DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2025/2026 – seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 04.11.2025 – Campionato Serie D – Delibera – TERAMO CALCIO 1913 – SORA CALCIO 1907
TERAMO CALCIO 1913 - SORA CALCIO 1907
Il Giudice Sportivo, - letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. SORA CALCIO 1907 con il quale si richiede che venga inflitta alla SRLSSD TERAMO CALCIO 1913 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, ai sensi dell’art. 10, comma 1 e 6, lett. a) C.G.S., deducendo la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore GIANLUCA CARPANI, inserito in distinta con il n. 11 ed entrato sul terreno di gioco al minuto 23 del secondo tempo, il quale non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in ragione del mancato perfezionamento del tesseramento, stante la presumibile mancata concessione del necessario visto di esecutività. - letta le memorie integrative depositate dal SRLSSD TERAMO CALCIO 1913, con cui si offriva evidenza documentale del regolare perfezionamento del tesseramento in data 18 ottobre 2025. - lette le controdeduzioni depositata dalla A.S.D. SORA CALCIO 1907, con le quali si prende atto della documentazione versata in atti e si sollevano dubbi, in maniera invero perlustrativa e poco precipua, sulla validità del visto di esecutività concesso. - letta la dichiarazione del 23 ottobre 2025 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che il calciatore Carpani Gianluca, nato il 29/08/1993 risulta regolarmente tesserato con la società Teramo Calcio, dal 18 ottobre 2025.
P.Q.M. Delibera:
1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-2; 3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della A.S.D. SORA CALCIO 1907.
