F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 98/TFN – SD del 20 Novembre 2025 (motivazioni) – Salvatore Tarantino, Mariano Pio Pietropaolo – 84/TFNSD
Decisione/0098/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0084/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici - Componente
Valentino Fedeli - Componente (Relatore)
Roberto Pellegrini – Componente
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Carlo Purificato – Componente
Luca Voglino – Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 20 novembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 11191/1291pf2425/GC/DP/ff del 27 ottobre 2025, depositato il 28 ottobre 2025, nei confronti dei sigg.ri Tarantino Salvatore, Mocerino Gennaro e Pietropaolo Mariano Pio, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n.11191/1291pf24-25/GC/DP/ff del 27 ottobre 2025, depositato il 28 ottobre 2025, nei confronti di:
1) Tarantino Salvatore (allenatore UEFA B, all’epoca dei fatti soggetto di cui all’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, operante all’interno e nell’interesse della società F. Club Viribus Unitis 100) per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024–2025, a decorrere dalla data di esonero del tecnico sig. Francesco Ingente (7.10.2024) e sino al termine del campionato, sebbene nel corso della medesima stagione sportiva fosse tesserato per la società A.S.D. Virtus Afragola Soccer ed avesse svolto sino alla data del suo esonero (1.10.2024) il ruolo di responsabile della prima squadra della predetta compagine sportiva, svolto di fatto il ruolo e la funzione di allenatore della prima squadra della società F. Club Viribus Unitis 100, militante nel campionato di Promozione del Comitato Regionale Campania, in occasione delle sedute preparatorie di allenamento nonché in occasione di n. 9 gare ufficiali disputate dalla società F. Club Viribus Unitis 100 tra il 19.10.2024 e il 10.1.2025, nel corso delle quali ha fornito indicazioni tecnico-tattiche alla squadra per il tramite del sig. Mariano Pio Pietropaolo, quest’ultimo impiegato di fatto quale allenatore presente in panchina nonostante fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di dirigente, non fosse iscritto all’albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e fosse sprovvisto della prescritta necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico della F.I.G.C.;
2) MOCERINO Gennaro (all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società F. Club Viribus Unitis 100) per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 39, comma 1 lett. Da) e Db), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 29 s.s. 2024–2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024–2025, e precisamente in occasione di n. 11 gare ufficiali disputate dalla società F. Club Viribus Unitis 100 tra il 18.1.2025 e il 5.4.2025, svolto di fatto il ruolo di allenatore presente in panchina, nonostante fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di dirigente, non fosse iscritto all’albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e fosse sprovvisto della prescritta necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico della F.I.G.C.;
3) PIETROPAOLO Mariano Pio per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 39, comma 1 lett. Da) e Db), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 29 s.s. 2024–2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024–2025, e precisamente in occasione di n. 9 gare ufficiali disputate dalla società F. Club Viribus Unitis 100 tra il 19.10.2024 e il 10.1.2025, svolto di fatto il ruolo di allenatore presente in panchina, ricevendo dal sig. Salvatore Tarantino le indicazioni tecnico-tattiche che poi trasferiva alla squadra, nonostante fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di dirigente, non fosse iscritto all’albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e fosse sprovvisto della prescritta necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché per avere lo stesso, attraverso il compimento della predetta condotta, consentito al medesimo sig. Tarantino, che coadiuvava anche durante le sedute preparatorie di allenamento, di svolgere di fatto il ruolo di allenatore della prima squadra della società F. Club Viribus Unitis 100 in occasione delle predette gare, sebbene lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024-2025, fosse tesserato per la società A.S.D. Virtus Afragola Soccer ed avesse svolto sino alla data del suo esonero (1.10.2024) il ruolo di responsabile della prima squadra della predetta compagine sportiva.
Gli accordi ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e i sigg.ri Salvatore Tarantino e Mariano Pio Pietropaolo hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza gli Avv.ti Alessandro D'Oria e Andrea Magnanelli in rappresentanza della Procura Federale, l'Avv. Giovanni Calabrese in rappresentanza del sig. Salvatore Tarantino e l'Avv. Giacomo Pietropaolo in rappresentanza del sig. Mariano Pio Pietropaolo, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:
- per il sig. Salvatore Tarantino, mesi 4 (quattro) di squalifica;
- per il sig. Mariano Pio Pietropaolo, mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) di inibizione. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
Così deciso nella Camera di consiglio del 20 novembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentino Fedeli Carlo Sica
Depositato in data 20 novembre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
