DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2025/2026 – seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 07.10.2025 – Campionato Serie D – Delibera – CALCIO BRUSAPORTO – VILLA VALLE SSD ARL
CALCIO BRUSAPORTO - VILLA VALLE SSD ARL
Il Giudice Sportivo, - letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla ASD CALCIO BRUSAPORTO, con il quale si chiede di disporre la ricalendarizzazione della gara in epigrafe, non disputata, per avere la società VILLAVALLE SSDARL presentato al direttore di gara, prima dell’inizio gara, specifica riserva scritta in merito all’altezza delle porte; - lette le controdeduzioni depositate dal VILLAVALLE SSDARL, con cui si chiede il rigetto del reclamo, per manifesta inammissibilità e infondatezza, di disporre la sanzione della perdita della gara a carico dell’ASD CALCIO BRUSAPORTO e la condanna alle spese legali ai sensi dell’art. 55 CGS; - rilevato come dagli atti di gara emerge in maniera pacifica che la gara in epigrafe non ha avuto inizio, dopo che la società ospitante ha presentato riserva scritta con cui ha lamentato l’irregolare altezza delle porte. In particolare, a fronte della riserva scritta, il direttore di gara, accertava che l’altezza delle porte di gioco era di 253 e 248 cm e concedeva 45 minuti per la regolarizzazione; - rilevato come nel referto arbitrale si affermi che nonostante immediati lavori di sistemazione, al decorso del tempo di attesa massimo, “entrambe le porte misuravano 247,5 cm e preso atto del fatto che la situazione non fosse risolvibile ed il tempo di attesa superato NON dava inizio alla gara”; - rilevato come ogni valutazione sulla regolarità del terreno di gioco è rimessa in prima istanza al direttore di gara e, in ipotesi di mancata disputa, a codesto Giudice Sportivo, che pronuncia d’ufficio e sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali. - considerato altresì come il ASD CALCIO BRUSAPORTO si trovasse nella condizione di dover usufruire di un impianto diverso da quella di cui è concessionaria, individuato pochi giorni prima della gara, e che il Direttore di gara ha ritenuto di evidenzia come il sodalizio “abbia effettuato tutti gli sforzi necessari per risolvere l’irregolarità in linea con il regolamento e lo spirito del gioco”
P.Q.M. Delibera:
1) di dichiarare inammissibile il reclamo; 2) di infliggere alla ASD CALCIO BRUSAPORTO la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della ASD CALCIO BRUSAPORTO; 4) di respingere la domanda di condanna alle spese legali ex art. 55 CGS.
