F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0044/CSA pubblicata del 6 Novembre 2025 – Celle Varrazze S.S.D.aR.L./Club Milano S.S.D.aR.L.
Decisione/0044/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0029/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Lorenzo D’Ascia - Vice Presidente
Andrea Lepore - Componente (Relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0029/CSA/2025-2026, proposto dalla società Celle Varrazze S.S.D.aR.L. avverso decisione merito gara in relazione alla gara Celle Varrazze S.S.D.aR.L./Club Milano S.S.D.aR.L. del 14.09.2025;
Visto il reclamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 22.10.2025, il Prof. Avv. Andrea Lepore, uditi l'Avv. Federica Ferrari, in sostituzione dell'Avv. Cesare Di Cintio, per la reclamante e l'Avv. Andrea Scalco per la società Club Milano S.S.D.aR.L.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Celle Varrazze in data 7 ottobre 2025 ha proposto reclamo avverso la delibera del giudice sportivo della LND, pubblicata in C.U. n. 26 del 30.09.2025, mediante la quale veniva inflitta alla ricorrente la sanzione della perdita della gara per 0 a 3 avendo schierato un calciatore in posizione irregolare. Il calciatore in questione, minorenne, ad avviso del giudice di primo grado non avrebbe scontato una giornata di squalifica inflitta nella precedente stagione sportiva, irrogata in Campionato Promozione, in prima squadra.
Preliminarmente, la Celle Varrazze rileva l’inammissibilità del reclamo in primo grado della Club Milano in quanto, a suo avviso, il preannuncio e il ricorso proposti erano stati sottoscritti da persona – sig. Bezzi – privo dei poteri per rappresentare la società avanti agli Organi di Giustizia sportiva.
Nel merito, contesta la posizione irregolare determinata dal giudice di prime cure in quanto il giovane calciatore avrebbe scontato la sanzione della squalifica durante la gara della Juniores Under 19 della società Celle Varrazze, che si era svolta il giorno prima della gara incriminata.
Infatti, poiché minorenne, la reclamante ritiene che la categoria di appartenenza del tesserato in questione sia appunto la compagine Juniores Under 19 e non la prima squadra alla quale il giovane soltanto occasionalmente sarebbe stato aggregato ed è con la Juniores che avrebbe dovuto scontare la sanzione. Conclude, pertanto, domandando l’annullamento della sanzione.
Il Club Milano, in primo luogo, con riferimento alla qualifica del sig. Bezzi e al suo potere rappresentativo, deposita in atti una serie di documenti ai fini di attestarne la piena capacità rappresentativa.
Con riguardo, invece, al merito della controversia, la resistente evidenzia che il giocatore si deve ritenere effettivamente aggregato alla prima squadra ed avendo ricevuto nella stagione precedente la sanzione della squalifica durante una gara della prima squadra nel Campionato Promozione, per il principio di omogeneità dell’esecuzione delle sanzioni, è nella stessa competizione della prima squadra attuale che avrebbe dovuto scontare nella stagione corrente la sanzione richiamata. Il giovane, al contrario, avendo preso parte a entrambe le gare della prima squadra nel Campionato nazionale Serie D, tra cui quella incriminata, non avrebbe espiato la sanzione, ragion per cui si trovava dunque in posizione irregolare.
Il Club Milano conclude pertanto domandando, in primo luogo, il rigetto della richiesta di inammissibilità del proprio reclamo davanti al giudice sportivo e, in secondo luogo e nel merito, di confermare la delibera di primo grado e così la sconfitta per 0 a 3 inflitta al Celle Varrazze.
Il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte, esaminati gli atti, valutate le motivazioni, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento per i motivi che seguono.
Il Collegio, in primo luogo, ritiene che la doglianza in tema di inammissibilità per difetto di potere di rappresentanza del sig. Bezzi vada respinta, in quanto dai documenti a disposizione della Corte, sia mediante visura federale che mediante documentazione prodotta dalla resistente Club Milano, si evince la piena capacità rappresentativa del Bezzi, ragion per cui l’intera procedura del reclamo non palesa alcun vizio formale e/o sostanziale.
Per quanto attiene al merito, non si può non rilevare, nuovamente, che la normativa sull’esecuzione delle sanzioni dei tesserati tra una stagione e un’altra, nonostante alcuni recenti interventi correttivi del Legislatore federale, presenta lacune che non consentono una valutazione univoca della posizione dei calciatori, che, dunque, inevitabilmente, va indagata caso per caso dagli Organi di Giustizia Sportiva.
Tanto premesso, la questione che occupa verte sull’art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva, che regola la materia della esecuzione delle sanzioni imposte ai tesserati.
Come sostenuto da entrambe le parti, è corretto affermare che nel sistema giuridico sportivo è possibile rintracciare due principi fondamentali in tema di sanzioni, utili a una interpretazione funzionale della normativa: il principio dell’effettività (i.e. afflittività) della sanzione irrogata, il quale impone che la sanzione debba, comunque, essere scontata e non affidata al mero potere discrezionale della società di appartenenza; il principio di separazione delle competizioni (i.e. di omogeneità), in virtù del quale si tende, ove è possibile, a far in modo che la squalifica venga scontata nella competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato.
Fin da subito, va chiarito che non è possibile far operare contemporaneamente i due principi e, senza dubbio, anche alla luce di recenti interventi del Collegio di Garanzia del Coni (dec. n.20/2020 e n. 11/2023), il principio che va preferito è quello di omogeneità delle competizioni.
Di là infatti dall’età del calciatore, che nel caso di specie consentirebbe a quest’ultimo di sostenere le gare nella squadra Juniores Under 19 del Celle Varrazze, non si può tacere che nel Campionato nazionale di Serie D non solo è possibile ma è anche obbligatorio nella formazione delle liste di prima squadra inserire giovani provenienti dal vivaio, tra cui risulta il calciatore in questione (v. Reg. Campionato Serie D in C.U. n. 1 LND, 1 luglio 2025).
Ne deriva che, nel caso di specie, non potendo ascrivere con assoluta certezza il tesserato soltanto alla squadra Juniores o soltanto alla prima squadra del Varrazze, in ossequio a quanto disposto dall’art. 21, comma 7, C.G.S. – a tenore del quale «qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del Campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza» -, il Collegio ritiene che la sanzione della squalifica comminata nella scorsa stagione nel Campionato Promozione, durante una gara della prima squadra, vada scontata dal giovane calciatore nel Campionato al quale partecipa la prima squadra del nuovo sodalizio nel quale si è trasferito.
Ragion per cui, da quanto emerge in atti, la posizione del tesserato per la gara Celle Varrazze-Club Milano era irregolare e la delibera del giudice sportivo va dunque confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Lepore Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
