CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 72 del 14/10/2025 – A.C.D. Campodarsego / FIGC / S.S.D. Virtus CiseranoBergamo 1909 S.r.l.
Decisione n. 72
Anno 2025
IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE
composta da
Angelo Maietta - Presidente
Giuseppe Musacchio - Relatore
Angelo Canale
Vincenzo Maria Cesaro
Vigilio D’Antonio - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 33/2025, presentato, in data 1° aprile 2025, dalla Società A.C.D. Campodarsego, rappresentata e difesa dall’avv. Jacopo Tognon,
nei confronti
della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,
e
della S.S.D. Virtus CiseranoBergamo 1909 S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Cesare Di Cintio,
avverso
la decisione della Corte Sportiva d’Appello FIGC, III Sez., n.141/CSA-2024/2025, Registro procedimenti n. 0196/CSA/2024/2025, comunicata, quanto al dispositivo, in data 17 febbraio 2025 e pubblicata, quanto alle motivazioni, in data 4 marzo 2025, che, nel respingere il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, ha confermato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND-FIGC, di cui al Comunicato Ufficiale n. 86 del 30 gennaio 2025, con la quale è stata inflitta, a carico della A.C.D. Campodarsego, la sanzione della perdita della gara A.C.D. Campodarsego - S.S.D. Virtus CiseranoBergamo 1909 S.r.l., con il punteggio di 0-3.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 13 maggio 2025, il difensore della parte ricorrente - A.C.D. Campodarsego - avv. Jacopo Tognon; l’avv. Francesca Auci, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Cesare Di Cintio, per la resistente S.S.D. Virtus Ciserano Bergamo 1909 S.r.l.; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Daniela Noviello, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Giuseppe Musacchio.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso del 1° aprile 2025, la A.C.D. Campodarsego (d’ora in poi anche solo il Campodarsego) ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello FIGC, III Sez., n. 141/CSA-2024/2025, Registro procedimenti n. 0196/CSA/2024-2025, comunicata, quanto al dispositivo, in data 17 febbraio 2025 e pubblicata, quanto alle motivazioni, in data 4 marzo 2025, che, nel respingere il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, ha confermato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND-FIGC, di cui al Comunicato Ufficiale n. 86 del 30 gennaio 2025, con la quale è stata inflitta, a carico della medesima ricorrente, la sanzione della perdita della gara A.C.D. Campodarsego - S.S.D. Virtus CiseranoBergamo 1909 S.r.l. (d’ora innanzi il Ciserano), con il punteggio di 0-3.
La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara Campodarsego - Ciserano, valida per la 25ª giornata del Campionato Nazionale di Serie D, Girone C, non disputata a causa dell’irregolarità rilevata dall'arbitro con riferimento all'altezza delle porte del terreno di gioco. Risulta dagli atti, invero, che, antecedentemente all’inizio della gara, l’odierna resistente presentava al direttore di gara, sig.ra [omissis], una riserva scritta riguardo alla presunta irregolarità dell’altezza di entrambe le porte. Dopo i primi sopralluoghi e i dovuti interventi da parte del Campodarsego al fine di eliminare il dislivello nel terreno, si osservava, tuttavia, che le misurazioni relative al lato nord risultavano conformi al regolamento, mentre la porta posta a sud misurava, nella parte centrale, 2,39 metri (dunque 3 cm in meno della soglia di tolleranza).
Alla luce di ciò, il direttore di gara disponeva che la gara non venisse disputata per irregolarità del campo e nel referto così motiva: “Alle ore 14:17 la soc. Virtus Ciserano Bergamo presentava riserva riscritta riguardo l’irregolarità dell’altezza di entrambe le porte. Avviso quindi la soc. Campodarsego richiedendo gli strumenti necessari per verificare quanto scritto, che provvede celermente a fornirmi quanto necessario. Dalla prima verifica l’altezza di entrambe le porte risulta essere non conforme a quanto previsto dal regolamento, quindi oltre le misure di tolleranza. La soc. Campodarsego con celerità si attiva per cercare di risolvere la problematica. Trascorsi 45 minuti si è proceduto nuovamente alla verifica. L’altezza della porta posizionata sul lato destro (spalle alla tribuna) risultava conforme alle misure previste dal regolamento, mentre per quella sulla sinistra l’altezza risultava essere più bassa rispetto a quanto previsto dal regolamento. Preso atto di questo non si è dato inizio alla gara”.
Nello stesso referto l’arbitro specifica anche che: “In merito alla dichiarazione della soc. Campodarsego specifico che era stato ricordato che non è previsto scavare lungo la linea di porta per aumentare solo la distanza tra palo e terreno e creando un dislivello con il resto del Tdg. E questo è stato segnalato dopo gli interventi effettuati sulla porta di sinistra (spalle alla tribuna). Non sono stati suggeriti o proibiti mezzi di ripristino delle corrette misure delle porte”.
Il successivo 30 gennaio 2025, il direttore di gara forniva a mezzo e-mail i chiarimenti richiesti dal Giudice Sportivo in relazione alla ricostruzione dei fatti avvenuti in occasione della gara in questione, ribadendo quanto già riportato nel referto e specificatamente ribadiva che: “Alle ore 14:17 la soc. Virtus Ciserano Bergamo presentava riserva riscritta riguardo l’irregolarità sulla distanza che separa il bordo inferiore della traversa al suolo di entrambe le porte. Avviso quindi la soc. Campodarsego richiedendo gli strumenti necessari per verificare quanto scritto, la quale provvede celermente a fornirmi quanto necessario. Dalla prima verifica l’altezza di entrambe le porte risulta essere non conforme a quanto previsto dal regolamento, quindi oltre le misure di tolleranza. La soc. Campodarsego con celerità si attiva per cercare di risolvere la problematica. Trascorsi 45 minuti si è proceduto nuovamente alla verifica. La distanza che separa il bordo inferiore della traversa al suolo, della porta posizionata sul lato destro (spalle alla tribuna) risultava conforme alle misure previste dal regolamento, mentre per quella sulla sinistra la distanza risultava essere 2,39m, quindi più bassa rispetto a quanto previsto. In allegato riporto l’estratto dal regolamento del gioco del calcio il quale prevede che la distanza che separa il bordo inferiore della traversa al suolo sia di 2,44m. Per le misure delle porte, nelle gare della LND è tollerata una differenza di 2 cm in eccesso o in difetto, in deroga alla normativa internazionale, quindi si valuta conforme una misura da 2,42m a 2,46m. Specifico che durante la rilevazione di tutte le misure, con i mezzi messi a disposizione dalla soc. Campodarsego, erano presenti dirigenti di entrambe le società che hanno potuto constatare anche loro le misure rilevate. Preso atto di questo non si è dato inizio alla gara”.
2. Con Comunicato Ufficiale n. 86, il Giudice Sportivo disponeva, nei confronti del Campodarsego, la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3, così motivando: “Il Giudice Sportivo, - letto il referto arbitrale relativo alla gara in epigrafe; - rilevato come, prima dell'inizio della gara veniva presentata riserva scritta dalla società ospitata ed avente ad oggetto l'irregolare altezza di entrambe le porte; - rilevato come il Direttore di gara abbia constatato che entrambe le porte non rispettavano i parametri di altezza definiti dal Regolamento del Giuoco del Calcio e, pur avendo concesso alla società ospitante 45 minuti, il problema non veniva risolto; - preso atto che la gara non veniva disputata per le ragioni di cui in premessa; Delibera ai sensi dell'art.65 lett.c) CGS … di infliggere alla società Campodarsego la sanzione della perdita della gara con il punteggio 0-3”.
2.1. Avverso tale decisione, l’odierna ricorrente ha proposto gravame dinanzi alla Corte Sportiva di Appello, deducendo in sintesi:
- l’erronea e insufficiente motivazione della decisione in relazione ai fatti di gara sia per l’intrinseca contraddittorietà e/o ambiguità del referto arbitrale sia in ragione dell’inidoneità e insufficienza dell’approfondimento istruttorio da parte del Giudice Sportivo in violazione del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C.;
- l’adozione da parte del Campodarsego di tutte le misure necessarie ai fini della regolarità e praticabilità del campo di gioco e l’impossibilità di adottare una diversa condotta nella fattispecie concreta;
- il comportamento contrario a buona fede e ai principi di lealtà, correttezza e probità della Virtus CiseranoBergamo con violazione dell’art.4 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C..
2.2 La Corte Sportiva d’Appello, con la decisione quivi impugnata, lo respingeva, argomentando come segue.
«Va chiarito anzitutto che, a norma dell’art. 65, comma 1, lett. c), C.G.S., il Giudice Sportivo – e, nella presente sede, questa Corte Sportiva d’Appello – è ben competente a conoscere della “regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi similari”. Ai fini dell'esercizio di tale potere, l'ordinamento prevede peraltro anche alcune regole rituali ad hoc, che prescrivono sì la “specifica riserva scritta presentata prima dell’inizio della gara, dalla società all’arbitro”, o un’interlocuzione con lo stesso, ex art. 67, comma 4, C.G.S. (ciò cui segue anche una decisione “sul campo” del direttore di gara), ma senza per ciò escludere o limitare il sindacato degli organi di giustizia sportiva al riguardo (cfr., ad es., CGF, I, in Com. Uff., n. 250/CGF del 10 maggio 2012, in relazione al corrispondente art. 29, comma 5, previgente C.G.S.; cfr. anche, a fini applicativi, CSA, III, in Com. Uff. n. 66/CSA del 15 gennaio 2018). Nel caso di specie, è incontestato, in punto di fatto, che, sin dalla prima verifica, l’altezza di entrambe le porte è risultata non conforme a quanto previsto dal Regolamento del giuoco del Calcio. Il referto arbitrale, assolutamente preciso e dettagliato, riporta quanto segue: […] Nel caso di specie l’Arbitro, per ovviare alla situazione di irregolarità ostativa all’inizio della gara, ha assegnato alla società Campodarsego 45 minuti di tempo per ristabilire l’esatta altezza delle porte; tuttavia, seppure la società ospitante si sia celermente attivata, trascorso tale termine, all’esito della simultanea verifica effettuata, ha constatato che la misurazione finale non consentiva di ritenere del tutto ripristinata l’altezza regolamentare delle porte e, pertanto, non ha dato inizio alla gara. Dell’effettiva situazione d’irregolarità del terreno di gioco in relazione alle porte, ben sindacabile da questa Corte, non può che essere ritenuta responsabile la società ospitante (cfr., al riguardo, anche l’art. 59, comma 3, N.O.I.F.: “Le società ospitanti, responsabili del regolare allestimento del campo di gioco […]”) (C.S.A. – sezione III, decisione n. 210/CSA del 4 maggio 2023). L’irregolarità del campo, infatti, costituisce una circostanza imputabile alle società sportive nel caso in cui le stesse abbiano ritenuto di non doversi adoperare per - o non siano state in grado di assicurare la
- corrispondenza dell’impianto sportivo agli standard indicati dalla normativa federale (C.S.A. – sezione III, decisione n. 0092/CSA del 30 Novembre 2019). A tale riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente chiarito che, laddove il terreno risulti privo dei requisiti di praticabilità prescritti, di ciò dovrà ritenersi in termini generali responsabile la società ospitante, cui non basterà – per andare esente da responsabilità o vederla attenuata – l’essersi adoperata per tentare di risolvere il problema verificatosi (cfr., da ultimo, C.S.A., sez. III, decisione n. 109 del 2023). A fronte di tali emergenze, appaiono evidenti le circostanze meramente congetturali sulle quali il reclamo è fondato e che ne impongono, conseguentemente, il rigetto. Non convince, infatti, la tesi della reclamante secondo cui il rapporto arbitrale sarebbe viziato da contraddittorietà. Nessuna contraddizione vi è, ad avviso della Corte, nelle dichiarazioni dell’arbitro, Sig.ra [omissis], la quale ha dapprima precisato di aver ricordato al Campodarsego che non è previsto scavare lungo la linea di porta e, successivamente, ha specificato di non aver proibito l’utilizzo di mezzi di ripristino, riferendosi presumibilmente alle attrezzature precedentemente adoperate dalla reclamante per tentare di ricondurre le porte alle misure previste dalle norme regolamentari. Decisamente priva di pregio si presenta anche la censura relativa alla assenza di fede privilegiata della nota aggiunta dal Direttore di gara nella sezione “Varie ed eventuali”. Il rapporto di gara, che nel caso di specie è coerente, completo e preciso nella descrizione degli eventi di cui il Giudice Sportivo ha tenuto conto, gode, come noto, di efficacia probatoria privilegiata, ex art. 61, comma 1, CGS., in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Questa efficacia probatoria si estende non solo al tempo e al luogo della gara strettamente intesi (ossia tempo di gara e rettangolo di gioco), ma a tutti gli eventi che siano collegati alla gara stessa. Infatti, l’espressione “in occasione dello svolgimento della gara”, si riferisce chiaramente a tutte le circostanze che, trovando “occasione” nella gara, assumono rilevanza per l’ordinamento sportivo, (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 23/2021) anche, quindi, a quanto dichiarato dal Direttore di Gara nella parte del referto dedicata alle “Varie ed eventuali”. In conclusione, per le su esposte ragioni, la decisione del Giudice Sportivo resiste alle avverse censure e va pertanto confermata».
3. Detta decisione è stata impugnata dal Campodarsego, deducendo i seguenti motivi di diritto.
I. “Omessa e/o insufficiente motivazione in merito alla contraddittorietà del contenuto del referto arbitrale (art. 61 comma 1 e 62 comma 2 C.G.S FIGC) in relazione all’art. 54, comma 1 C.G.S. C.O.N.I.”.
Secondo la prospettazione della ricorrente, la CSA non avrebbe in alcun modo motivato (o comunque lo ha fatto in modo insufficiente) l’assunto secondo cui il referto arbitrale sarebbe stato coerente ed esente da contraddizioni, nonostante l’addotta inconciliabilità nella ricostruzione fattuale operata dal direttore di gara, dimostrata dall’utilizzo, da parte della Corte, dell’avverbio “presumibilmente”. Da un lato, infatti, il direttore di gara riconosce di non aver autorizzato la rimozione del terriccio che creava un piccolo dosso nel terreno (mediante un’operazione di livellamento); dall’altro lato, precisa, ex post, nel referto di gara (nella sezione Varie ed eventuali) di non aver proibito “mezzi di ripristino delle corrette misure delle porte”.
II. “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 62, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. in relazione all’art. 54, comma 1 C.G.S. C.O.N.I.”.
Ai fini della decisione, l’Organo giudicante avrebbe preso in considerazione unicamente quanto descritto all’interno del referto di gara (ritenendolo erroneamente coerente e completo) fondandosi sull’efficacia probatoria privilegiata di cui lo stesso gode in ambito sportivo, senza tuttavia valutare le deduzioni e le prove allegate dalla società ricorrente, così, di conseguenza, violando il citato art. 62, comma 2, CGS FIGC, che dispone che “Quando il procedimento è stato attivato su iniziativa di una società, esso si svolge anche sulla base delle deduzioni e, ove previste, delle controdeduzioni delle parti”.
III. “Omessa e/o insufficiente motivazione in relazione all’inidoneità e insufficienza dell’approfondimento istruttorio da parte del Giudice Sportivo; violazione dell’art. 50 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. in relazione all’art. 54, comma 1 C.G.S. C.O.N.I.”.
Deduce la società ricorrente che aveva rilevato in sede di reclamo l’inidoneità e/o insufficienza dell’approfondimento istruttorio compiuto dal Giudice Sportivo. La radicale incompletezza e contraddittorietà del referto e del chiarimento arbitrale, in cui non erano state in alcun modo chiarite né le modalità di intervento adottate al fine di regolarizzare le misure delle porte né le relative verifiche effettuate in relazione alla regolarizzazione, non sono state prese in considerazione dalla Corte in sede di censura della decisione di primo grado.
IV. “Omessa motivazione in relazione al comportamento contrario a buona fede e ai principi di lealtà, correttezza e probità della Virtus Ciserano Bergamo con violazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C.; in relazione all’art. 54, comma 1 C.G.S. C.O.N.I.”.
La CSA non avrebbe in alcun modo motivato in ordine alla censura relativa alla addotta contrarietà ai principi dell’ordinamento sportivo del comportamento della resistente, per aver presentato riserva scritta alle ore 14:17 e, quindi, solo pochi minuti prima dell’orario di inizio della partita fissato alle ore 14:30, nonostante avesse chiesto la misurazione delle porte già alle ore 13 circa, non appena arrivata presso l’impianto di gioco.
V. “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, comma 5, lett. d) del C.G.S. F.I.G.C. in relazione all’art. 54, comma 1 C.G.S. C.O.N.I.”.
La Corte Sportiva d’Appello avrebbe erroneamente applicato e/o totalmente disapplicato la fattispecie di cui all’art. 10, comma 5, lett. d), relativa alla sanzione della perdita della gara. Secondo la prospettazione della ricorrente, nel caso di specie sussistevano i presupposti, di carattere eccezionale, non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, per ordinare l’effettuazione della gara.
3.1. Si sono costituite in giudizio la FIGC e il Ciserano, concludendo per l’inammissibilità e, in ogni caso, per il rigetto del ricorso.
3.2. Il Presidente del Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, in relazione alla domanda cautelare spiegata dalla ricorrente, con provvedimento assunto inaudita altera parte in data 5 maggio 2025, ha disposto la sospensione della decisione impugnata ed ha confermato la già fissata udienza del 13 maggio 2025 per la trattazione del ricorso.
3.3. Il contraddittorio processuale si è ulteriormente articolato mediante il deposito delle memorie ex art. 60, c. 4, CGS CONI.
All’udienza del 13 maggio 2025, la difesa del ricorrente ha insistito nell’accoglimento del ricorso; i difensori delle resistenti hanno insistito per l’inammissibilità e, comunque, per il rigetto del ricorso; la Procura Generale dello Sport presso il CONI ha concluso per l’inammissibilità del ricorso medesimo.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1. Sebbene tutti i motivi di ricorso siano inammissibili per le ragioni di cui appresso, preliminarmente deve rilevarsi la specifica inammissibilità del quinto motivo di ricorso, in quanto la relativa questione è stata proposta per la prima volta in questa sede (per tutte, Cass. Civ., Sez. VI, 27 settembre 2021, n. 26147).
Con lo specifico motivo, infatti, la ricorrente lamenta che la Corte Sportiva d’Appello ha erroneamente applicato e/o comunque disapplicato la fattispecie di cui all’art. 10, comma 5, lett. d), del CGS FIGC relativa alla sanzione della perdita della gara.
Posto che nella fattispecie trova chiaramente applicazione il primo comma del citato art. 10, che non lascia alcun margine al Giudice Sportivo, la dedotta, sebbene, si ripete, infondata erronea applicazione della disposizione di cui al comma 5, lett. d), andava perentoriamente formulata con specifico motivo di ricorso nell’ambito del giudizio endofederale dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello (Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 31 del 12 aprile 2023).
2. Passando all’esame degli altri motivi di ricorso, gli stessi sono parimenti inammissibili in quanto:
2.1 i primi tre, sebbene proposti come censure per omessa o insufficiente motivazione (il primo e il terzo) e per violazione di disposizioni federali (il secondo), celano tutti una sostanziale richiesta di riesame nel merito, chiaramente improponibile in questa sede, attraverso una diversa e speculare ricostruzione della vicenda e, tanto, per l’espresso limite contenuto nell’art. 54, comma 1, del CGS CONI, che, per l’appunto, circoscrive il sindacato - di esclusiva legittimità - del Collegio medesimo.
Deve ricordarsi, come da giurisprudenza costante di questo Collegio, che, in virtù del richiamo che l’art. 2, comma 6, CGS del CONI opera nei confronti delle norme generali del processo civile, occorre conformarsi all’art. 360 c.p.c. e qualificare il ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport come un mezzo di impugnazione a critica vincolata.
Ne consegue che, essendo lo scrutinio limitato ad un giudizio di legittimità, è preclusa la possibilità di (ri)valutare eccezioni, argomentazioni e risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito (per tutte, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 95 del 7 novembre 2023).
2.2 Mentre il quarto motivo, sebbene anch’esso attenga al merito, manca in ogni caso del requisito essenziale dell’autosufficienza, di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., pacificamente applicabile al giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 2, comma 6, del CGS CONI, il quale stabilisce che, “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva” (da ultimo, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 13 del 17 febbraio 2025).
3. Nello specifico:
3.1 con il primo motivo, la ricorrente ritiene di censurare la decisione della Corte Sportiva d’Appello, sostenendo che la stessa non avrebbe argomentato su un punto decisivo, ovvero la dedotta contraddittorietà del referto, che deriverebbe dal fatto che l’arbitro ha dapprima precisato di aver ricordato alla ricorrente che non era previsto scavare lungo la linea di porta ed a seguire ha specificato di non aver proibito l’utilizzo di mezzi di ripristino.
Quanto dedotto in questa sede dalla ricorrente non è condivisibile, in quanto la motivazione sviluppata dalla Corte sul punto è fin troppo esaustiva e, tanto, anche in ragione dell’evidente linearità e non contraddittorietà del contenuto del referto, nel quale, appunto, vengono puntualizzate due distinte, sebbene connesse, circostanze, ovvero che l’arbitro: a) ha rappresentato che non era consentito “scavare” lungo la linea di porta per ripristinare la giusta misura e: b) non ha proibito l’utilizzo di mezzi di ripristino.
È su queste premesse che, poi, l’arbitro, constatato che, trascorso il termine assegnato per il ripristino delle misure regolamentari, l’altezza della porta posizionata sul lato sinistro non risultava conforme, non ha dato inizio alla gara.
Tali circostanze, per nulla contraddittorie, sono state adeguatamente valorizzate dalla Corte Sportiva d’Appello, per cui nessuna censura può essere rilevata sotto il profilo della omessa o carente motivazione.
Da aggiungersi che nessuna contraddittorietà può desumersi, neanche astrattamente, dal fatto che la seconda circostanza, ovvero la non inibizione ad utilizzare mezzi di rispristino, sia stata evidenziata dall’arbitro nella sezione del referto titolata “varie ed eventuali”, in quanto tale sezione costituisce parte dello stesso referto e gode anch’essa della medesima fede privilegiata.
Così come nessuna contraddizione può rinvenirsi nella motivazione sviluppata dalla Corte Sportiva d’Appello nella parte in cui, nell’esaminare il contenuto del referto nella sezione “varie ed eventuali”, effettua una valutazione probabilistica quanto ai mezzi di ripristino utilizzati per la sistemazione dell’altra porta.
Infatti, l’affermazione del direttore di gara di non aver inibito l’utilizzo di mezzi di ripristino è risolutiva sia se riferita ai mezzi già utilizzati dalla ricorrente per la sistemazione delle altre irregolarità riscontrate sia se riferita ad altri mezzi comunque utilizzabili.
Il chiaro contenuto del referto smentisce, altresì, l’assunto della ricorrente, secondo la quale il direttore di gara avrebbe riconosciuto “di non aver autorizzato la rimozione del terriccio che creava un piccolo dosso nel terreno”.
Infatti, il direttore di gara ha soltanto affermato di aver allertato la ricorrente che non era consentito scavare lungo la linea di porta, ma non certamente di aver impedito la rimozione di terriccio (evidentemente) di risulta.
Quindi, in definitiva, con lo specifico motivo di ricorso, la ricorrente non fa altro che chiedere al Collegio un sostanziale riesame del contenuto degli elementi probatori sui quali la Corte Sportiva d’Appello ha fondato il proprio convincimento, sollecitando interpretazioni alternative ed addirittura fin troppo creative.
E tale possibilità è inibita, come da pacifica giurisprudenza di questo stesso Collegio, che, a più riprese, ha ribadito i limiti ed il contenuto dei poteri decisori del Giudice di legittimità sportiva, affermando che: «Il sindacato di legittimità riservato al Collegio concerne, pertanto, un esclusivo scrutinio di coerenza dell’operato del Giudice Sportivo sull’applicazione delle norme codicistiche e regolamentari che individuano le condotte punibili e le relative sanzioni: una differente interpretazione si tradurrebbe, infatti, in una “distorta applicazione della norma di cui all’art. 12 del C.G.S.” (cfr. Collegio di Garanzia, I Sezione, n. 42/2020), laddove l’apprezzamento favorevole per l’incolpato di una circostanza di fatto, ai fini della commisurazione della sanzione, costituisce in ogni caso esplicazione di un’attività discrezionale del giudice di merito come tale non censurabile innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport allo scopo di farne scaturire una diversa valutazione in termini di disvalore» (Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 26/2024 e, negli stessi termini, Sez. I, decisione n. 46/2024).
3.2 Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, la Campodarsego si duole del fatto che la Corte Sportiva d’Appello, in violazione dell’art. 62, comma 2, del CGS FIGC, non avrebbe valutato le prove allegate dalla società ricorrente, essendosi la stessa limitata alla sola valutazione del referto arbitrale e non avrebbe esposto i motivi per cui l’approfondimento istruttorio condotto dal Giudice Sportivo si sia rivelato del tutto inidoneo e/o insufficiente, con conseguente violazione dell’art. 50 CGS FIGC.
Sostiene parte ricorrente che la piena efficacia probatoria del rapporto arbitrale può, infatti, venir meno allorché sussistono degli ulteriori elementi di prova idonei a contrastare le dichiarazioni dell’arbitro.
Anche tale doglianza non coglie nel segno in quanto, nella fattispecie, costituisce un dato certo quello che l’altezza di una delle due porte non è risultata conforme anche trascorso il termine assegnato per la sua regolarizzazione.
Per cui nessun ulteriore elemento probatorio era necessario acquisire e/o esaminare né da parte del direttore di gara e, men che meno, dai Giudici federali.
Infatti, con il motivo di ricorso, la ricorrente, nell’invocare le interessate dichiarazioni dei propri dirigenti, cerca soltanto di far reinterpretare il contenuto del referto nel senso che non è stato possibile ripristinare l’altezza, in quanto il direttore di gara avrebbe inibito l’asporto del terriccio che le copiose piogge dei giorni precedenti avrebbero accumulato sulla linea di porta.
Lì dove, invece, il direttore di gara è stato categorico nell’affermare di non aver inibito l’utilizzo di attrezzi per l’esecuzione delle attività necessarie per il ripristino delle misure regolamentari e di aver soltanto rappresentato l’impossibilità che le misure fossero raggiunte mediante lo “scavo” lungo la linea di porta; attività di scavo che è pacificamente diversa dall’attività di rimozione del terriccio accumulatosi lungo la stessa linea.
Quindi, sostanzialmente, la ricorrente ritiene che la Corte Sportiva d’Appello prescindesse dal chiaro contenuto del referto, nonostante, come ribadito dalla costante giurisprudenza, lo stesso goda di fede privilegiata simile a quello riservato dall’art. 2700 c.c. agli atti pubblici.
Sul punto, si ribadisce quanto già dettagliatamente motivato nella decisione di questa Sezione n. 23 del 3 marzo 2021, ovvero che: “l’arbitro è il “braccio” dell’ordinamento sportivo, quanto alle regole tecniche da far osservare e rispettare all’interno di una gara, ma è, altresì, nello svolgimento delle sue funzioni, investito di un'attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche (cfr., Cassazione civile, sez. un., 09 gennaio 2019, n. 328) allorché sanziona quei comportamenti oltraggiosi ed istigatori degli atleti o dei dirigenti di una società sportiva anche al fine di sedare le masse dei tifosi e la sintesi delle sue attività e di ciò che vede e sente è riportata fedelmente nel referto arbitrale, che, per orientamento monolitico, gode di efficacia probatoria privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 11, CGS (oggi confluito nell’art. 61 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva FIGC)…..Questa efficacia probatoria si estende non solo al tempo e al luogo della gara strettamente intesi (ossia tempo di gara e rettangolo di gioco), ma a tutti gli eventi che siano collegati alla gara stessa, atteso che l’espressione “in occasione dello svolgimento della gara”, contenuta nell’art. 35, comma 11, si riferisce chiaramente a tutte le circostanze che, trovando “occasione” nella gara, assumono rilevanza per l’ordinamento sportivo. …… Orbene, a nessuno sfugge che, in base al principio di acquisizione della prova, il giudice è libero di porre a fondamento della propria decisione qualsiasi prova, a prescindere dalla parte che ne abbia proposto l'acquisizione e che la regola fondamentale, al riguardo, è che il giudice è libero di valutare le prove secondo il proprio prudente apprezzamento, ma non può sottacersi che quest’ultimo principio conosce delle eccezioni, poiché vi sono dei casi in cui il valore di una prova non è rimesso alla libera valutazione del giudice (seppure guidata dalle regole della logica e della comune esperienza), ma è predeterminato dalla legge: si tratta delle c.d. prove legali”.
Ad ogni modo ed indipendentemente dalla fede privilegiata di cui gode il referto arbitrale, la correttezza dell’operato della Corte Sportiva d’Appello discende anche da un ulteriore pacifico principio ripetutamente affermato sia dallo stesso Collegio di Garanzia che dalla Suprema Corte, consistente nel fatto che la valutazione e la scelta delle prove ritenute più idonee a sorreggere la motivazione attengono ad apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il proprio convincimento attingendo a quelle che ritiene più attendibili, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cassazione Civ., nn. 24542/2009 e 8767/2011 e Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 14 del 17 febbraio 2025).
3.3 Con il quarto motivo, la ricorrente censura la pronuncia gravata per omessa motivazione in relazione al comportamento contrario a buona fede e ai principi di lealtà, correttezza e probità della Ciserano, con conseguente violazione dell’art. 4 del CGS FIGC.
Posto che, come correttamente evidenziato dalla Corte Sportiva d’Appello, a mente dell’art. 10, primo comma, del CGS FIGC, l’onere di assicurare che il terreno di gioco sia conforme alle norme federali è ad esclusivo carico della società ospitante, senza che in qualche maniera si possano ascrivere responsabilità, neanche sotto il profilo della mera collaborazione, al sodalizio ospitato, la ricorrente ha completamente omesso di specificare cosa per essa sarebbe cambiato e come avrebbe potuto evitare di incorrere nella sanzione della perdita della partita a tavolino nel caso in cui le rilevate difformità fossero state denunciate dalla Ciserano alle ore 13:00 piuttosto che alle ore 14:17.
Orbene, deve ribadirsi che l’art. 2, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”.
Per effetto del rinvio al Codice di procedura civile, risultano, quindi, applicabili dinanzi al Collegio di Garanzia i principi di autosufficienza del ricorso per cassazione e di specificità dei motivi di cui all’art. 366, comma 1, nn. 3), 4) e 6).
Circa il principio di specificità dei motivi, la Cassazione ha affermato che l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. “richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto, nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (Cass. 17224/2020)”.
Ed ancora, questa Sezione, con decisioni n. 38/2021 e n. 95/2021, ha ribadito che “secondo il disposto dell’art. 366 c.p.c., il ricorrente è tenuto a specificare in che maniera i motivi stessi possano condurre alla riforma della decisione gravata”.
Quindi, nel caso che ci occupa, la ricorrente avrebbe dovuto, appunto, specificare e provare in che maniera avrebbe potuto evitare di essere sanzionata se la resistente avesse formalizzato la riserva scritta al primo accesso al campo.
E, tanto, era ancora più necessario se si considera che tra i motivi di doglianza la ricorrente non ha mai obbiettato la ridotta disponibilità di tempo assegnata dal direttore di gara per eliminare le riscontrate irregolarità.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, atteso che i principi sopra richiamati costituiscono jus receptus di questo Collegio.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Previa revoca del decreto di sospensione assunto dal Presidente del Collegio in data 5 maggio 2025, dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 13 maggio 2025.
Il Presidente Il Relatore
F.to Angelo Maietta F.to Giuseppe Musacchio
Depositato in Roma, in data 14 ottobre 2025.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
