F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 100/TFN – SD del 21 Novembre 2025 (motivazioni) – Raffaele Niutta, SSD a RL US Angri 1927 – 82/TFNSD
Decisione/0100/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0082/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Antonella Arpini – Componente
Gaetano Berretta - Componente (Relatore)
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Maurizio Lascioli – Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 13 novembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 10984 /23pf25-26/GC/blp depositato il 24 ottobre 2025 nei confronti del sig. Raffaele Niutta e della società SSD a RL US Angri 1927, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con la nota indicata in epigrafe, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale:
1. il sig. Raffaele Niutta, all’epoca dei fatti Presidente della società S.S.D. A R.L. U.S. Angri 1927, militante all’epoca dei fatti nel campionato di serie D;
2. la società S.S.D. A R.L. U.S. Angri 1927, militante all’epoca dei fatti nel campionato di serie D;
per rispondere:
1 - sig. Raffaele NIUTTA, all’epoca dei fatti Presidente della società S.S.D. A R.L. U.S. Angri 1927, militante all’epoca dei fatti nel campionato di serie D: per avere violato i principi di lealtà, probità e correttezza sportiva che devono essere osservati in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nella sua qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. A R.L. U.S. Angri 1927, all’epoca dei fatti militante nel campionato di serie D, denunciato in maniera non veridica, con denuncia dal medesimo sporta in data 13.5.2025 presso la Legione Carabinieri Campania - Stazione di San Giorgio a Cremano, lo smarrimento dell’assegno bancario n. 8017513023 tratto sull’Istituto Bancario BPER Banca S.p.a. datato 30.6.2025 recante l’importo di euro 5.400,00 intestato al calciatore sig. Mario Giannini, peraltro post datato, pur avendo egli stesso consegnato il predetto assegno al sig. Armando Lanzione, all’epoca dei fatti direttore generale tesserato per la società S.S.D. A R.L. U.S. Angri 1927, nel mese di dicembre 2024 al fine di compilarlo e sottoscriverlo per poi consegnarlo al sig. Giannini, denuncia poi rimessa in data 1.7.2025 mediante dichiarazione di rinvenimento del citato assegno resa dinnanzi alla Legione Carabinieri Campania - Stazione di Angri (Sa), nonché per aver il sig. Raffaele Niutta, nella indicata qualità, delegato ed autorizzato il sig. Armando Lanzione ad apporre la sua firma sugli assegni tratti dal conto corrente della società, tra cui l’assegno bancario consegnato al sig. Mario Giannini nel mese di dicembre 2024. Tutte circostanze confermate dal sig. Raffaele Niutta in sede di propria audizione dinanzi alla Procura Federale del 2.9.2025.
2 - la società S.S.D. A R.L. U.S. Angri 1927, militante all’epoca dei fatti nel campionato di serie D, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. vigente, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Raffaele Niutta e Armando Lanzione, propri tesserati al momento della commissione dei fatti come descritti nei precedenti capi di incolpazione ed in quelli formulati nella C.C.I. e dotati di poteri di rappresentanza.
La fase istruttoria
A seguito dell’acquisizione di un articolo di stampa, pubblicato in data 2 luglio 2025 sul portale online di informazione locale “Salerno Today”, nell’inserto della cronaca di Angri e recante il titolo “U.S. Angri: calciatore pagato con un assegno sospetto, esposto in Procura”, con sottotitolo “A raccontare la storia di Giannini, il padre del giovane calciatore”, la Procura Federale apprendeva che il calciatore Mario Giannini, tesserato per la società S.S.D. A R.L. U.S. Angri 1927, aveva ricevuto dal Direttore generale del predetto sodalizio, sig. Armando Lanzione, un assegno di euro 5.400,00 post datato al 30.6.2025 con l’impegno richiesto al calciatore di porlo all’incasso solo a tale data e solo in caso di mancata corresponsione dei compensi che l’atleta aveva contrattualmente pattuito con la società.
L’articolo proseguiva riferendo che all’approssimarsi della data di scadenza del predetto titolo, il sig. Giannini svolgeva verifiche in ordine alla sua regolarità scoprendo in tale circostanza che il citato assegno risultava segnalato “tra gli assegni smarriti, sottratti o bloccati”, circostanza che induceva il calciatore a depositare dinnanzi all’Autorità Giudiziaria un esposto contro la società S.S.D. A R.L. U.S. Angri 1927.
L’indagine istruttoria – espletata sulla base dell’acquisizione dei fogli censimento della società S.S.D. A R.L. U.S. Angri 1927, della documentazione relativa all’esposto presentato dal sig. Giannini e delle audizioni dei soggetti a diverso titolo coinvolti nella vicenda, segnatamente il sig. D’Orta Diego (avvocato che aveva assistito Mario Giannini all’atto della contrazione, nel dicembre 2024, dei vincoli negoziali con la società sportiva), il sig. Forte Antonio (Segretario Generale della S.S.D. A R.L. U.S. Angri 1927 nella stagione sportiva 2024/2025), il sig. Lanzione Armando (Direttore Generale della S.S.D. A R.L. U.S. Angri 1927 nella stagione sportiva 2024/2025) e il sig. Niutta Raffaele (Presidente della società sportiva sino alla data del 2.9.2025) - si concludeva in data 11.9.2025 con l’emersione di un’ipotesi di responsabilità disciplinare a carico sia del Presidente Niutta, sia del Direttore Generale Lanzione, sia, a titolo di responsabilità diretta ex art.6, comma 1, CGS, della S.S.D. A R.L. U.S. Angri 1927 (la Comunicazione di Conclusione Indagini dell’11.9.2025 risulta aver formato oggetto di rinnovazione in data 23.9.2025 per la correzione di un errore materiale, segnatamente la mancata indicazione dell’estensione dell’ipotesi di responsabilità propria dei dirigenti Niutta e Lanzione alla società sportiva di appartenenza ex art.6, comma 1, CGS).
Successivamente alla notificazione della Comunicazione di Conclusione Indagini, il sig. Armando Lanzione definiva la propria posizione ex art.126 C.G.S.
Il sig. Raffaele Niutta e la società S.S.D. A R.L. U.S. Angri 1927 non facevano pervenire allegazioni difensive.
La Procura Federale, alla luce delle acquisizioni istruttorie e preso atto dell’intervenuta definizione agevolata del procedimento nei confronti del sig. Armando Lanzione, disponeva il deferimento del sig. Raffaele Niutta e della società S.S.D. A R.L. U.S. Angri 1927 con atto depositato in data 24.10.2025.
A sostegno della prospettazione di responsabilità disciplinare, la Procura Federale ha rappresentato quanto segue.
- Il calciatore Mario Giannini, in sede di propria audizione del 15.7.2025 dinanzi alla Procura Federale, ripercorreva le fasi del rapporto sportivo instaurato con la società S.S.D. A R.L. U.S. Angri 1927 nel mese di dicembre 2024. In proposito riferiva di aver sottoscritto i documenti relativi al suo tesseramento in data 11.12.2024 presso la sede dell’Angri alla presenza del segretario, poi identificato in corso di indagini nel sig. Antonio Forte, e del direttore generale sig. Armando Lanzione. Più precisamente in tale circostanza il sig. Giannini sottoscriveva la richiesta di tesseramento ed una dichiarazione di prestazione di natura volontaria. Il medesimo sig. Giannini riferiva, altresì, di aver poi sottoscritto, in data 13.12.2024, con la predetta società, un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in cui veniva fissato un compenso lordo di euro 6.500,00 ed un rimborso spese di euro 4.300,00. Il tesserato precisava che tali importi erano stati da lui pattuiti col Direttore generale sig. Armando Lanzione e gli dovevano essere corrisposti in tranche mensili di euro 1.800,00 cadauna (“I suddetti importi, di € 6.500,00 e di € 4.300,00, li pattuivo con il Direttore Armando Lanzione, mentre i documenti mi venivano fatti firmare dal segretario. L’accordo con Lanzione prevedeva il pagamento mensile, onnicomprensivo, di € 1.800,00 fino alla scadenza del contratto, ovvero al 30.6.2025”).
- Il sig. Giannini precisava che dell’importo totale di euro 10.800,00, così come pattuito, ad oggi ne aveva ricevuto soltanto la metà, residuando a suo credito la somma di euro 5.400,00 e riferiva che in sede di sottoscrizione del predetto contratto, il sig. Armando Lanzione gli aveva rappresentato che la società versava in difficoltà finanziarie ed in tale occasione gli consegnava a garanzia del pagamento dei suoi compensi un assegno bancario datato 30.6.2025 dell’importo di euro 5.400,00 ed a lui intestato, richiedendogli l’impegno di non incassarlo se non dopo il termine del campionato e solo nel caso non fossero stati saldati i compensi fissati (“Si, il D.G. Lanzione mi faceva presente che la società versava in serie difficoltà economiche, ma che la situazione stava rientrando e che, come forma di garanzia, mi consegnava l’assegno nr. 8017513023, banca BPER, filiale di Angri, dell’importo di € 5.400,00, con apposta la data del 30.6.2025, che allego in copia, con l’impegno da parte mia di non portarlo all’incasso, se non al termine del campionato e solo se non avessi ricevuto l’intero pagamento delle somme pattuite. Se invece avessi ricevuto il pagamento di tutte le mensilità, l’assegno lo dovevo restituire sempre a Lanzione”).
- Trattasi dell’assegno bancario n. 8017513023 dell’Istituto Bancario BPER Banca S.p.a., datato 30.6.2025 dell’importo di euro 5.400,00 intestato al sig. Mario Giannini e recante sulla firma di traenza un timbro con la dicitura “U.S. ANGRI 1927 Il Presidente” di cui il sig. Giannini ha prodotto copia acquisita agli atti.
- Il sig. Giannini precisava che l’assegno a lui consegnato era stato compilato e firmato dal sig. Armando Lanzione alla sua presenza (“Si, ricordo che Lanzione prendeva un blocchetto di assegni, compilava e firmava l’assegno che mi consegnava in mia presenza”) e riferiva infine che non avendo più ricevuto compensi dal mese di aprile 2025 e negandosi a lui i dirigenti che aveva a tal fine tentato di contattare, faceva delle verifiche sul titolo ricevuto nella Centrale Allarme Bancaria ove risultava segnalato “tra gli assegni smarriti, sottratti o bloccati”.
- Per tale motivo si determinava a depositare un esposto alla Procura della Repubblica contro la società U.S. Angri 1927 ed in tale circostanza veniva a sapere che il sig. Raffaele Niutta aveva denunciato lo smarrimento del titolo il 13.5.2025 (“In realtà l’assegno non l’ho mai posto all’incasso, poiché tutti i dirigenti della società Angri si facevano negare al telefono, mi veniva il sospetto che l’assegno in questione non aveva la necessaria copertura, per cui attraverso la Centrale Allarme Interbancaria (C.A.I.) in data 25.06.2025, ore 11.44, verificavo che l’assegno risultava denunciato come smarrito o rubato. Voglio precisare che analoga verifica la facevo il 13.5.2025, ma in tale data, che coincide con quella in cui veniva presentata la denuncia di smarrimento dell’assegno, il titolo risultava pagabile, ma visto che era datato 30.6.2025, non lo potevo incassare prima di tale data. Dopo aver accertato che l’assegno risultava denunciato come smarrito o rubato, il successivo 28 giugno 2025 mi recavo presso la Stazione Carabinieri di Angri (SA), dove ratificavo denuncia – querela contro ignoti, che allego in copia, contestualmente mi veniva sequestrato l’assegno da parte dei Carabinieri, come da verbale che allego in copia”).
- Il sig. Armando Lanzione, all’epoca dei fatti Direttore generale della società S.S.D. A R.L. U.S. Angri 1927, in sede di propria audizione del 4.8.2025 dinnanzi alla Procura Federale, confermava di essere stato presente il 13.12.2024 in sede di sottoscrizione del contratto da parte del sig. Mario Giannini, ma negava di aver consegnato al predetto calciatore l’assegno bancario (“R: - No, io non ho consegnato alcun assegno a Giannini, non so se qualcuno della società abbia consegnato o meno un assegno a Giannini”).
- Con riguardo alla vicenda relativa alla denuncia di smarrimento dell’assegno, il sig. Lanzione riferiva di esserne venuto a conoscenza dalla stampa solo nel luglio 2025.
- Il sig. Raffaele Niutta, all’epoca dei fatti Presidente della società S.S.D. A R.L. U.S. Angri 1927, in sede di propria audizione del 2.9.2025 confermava i fatti e le circostanze riferite dal sig. Mario Giannini e smentiva quanto dichiarato dal sig. Armando Lanzione.
Il sig. Niutta dichiarava di aver consegnato l’assegno bancario in argomento al sig. Armando Lanzione nel mese di dicembre 2024 affinchè quest’ultimo lo compilasse e lo sottoscrivesse per poi consegnarlo al calciatore (“Confermo quanto dichiarato dal calciatore Giannini a voi a ai Carabinieri, pur stimando il direttore generale Lanzione, rimango esterrefatto da quanto dallo stesso dichiarato, in quanto non corrisponde al vero ciò che lui ha detto e vi spiego il perché. Ribadisco che quando abbiamo, io e Lanzione, trovato l’accordo a dicembre con Giannini, affinchè quest’ultimo firmasse il contratto ho consegnato, avendo massima fiducia di Lanzione, il blocchetto degli assegni della società Angri con un solo assegno con sopra apposta la mia firma, affinché lo compilasse nell’importo e lo consegnasse a Giannini come forma di garanzia sui pagamenti, come peraltro confermato anche da Giannini”).
- In sede di audizione veniva esibito l’assegno bancario in questione al sig. Niutta, il quale osservava che “Dalla visione dell’assegno la firma apposta non è la mia, per onestà voglio però precisare che in quel periodo ho consegnato più assegni in bianco da me firmati a Lanzione, inoltre, anche se la firma mostrata sull’assegno non mia, debbo dire che avevo autorizzato il sig. Armando Lanzione a firmare assegni a mio nome”.
- Il sig. Niutta ha ammesso di aver denunciato in maniera non veridica, con denuncia dal medesimo sporta in data 13.5.2025 presso la Legione Carabinieri Campania - Stazione di San Giorgio a Cremano, poi rimessa in data 1.7.2025 mediante dichiarazione di rinvenimento del citato assegno resa dinnanzi alla Legione Carabinieri Campania - Stazione di Angri (Sa), lo smarrimento dell’assegno bancario consegnato dal sig. Lanzione al sig. Giannini (“Nei mesi successivi da un controllo contabile, non avendo avuto riscontro su alcuni assegni che dovevano essere riconsegnati, insieme al nuovo amministratore Gallo mi recavo in banca per chiedere un nuovo carnet, la direttrice spiegava che non poteva consegnare un nuovo carnet in quanto risultavano ancora degli assegni in carico alla società, per cui per risolvere la questione e poter ritirare un nuovo carnet di assegni, che il nuovo amministratore pretendeva di avere, mi diceva che dovevo presentare una denuncia di smarrimento di questi assegni, solo dietro la presentazione della denuncia la banca poteva consegnare un nuovo carnet di assegni e così ho fatto, presentando denuncia ai Carabinieri di San Giorgio a Cremano (NA), che aveva ad oggetto anche l’assegno di Giannini, come si evince dalla copia della denuncia che consegno……Mi rendo conto che, avendo seguito le indicazioni della direttrice della banca, formalmente mi sono esposto ad una denuncia penale, ma l’ho fatto solo dare la possibilità alla società Angri di andare avanti nella gestione, altrimenti il nuovo amministratore non avrebbe potuto operare nella gestione economico – finanziaria”).
- Il sig. Armando Lanzione, in sede di propria audizione dinnanzi alla Procura Federale del 20.10.2025, dallo stesso richiesta in esito alla notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, ribadiva di non aver consegnato l’assegno bancario in argomento al calciatore Mario Giannini (“non vi fu mai alcuna consegna del titolo in garanzia da parte mia” “l’assegno in questione non è mai passato per le mie mani”) e rendeva in proposito dichiarazioni etero accusatorie (“per quanto mi riguarda tale assegno credo gli sia stato consegnato dall’altro Direttore presente all’incontro, Enzo Ferriero”) rivelatesi prive di riscontri rispetto al compendio probatorio acquisito in corso di istruttoria.
- Il sig. Mario Giannini, infine, nella propria dichiarazione trasmessa alla Procura Federale in data 20 ottobre 2025, ribadiva che l’assegno bancario in argomento gli era stato consegnato dal sig. Armando Lanzione come dallo stesso già riferito in sede di propria audizione dinnanzi alla Procura Federale del 15.7.2025 ed ancor prima nell’esposto datato 28.6.2025 da lui depositato dinnanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore ed acquisito agli atti. Il sig. Giannini attestava quanto segue “Il sottoscritto Giannini Mario…. DICHIARA di aver appurato, in seguito all’incontro occorso il 16.10.2025 con dall’avv. Armando Lanzione ed alla visione della documentazione in possesso di quest’ultimo, che l’assegno avente n. 8017513023-00 del 30.6.2025 tratto su banca Bper e riportante l’importo della somma di euro 5.400,00 a titolo di compenso spettante in funzione del rapporto contrattualizzato con la S.S.D. a r.l. Unione Sportiva Angri 1927, con sede in Angri alla Piazza Crocifisso n. 10, partita iva 05290520658 (all’epoca rappresentata dal Presidente signor Niutta Raffaele) è stato consegnato al sottoscritto dallo stesso avv. Armando Lanzione già "Prefirmato e Timbrato ". Il tutto solo ed esclusivamente per amore della verità e di giustizia. Si conferma, pertanto, integralmente il contenuto della denunziaquerela de quo presentata innanzi alla Legione Carabinieri di Angri in data 28.06.25”.
La fase predibattimentale
Il giudizio veniva chiamato per l’odierna udienza del 13.11.2025.
I soggetti deferiti non hanno svolto attività difensiva.
Il contraddittorio processuale risulta nondimeno regolarmente incardinato, atteso che l’intervenuta fissazione dell’odierna udienza di discussione risulta portata a conoscenza sia del sig. Raffaele Niutta, sia della società S.S.D. A R.L. U.S. Angri 1927, con avviso recapitato via “p.e.c.” all’indirizzo telematico istituzionale della società sportiva (“usangri1927@legalmail.it”) in data 24.10.2025, come da documentazione agli atti del fascicolo processuale. Con specifico riguardo alla posizione del sig. Niutta, si evidenzia che il soggetto deferito, in sede di audizione successiva alla Comunicazione di Conclusione Indagini, tenutasi il 2.9.2025, dichiarava espressamente di voler ricevere tutte le future comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata della S.S.D. A R.L. U.S. Angri 1927.
Il dibattimento
All’odierna udienza del 13 novembre 2025 è comparso il rappresentante della Procura Federale nella persona dell’Avv. Debora Bandoni. Nessuno è comparso in rappresentanza dei soggetti deferiti.
L’Avv. Bandoni ha richiamato l’attività istruttoria espletata e le conclusioni riportate nell’atto di deferimento, formulando le seguenti richieste di irrogazione sanzionatoria.
- Niutta Raffaele: 8 mesi di inibizione.
- S.D. A R.L. U.S. Angri 1927: euro 3.000,00 (tremila/00) di ammenda.
La decisione
La documentazione presente nel fascicolo processuale, in particolare le risultanze dell’istruttoria espletata dalla Procura Federale a seguito dell’acquisizione della notizia di stampa concernente la vicenda disciplinare, fornisce ampia dimostrazione dell’illecita gestione, da parte della dirigenza della società S.S.D. A R.L. U.S. Angri 1927, del contratto di lavoro stipulato con il calciatore Mario Giannini.
I fatti puntualmente esposti dalla Procura Federale risultano sostanzialmente chiari ed evidenti in ordine a due profili fondamentali.
- Consegna al calciatore Mario Giannini dell’assegno post datato n. 8017513023 dell’Istituto Bancario BPER Banca S.p.a., datato 30.6.2025 dell’importo di euro 5.400,00, intestato al medesimo sig. Mario Giannini.
Sebbene non sia stato pacificamente dimostrato che l’assegno post datato sia stato consegnato dal Direttore Generale Lanzione al sig. Giannini, atteso che sul punto il sig. Lanzione ha reiteratamente negato la circostanza, non sussistono dubbi sul fatto che l’emissione dell’assegno post datato in favore del calciatore sia riconducibile alla sfera di controllo e alla volontà negoziale del Presidente Niutta, come dal medesimo ammesso chiaramente in sede di audizione davanti alla Procura Federale. L’analisi delle dichiarazioni rese in sede istruttoria, in particolare l’incrocio tra le convergenti dichiarazioni del Presidente Niutta e del calciatore Giannini, induce a ritenere che effettivamente la consegna materiale dell’assegno sia stata compiuta dal Sig. Lanzione, il quale ha comunque definito la propria posizione in sede preliminare ex art.126 CGS (irrogazione della sanzione di 4 mesi di inibizione, ridotti a 2 mesi di inibizione).
La consegna dell’assegno al sig. Giannini risultava in ogni caso nella piena conoscenza del Presidente Niutta, unico soggetto munito del potere di firma degli assegni, come emerso chiaramente in sede istruttoria.
Il Tribunale osserva, in linea generale, che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (si veda Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., n. 29780/2020; id., Sez. I, Sentenza, n. 10710/2016), l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento (come invero accaduto nel caso di specie) - è contrario alle norme imperative contenute nel R.D. n. 1736 del 1933, artt. 1 e 2, e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., con la conseguenza che oltre a poter in astratto costituire un’ipotesi di illecito amministrativo ex art.1, legge n.386/1990 (come sostituito dall’art.28, D.Lgs. n. 507/1999, art. 28), determina la nullità del patto di post datazione e la possibilità che il titolo sia pagabile a vista (si veda, sul punto, Cass. civ., Sez. II, Ord., n. 31229/2023).
- Denuncia di smarrimento sporta in data 13.5.2025 dal Presidente Niutta Raffaele presso la Legione Carabinieri Campania Stazione di San Giorgio a Cremano, poi rimessa in data 1.7.2025 mediante dichiarazione di rinvenimento del citato assegno resa dinnanzi alla Legione Carabinieri Campania - Stazione di Angri (Sa).
Il Presidente Niutta ha denunciato lo smarrimento dell’assegno consegnato al sig. Giannini. Tale dato fattuale è dimostrato dal verbale di smarrimento agli atti del fascicolo della Procura Federale (Relazione d’indagine, pag.86) ed in tal modo ha impedito al calciatore di beneficiare degli emolumenti dovuti in suo favore, atteso che il pagamento del suo stipendio (euro 1.800,00 mensili) era stato interrotto a far data dalla mensilità di febbraio, pagata alla fine dell’aprile 2025 - dichiarazione resa dal calciatore nell’audizione del 15.7.2025 (si veda il relativo verbale – Relazione d’indagine, pag.46 e ss.), non oggetto di contestazione da parte della società sportiva.
Sulla base dell’esposto quadro ricostruttivo, il Tribunale accerta che la condotta del Presidente Niutta è stata oltremodo scorretta nei confronti del tesserato Mario Giannini, atteso che – in disparte l’illecita modalità di gestione dei pagamenti stipendiali tramite l’emissione di assegni post datati – la decisione di procedere a denunciare lo smarrimento dell’assegno consegnato al calciatore è risulta contraria ai più elementari canoni di buona fede nell’esecuzione degli accordi contrattuali. In tal modo, oltre ad esporre il tesserato al rischio di una contestazione per la detenzione di un assegno dichiarato smarrito, si sono violati in maniera evidente gli accordi negoziali relativi alla remunerazione della sua attività.
La condotta assunta dal sig. Niutta Raffaele ha rilevato a livello di illecito civile nell’ambito dei rapporti con il sig. Giannini, ma rileva a livello disciplinare, avendo determinato una palese violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nello svolgimento delle attività rilevanti nell’ambito sportivo federale.
Sulla base di una valutazione complessiva della vicenda processuale ed avuto riguardo alla gravità della condotta imputata al sig. Niutta Raffaele, la sanzione nei suoi confronti viene fissata in mesi 8 (otto) di inibizione, in coerenza con la richiesta formulata dalla Procura Federale.
Nei confronti della società S.S.D. A R.L. U.S. Angri 1927, la sanzione può essere ragionevolmente contenuta, a titolo di responsabilità diretta ex art.6, comma 1, CGS, nell’ammenda di euro 3.000,00 (tremila/00).
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Raffaele Niutta, mesi 8 (otto) di inibizione;
- alla società SSD a RL US Angri 1927, euro 3.000,00 (tremila/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 13 novembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Gaetano Berretta Carlo Sica
Depositato in data 21 novembre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
