DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2025/2026 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 229 del 07.11.2025 – Delibera – GARA DEL 18/10/2025: POL. COMPRENS. SPORT PISTICCI -ASD ARADEO
GARA DEL 18/10/2025: POL. COMPRENS. SPORT PISTICCI -ASD ARADEO
Reclamo proposto da: Polisportiva Pisticci Il Giudice Sportivo; esaminato il ricorso proposto dalla Società Polisportiva Pisticci avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art 10 comma 6 lett. a del C.G.S., per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore Caselli Giammarco in posizione irregolare in quanto lo stesso non avrebbe ancora scontato una giornata di squalifica inflitta col comunicato ufficiale n.133 del 15/10/2025 relativo alla omologazione delle gare del turno precedente del campionato nazionale di Serie B . Il ricorso è fondato e va accolto. Dalla distinta della Soc. ASD Aradeo allegata al referto di gara risulta inserito il nominativo del prefato Caselli Giammarco. Dagli accertamenti esperiti è risultato, poi, che il suddetto atleta nella precedente giornata di campionato di Serie B stagione 2025/26 è stato squalificato per una giornata effettiva di gara in quanto “Non Espulso. Perché assistendo all'incontro dalla tribuna in quanto non in distinta per gran parte del secondo tempo protestava nei confronti della terna arbitrale”, così come indicato nel C.U. n.133 pubblicato in data 15/10/2025. Tale sanzione dunque avrebbe dovuto essere scontata nella gara in oggetto e pertanto lo stesso risulta avervi preso parte in posizione irregolare.
P.Q.M.
a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 171 del 22/10/2025 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla Società: A.S.D. ARADEO la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.
