F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0046/CSA pubblicata del 12 Novembre 2025 – Forlì Football Club S.r.l./A.S. Cittadella S.r.l.

Decisione/0046/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0057/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D’Ascia - Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0057/CSA/2025-2026, proposto dalla società Forlì Football Club S.r.l. a mezzo PEC in data 22.10.2025 e depositato a mezzo PST in data 23.10.2025;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico FIGC, di cui al Com. Uff. n. 039/Campionati Giovanili del 17.10.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 05.11.2025, l’Avv. Andrea Galli;

Uditi per la reclamante F.C. Forlì S.r.l. il Segretario generale, Sig. Marco Mercuri e per la resistente A.S. Cittadella S.r.l., l'Avv.Laura Dal Zuffo;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Forlì Football Club S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione pronunciata dal Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico (cfr. Com. Uff. n. 039/Campionati Giovanili del 17.10.2025) con cui è stato accolto il ricorso proposto dalla società A.S. Cittadella s.r.l. all’esito della disputa della gara Cittadella/Forlì del 28.09.2025 valevole per il Campionato Nazionale U17 Serie C Girone B.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo:

“- esaminato il referto di gara da cui risulta che la società Forlì ha effettuato cinque sostituzioni di calciatori in quattro momenti di gara segnatamente all’11°, al 25° (doppia sostituzione), al 33° e al 39° del secondo tempo;

- visto l’art. 10 del Regolamento del Campionato (allegato n° 01 del Comunicato Ufficiale n° 12/Campionati Giovanili del 21/08/2025) che stabilisce che ogni squadra avrà un massimo di tre opportunità per effettuare le nove sostituzioni, tenendo conto che quelle eseguite durante la prima frazione di gioco e nell’intervallo non si computano nelle tre opportunità previste;

- considerato che l’art. 8, co. 1 del CGS indica le sanzioni che possono essere inflitte alle società in caso di violazioni delle norme statutarie e di ogni altra disposizione dell’ordinamento, rimettendo agli organi di disciplina di punire le società “con una o più delle sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi”;

- ritenuto di dover dare continuità a quanto recentemente stabilito dalla Corte Sportiva di Appello (Decisione/0037/CSA-20242025) la quale - modificando il proprio precedente orientamento (Sez III, Decisione n. 0014 del 18 ottobre 2019) a seguito di un pronunciamento del Collegio di Garanzia dello Sport (cfr. Coll. Gar. CONI, sez. I, n. 38 del 2019) su una fattispecie pressoché identica a quella in esame – ha ritenuto che l’utilizzo, per le sostituzioni dei giocatori, di un numero di slot superiori a quelli consentiti, influisce sul regolare svolgimento della gara e che deve applicarsi l’art. 10, quinto comma – lett. c), C.G.S., che prevede che sia disposta la ripetizione della gara, non potendo invece essere applicata la sanzione della perdita della gara di cui alla lett. b), che, secondo la Corte, deve essere limitata all’ipotesi di partecipazione alla gara di un calciatore inibito o che comunque non abbia titolo per parteciparvi (come desumibile dal disposto dell’art. 10, comma 6 lett a);

- considerato che a nulla rileva la circostanza che la reclamante abbia chiesto la sanzione della perdita della gara e non la sua ripetizione, dal momento che l’art. 65, comma 1 lett b) del C.G.S attribuisce al Giudice il potere di giudicare, anche d’ufficio, in ordine alla regolarità dello svolgimento delle gare, comminando le sanzioni previste da C.G.S. a prescindere dalla richiesta delle parti;

- ritenuto pertanto, per le ragioni sopra esposte, che debba essere disposta la ripetizione della gara svolta irregolarmente;

P.Q.M.

Accoglie, per quanto di ragione, il reclamo della società A.S. Cittadella s.r.l., dichiara l’irregolare svolgimento della gara Cittadella-Forlì e ne dispone la ripetizione; manda all’Ufficio Attività Agonistica del S.G.S. per i necessari adempimenti”.

La società reclamante, impugnando la predetta decisione, ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata rispetto alla violazione posta in essere, di cui comunque ammette la sussistenza, evidenziando che le modalità di sostituzione sono previste a tutela del normale svolgimento della tempistica di gioco e la ripetizione della gara per la violazione della relativa regola appare eccessivamente gravosa e severa. L’utilizzo dell’ultimo slot delle sostituzioni, inoltre, è avvenuto al 39° minuto di gioco del secondo tempo, quando ormai la gara volgeva al termine. Pur trattandosi di un comportamento stigmatizzabile, integrando lo stesso una irregolarità, la società non meriterebbe un trattamento punitivo ma solamente un’ammenda. In particolare il caso in questione non troverebbe riscontro nella lettera “c” del comma 4 dell’art. 17 CGS FIGC che prevede, in caso di irregolare svolgimento della gara, la ripetizione della stessa. La reclamante ha chiesto, pertanto, l’annullamento della sanzione impugnata, con applicazione di un’ammenda.

La società Cittadella si è costituita ritualmente deducendo che la fattispecie in esame non rientri nella casistica prevista dall’art. 11 del C.G.S. F.I.G.C. che disciplina le ipotesi sanzionabili con la mera ammenda. La circostanza che la violazione sia avvenuta nella parte finale della partita 39' 2T, peraltro, connota la condotta in maniera ancor più grave proprio perché intervenuta in un momento in cui lo sforzo e la tensione agonistica delle squadre in campo sono notoriamente elevati e le irregolarità incidono maggiormente sull’equilibrio della gara. La società convenuta ha concluso chiedendo il rigetto del reclamo.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 5 novembre 2025 sono comparsi, per la reclamante, il Segretario generale, Sig. Marco Mercuri e per la resistente, l'Avv. Laura Dal Zuffo, i quali, dopo aver esposto i rispettivi motivi di gravame e di difesa, hanno concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è inammissibile, in quanto tardivamente proposto.

È incontestato che il procedimento è stato introdotto con la trasmissione dei motivi di reclamo, in assenza di preannuncio.

Orbene, il reclamo è stato trasmesso via PEC alla Corte Sportiva di Appello il 22.10.2025 (5 giorni dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale impugnato) e depositato mediante caricamento sulla piattaforma medesima il 23.10.2025 (6 giorni dopo).

La tardività del reclamo consegue dal combinato disposto degli artt. 71, comma 3, C.G.S. e 9, comma 3, del C.U. n. 160 del 1.2.2021 (testualmente riprodotto nel C.U. n. 166 del 20.4.2023 che ha esteso alla Corte Sportiva di Appello, a decorrere dalla stagione sportiva 2023-2024, le regole del PST-FIGC).

E difatti, posto il termine perentorio, previsto dall’at.71 del C.G.S., di cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, per il deposito del reclamo, occorre, altresì, considerare che, secondo quanto previsto dai C.U. FIGC n.160 del 1.2.2021 e n. 166 del 20.04.2023:

- (Art. 2 Finalità della piattaforma informatica della Giustizia sportiva) 1. La piattaforma informatica della Giustizia sportiva gestisce in ogni grado del giudizio in ambito federale, con modalità informatiche, la formazione del fascicolo, le operazioni di individuazione del procedimento giustiziale, la tenuta dei registri, il deposito, la conservazione, la visualizzazione e l'estrazione di copie degli atti del fascicolo, la pubblicazione dei provvedimenti giustiziali, le comunicazioni di segreteria, la trasmissione dei fascicoli e ogni altra attività inerente al processo sportivo telematico;

- (Art.3 Il fascicolo informatico) 1. Il fascicolo informatico contiene tutti gli atti, gli allegati, i documenti e i provvedimenti del processo sportivo in forma di documento informatico;

- (Art.9 Formato degli atti, dei documenti e modalità di deposito sulla piattaforma) 3. Gli atti di parte e i documenti, nei formati indicati ai commi precedenti sono depositati mediante upload sulla piattaforma del processo sportivo telematico.

Da quanto sopra è agevole constatare che, nel caso di specie, il reclamo della società Forlì Football Club S.r.l. risulta inammissibilmente depositato oltre il previsto termine di cinque giorni. Né tale conseguenza potrebbe essere evitata attribuendo una qualsivoglia rilevanza alla PEC inviata dalla reclamante il 22.10.2025, nella misura in cui il deposito del reclamo si effettua sempre e comunque solo con il formale caricamento sulla piattaforma informatica, così che la sua tempestività sussiste solo quando ciò sia avvenuto entro la scadenza del termine previsto per l’impugnazione (cfr. Decisione Corte Fed. App., Sez. Un., n. 73, s.s. 2021/2022, cfr. Decisione CSA n. 0240 CSA del 6 giugno 2024).

Ferma la dichiarata inammissibilità, si può comunque osservare che la decisione pronunciata dal Giudice Sportivo risulti fondata anche nel merito, dovendosi dare continuità a quanto stabilito con Decisione CSA n.0037/2024-2025, che – mutando il proprio precedente orientamento a seguito del pronunciamento del Collegio di Garanzia dello Sport, sez. I, decisione n. 38 del 2019, su una fattispecie pressoché identica a quella in esame – ha statuito che l’utilizzo, per le sostituzioni dei giocatori, di un numero di slot superiori a quelli consentiti, influisce sul regolare svolgimento della gara e che deve applicarsi l’art. 10, comma 5, lett. c), C.G.S., che prevede che sia disposta la ripetizione della gara, non potendo invece essere applicata la sanzione della perdita della gara di cui alla lett. b), che, secondo la Corte, deve essere limitata all’ipotesi di partecipazione alla gara di un calciatore inibito o che comunque non abbia titolo per parteciparvi (come desumibile dal disposto dell’art. 10, comma 6 lett a).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                            Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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