F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0045/CSA pubblicata del 6 Novembre 2025 – Valenzana Mado SSD a.R.L.

Decisione/0045/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0054/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D’Ascia - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0054/CSA/2025-2026, proposto dalla società Valenzana Mado SSD a.R.L., in data 25 ottobre 2025, per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 36 del 21.10.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 5 novembre 2025, il dott.  Agostino Chiappiniello.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Valenzana Mado SSD a.R.L. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara inflitta all’allenatore sig. Luca Pellegrini dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 36 del 21 ottobre 2025, in relazione alla gara Saluzzo/Valenzana Mado del 19.10.2025.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per aver rivolto espressione ingiuriosa all’indirizzo del Direttore di gara, allontanato”.

La società reclamante non nega il fatto storico ma ricostruisce la dinamica dell’evento in modo diverso, ritenendo che si è trattato di una protesta veemente, senza alcuna volontà di ingiuriare il Direttore di gara.

Chiede l’applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 2, del c.g.s., considerata la concitazione agonistica dovuta all’importanza della gara.

Rappresenta nel contempo, che la sanzione sia eccessiva in relazione alla condotta posta in essere.

Conclusivamente la reclamante chiede la riduzione della sanzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene di poter accogliere parzialmente il reclamo.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61, comma 1 C.G.S., risulta che l’assistente n. 1 dell’arbitro, sig. Davide Biase, riferisce quanto segue:

 “Al 47° del 2 tempo segnalavo all’AE l’espulsione dell’allenatore della società ospite Luca Pellegrini perché usciva dall’area tecnica e con fare minaccioso urlava nei confronti dell’AE espressioni di contestazione quali ad esempio Ma come cazzo fa a non essere rosso! Cazzo svegliatevi!. Alla richiesta di abbandonare il tdg non opponeva resistenza”.

Da detta ricostruzione appare fondata la qualificazione del fatto operata dal Giudice sportivo evidentemente in termini di condotta quantomeno irriguardosa nei confronti del Direttore di gara e la conseguente applicabilità dell’art. 36 C.G.S. che prevede la sanzione minima della squalifica per 4 giornate, così come inflitta all’allenatore Luca Pellegrini.

Tuttavia, questa Corte ritiene di poter valorizzare, in funzione attenuativa della sanzione ex art. 13, comma 2, C.G.S., la circostanza che la condotta imputata sia più assimilabile ad una protesta colorita, seppure del tutto impropria, diretta a contestare genericamente l’operato degli ufficiali di gara, posto che non risulta che il sig. Pellegrini abbia inteso direttamente apostrofare uno di essi.

Conclusivamente, così circoscritta la portata irriguardosa, che comunque sussite, della condotta del sig. Pellegrini, il reclamo proposto dalla società Valenzana Mado può essere parzialmente accolto nei termini di cui al dispositivo, con riduzione della sanzione inflitta da quattro a tre giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 (tre) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                            Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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