F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 93/TFN – SD del 14 Novembre 2025 (motivazioni) – Stefano Bisogno e A.S.D. Vis Mediterranea Soccer – 81/TFNSD

 

Decisione/0093/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0081/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella - Vice Presidente

Valentina Ramella - Vice Presidente

Monica Coscia - Componente (Relatore)

Leopoldo Di Bonito - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata l'11 novembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 10783/10pf2526/GC/PM/mg del 22 ottobre 2025, depositato il 23 ottobre 2025, nei confronti del sig. Stefano Bisogno nonché della società A.S.D. Vis Mediterranea Soccer, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto notificato in data 23 ottobre 2025, la Procura federale deferiva a questo Tribunale:

- il sig. Stefano BISOGNO, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vis Mediterranea Soccer per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’articolo 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF per non aver provveduto, nei termini ivi previsti, al pagamento di quanto dovuto alla sig.ra Klai Yasmine Rania, in forza del lodo emesso dal Collegio Arbitrale in data 15.4.2025, a seguito del ricorso presentato dalla medesima.

- la società A.S.D. Vis Mediterranea Soccer per rispondere , a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Stefano Bisogno.

La fase istruttoria

In data 15 settembre 2025, il Procuratore Federale, all’esito dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare rubricato  al n.10 pf 25-26, iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 3.7.2025 ed avente ad oggetto il “Presunto mancato pagamento da parte della società ASD Vis Mediterranea Soccer delle somme dovute alla calciatrice Klai Yasmine Rania nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica del lodo emesso dal Collegio Arbitrale” comunicava la conclusione delle indagini, mediante notifica a mezzo pec agli  incolpati (prot.  6980/10pf25-26/GC/PM/mg).

Il procedimento trae origine dalla segnalazione pervenuta dall’avv. Anna Piras avente ad oggetto il mancato pagamento, da parte della società A.S.D. Vis Mediterranea Soccer, degli importi spettanti alla calciatrice sig.ra Klai Yasmine Rania, in forza del lodo irrituale- vertenza n. 286/2024- 25, emesso in data 15.4.2025 dal Collegio Arbitrale e notificato alle parti in data 16.4.2025mediante il quale la società stessa è stata condannata a corrispondere alla ricorrente l’importo complessivo di Euro 1.350,00. Risultano in atti le comunicazioni pec di consegna che comprovano la tempestiva notifica del lodo arbitrale alla società ASD Vis Mediterranea Soccer.

Successivamente, in data 23 ottobre 2025, la Procura Federale notificava ai deferiti l’atto di deferimento.

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione l’udienza dell'11 novembre 2025.

Il dibattimento

All’udienza dell'11 novembre 2025, tenutasi in modalità di videoconferenza, è comparso, mediante collegamento da remoto, l’avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale, il quale, riportandosi agli atti, ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti e per l’irrogazione al sig. Stefano Bisogno 6 (sei) mesi di inibizione e alla società punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica.

Nessuno è comparso per i deferiti nè sono state depositate memorie difensive.

La decisione

Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata la responsabilità dei deferiti giacché le violazioni contestate risultano fondate, in quanto provate documentalmente.

In particolare, dagli atti del procedimento risulta integrata la fattispecie disciplinarmente rilevante di cui all’art. 4 e all’articolo 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF, ascrivibile al sig. Stefano Bisogno. Ritiene il Tribunale che sia stato accertato come la condotta posta in essere dal deferito Stefano Bisogno, quale all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vis Mediterranea Soccer implichi la violazione non solo dei principi di lealtà, probità e correttezza ma anche dei doveri prescritti in materia gestionale ed economica, posti a fondamento dell’ordinamento sportivo.

Ne consegue, ai sensi dell’art. 31, comma 11, come il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società dai collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali, comporti, fermo l’obbligo di adempimento, l’applicazione per la società e del suo dirigente delle sanzioni ivi previste. Dunque, nel caso di specie, la responsabilità disciplinare va affermata e giudicata sussistente sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione, ovvero nell’aver omesso il pagamento nel termine previsto, con la conseguenza che la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento (conformemente v. CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 12/2024-2025)

Il comportamento illecito realizzato dal rappresentante della società, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, risulta idoneo a far sorgere anche una responsabilità disciplinare diretta, ex artt. 6, comma 1, del C.G.S., a carico della società deferita. In esito a quanto rappresentato, il Tribunale ritiene congruo, conformemente alla Procura, doversi irrogare le sanzioni, per le violazioni poste in essere, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Stefano Bisogno, mesi 6 (sei) di inibizione;

- alla società A.S.D. Vis Mediterranea Soccer, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella prima stagione sportiva utile.

Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 novembre 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Monica Coscia                                                               Carlo Sica

 

Depositato in data 14 novembre 2025

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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