F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 88/TFN – SD del 4 Novembre 2025 (motivazioni) – Guido Presta – 74/TFNSD
Decisione/0088/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0074/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Roberto Proietti – Presidente
Serena Callipari - Componente (Relatore)
Valentino Fedeli – Componente
Francesco Ranieri – Componente
Giuseppe Rotondo - Componente
Giancarlo di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 29 ottobre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 9545/32pf 25-26/GC/PM/mg dell’8 ottobre 2025, depositato il 9 ottobre 2025, nei confronti della società SSD Novaromentin Srl, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto datato 8 ottobre 2025, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il sig. Guido Presta, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD Novaromentin Srl, nonché la società SSD Novaromentin Srl per rispondere:
- il sig. Guido Presta, della violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F. e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto al calciatore sig. Giammario Piscitella la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. Controversie tra Calciatori e Società Lega Nazionale Dilettanti-, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo emesso in data 6 maggio 2025 e notificato in data 8 maggio 2025, nell’ambito della vertenza n. 264/2024-2025;
- la società SSD Novaromentin Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Guido Presta così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
La fase istruttoria
Il procedimento disciplinare avente ad oggetto “Presunto mancato pagamento da parte della società SSD Novaromentin delle somme dovute al calciatore Giammario Piscitella nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica del lodo emesso dal Collegio Arbitrale” trae origine dalla comunicazione trasmessa alla Procura Federale dal Dipartimento Interregionale il 10.6.2025 con la quale si segnalava il mancato pagamento da parte della società S.S.D. Novaromentin S.r.l. delle somme stabilite dal lodo emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. Controversie tra Calciatori e Società Lega Nazionale Dilettanti in favore del calciatore Giammario Piscitella.
Nel corso dell’attività istruttoria svolta venivano acquisiti vari documenti, tra i quali:
- la segnalazione del 10.6.2025 del Dipartimento Interregionale del mancato pagamento da parte della società S.S.D. Novaromentin S.r.l. delle somme stabilite dal lodo emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. Controversie tra Calciatori e Società Lega Nazionale Dilettanti in favore del calciatore Giammario Piscitella;
- il foglio di censimento della società SSD Novaromentin Srl per la stagione sportiva 2024-2025;
- il lodo arbitrale del 6 maggio 2025 emesso nell’ambito della vertenza n. 264/2024-2025;
- la pec di avvenuta consegna della notifica del lodo arbitrale alla società S.S.D. Novaromentin S.r.l. in data 8 maggio 2025.
All’esito dell’istruttoria, la Procura Federale notificava la Comunicazione di Conclusione Indagini.
I difensori del sig. Guido Presta e della società Novaromentin S.r.l. depositavano memoria difensiva, allegando la contabile del pagamento della somma accertata dal Collegio Arbitrale, eseguito in data 10 luglio 2025, e avanzando richiesta di archiviazione. La Procura Federale, considerato documentalmente provato il mancato rispetto del termine di trenta giorni per l’esecuzione del pagamento come prescritto dall’art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F., procedeva ad emettere atto di deferimento.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l’udienza del 29 ottobre 2025. Non sono pervenute memorie dai deferiti.
Il dibattimento
All’udienza del 29 ottobre 2025, tenutasi in videoconferenza, sono comparsi l’Avv. Enrico Liberati per la Procura Federale e l’Avv.Riccardo Lucev per i deferiti.
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Guido Presta hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale che, con separata decisione – ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione proposta – ha dichiarato efficace l’accordo.
Con riferimento alla società S.S.D. Novaromentin S.r.l., l’Avv. Liberati si è, dunque, riportato integralmente all’atto di deferimento chiedendo irrogarsi la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva. L’Avv. Riccardo Lucev non ha contestato l’inadempimento relativo al lodo in oggetto, sottolineando tuttavia come la società abbia sanato in seguito la propria posizione.
La decisione
Dall’esame degli atti istruttori questo Tribunale ritiene accertata la responsabilità della società deferita.
É circostanza pacifica e non contestata che la società SSD Novaromentin Srl non abbia provveduto al pagamento in favore del calciatore Giammario Piscitella della somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. Controversie tra Calciatori e Società Lega Nazionale Dilettanti, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo emesso in data 6 maggio 2025 e notificato in data 8 maggio 2025.
Il tardivo pagamento delle somme dovute per effetto del Lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. integra la violazione di quanto previsto dall’art. 94-ter, comma 5 delle N.O.I.F. secondo il quale: il pagamento ai calciatori/calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, il cui accertamento comporta la responsabilità diretta della società ex art. 6, co. 1, CGS e l’applicazione, nei suoi confronti, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica (art. 31, co. 6, CGS).
A fronte di tale inequivocabile quadro normativo, il pagamento delle somme liquidate dal Collegio Arbitrale presso la LND doveva essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del lodo.
Stante il carattere del precetto in esame che prevede l’osservanza di un facere in un tempo determinato, la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento (CFA, SS.UU. n. 104/2023-2024).
Ne consegue la responsabilità della società SSD Novaromentin Srl, che risponde direttamente dell’operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali per il principio di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a colui che, al suo interno, è investito del potere di agire in nome di questo (CFA, Sez. I, n. 52-2022/2023).
Ai fini sanzionatori, va applicato il principio dell’inderogabilità del minimo edittale previsto per le sanzioni a carico delle società sportive (CFA, SS.UU, dec. n. 12/2024-2025) in quanto, per l’ordinamento sportivo, la sanzione ha essenzialmente funzione retributiva ed ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, come tale deve avere un assoluto grado di certezza in merito alla sua graduazione, rendendo invalicabili i limiti edittali fissati dalla norma (CFA, SS.UU., dec. n. 89/2019-2020, CFA, SS.UU., dec. n. 21/2024-2025).
Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene proporzionata la richiesta sanzionatoria formulata dalla Procura Federale nei confronti della società SSD Novaromentin Srl.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società SSD Novaromentin Srl la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 29 ottobre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Serena Callipari Roberto Proietti
Depositato in data 4 novembre 2025
IL SEGRETARIO
Marco Lai
