze probatorie emerse in fase di indagine ed ha concluso la discussione chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- alla sig. Lidia Lonardo, mesi 3 (tre) di inibizione;
- alla società Casertana FC Srl, complessivi euro 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda.
La decisione
1.1. Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata la responsabilità della sig.ra Lidia Lonardo, all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della Casertana F.C. S.r.l., per non aver adempiuto ai due adempimenti assunti nella dichiarazione in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2024/2025: 1) impegno a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 15 alle competizioni giovanili; 2) impegno a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini ai tornei delle categorie di base maschili o miste delle categorie Pulcini (Under 11 o Under 10) o Primi Calci.
È evidente, nel caso di specie, la violazione del Titolo III, paragrafo I), lettera A del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025, allegato al Comunicato Ufficiale n. 140/A pubblicato il 21.12.2023, anche in virtù del disposto di cui all’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. In particolare sussiste la violazione della lettera A), numero 1) sia alla lettera e) secondo cui “ l’impegno a partecipare, con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 17 ed almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 15, alle competizioni giovanili, che è possibile disputare anche in modalità mista (maschile e femminile), sia alla lettera f) secondo cui “l’impegno a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Esordienti ed una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini ai tornei delle categorie di base maschili o miste rispettivamente delle categorie Esordienti (Under13 o Under 12) o Pulcini (Under 11), e delle categorie Pulcini (Under 11 o Under 10) o Primi Calci”.
Nel caso di specie, i due inadempimenti descritti sono documentalmente provati.
Il Collegio, pertanto, ritiene sussistere la responsabilità della signora Lidia Lonardo, all’epoca dei fatti legale rappresentante della Casertana F.C. S.r.l., per i capi di incolpazione sopra descritti e ritiene congrua l’applicazione della sanzione pari a mesi 3 (tre) di inibizione.
1.2. La società risponde, altresì, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti posti in essere dalla sig.ra Lidia Lonardo, all’epoca dei fatti legale rappresentante della società.
Il Titolo III paragrafo I) lett. A, del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025, allegato al Comunicato Ufficiale n. 140/A pubblicato il 21.12.2023, prevede che “In caso di ottenimento della Licenza Nazionale l’inosservanza degli impegni assunti con la dichiarazione di cui alla lettera A), punto 1), lettere e) ed f), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00 per le società di Serie A, non inferiore ad euro 10.000,00 per le società di Serie B e non inferiore ad euro 5.000,00 per le società di Serie C. Tali sanzioni si applicano anche ai procedimenti non ancora definiti instaurati dalla Procura Federale con riferimento al Sistema delle Licenze Nazionali 2023/2024”. Ne deriva che, in base alle disposizioni citate, la sanzione applicabile è di complessivi 10.000,00, ovvero di 5.000,00 per ogni inadempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- alla sig.ra Lidia Lonardo, mesi 3 (tre) di inibizione;
- alla società Casertana FC Srl, euro 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valeria Ciervo Carlo Sica
Depositato in data 3 novembre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
