F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 101/TFN – SD del 21 Novembre 2025 (motivazioni) – Stefano Tosoni, FC Matera SSD a RL – 29-78/TFNSD
Decisione/0101/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0029/TFNSD/2025-2026
Registro procedimenti n. 0078/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Ignazio Castellucci - Componente (Relatore)
Andrea Fedeli – Componente
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Angelo Venturini – Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 13 novembre 2025, sui deferimenti proposti dal Procuratore Federale n. 3453/1034pf2425/GC/PM/ep del 4 agosto 2025, depositato il 5 agosto 2025, e n. 9853/1275 pf 24-25/GC/PM/ep del 10 ottobre 2025, depositato il
13 ottobre 2025, riuniti in udienza, nei confronti del sig. Stefano Tosoni e della società FC Matera SSD a RL, la seguente
DECISIONE
Deferimenti
Il sig. Stefano Tosoni, Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della FC Matera SSD a RL, veniva fatto oggetto di n. 2 deferimenti, nei quali deferimenti venivano contestate le violazioni dell’art. 4 comma 1 CGS in relazione all’art. 94-ter, comma 5, NOIF ed all’art. 31 comma 11, CGS, in relazione a complessivamente n. 5 lodi arbitrali resi dal Collegio Arbitrale LND – Serie D, che aveva accolto i separati ricorsi di n. 5 calciatori, in tutti i casi dichiarando l’obbligo della società, non costituita nei relativi giudizi arbitrali, di pagare ai ricorrenti somme variabili, a titolo di spettanze maturate e rimaste insolute, derivanti dagli accordi economici sottoscritti dalla società con ciascuno dei detti calciatori in relazione alla stagione sportiva 2023/24, e all’applicabile Accordo Collettivo LND-AIC-FIGC.
In tutti detti casi, la società non ha corrisposto le somme che pure è stata dichiarata obbligata a pagare con i detti lodi arbitrali, neppure nel termine di 30 giorni dalle date delle loro notificazioni, di cui all’art. 94-ter, comma 5, NOIF, non avendo provveduto ad inviare alla detta Segreteria della LND le relative liberatorie nei termini stabiliti, come da informative trasmesse dalla Segreterà della LND - Serie D alla Procura Federale.
I lodi arbitrali di cui ai deferimenti sono qui appresso individuati:
Deferimento A) - n. 3453/1034pf24-25/GC/PM/ep del 4 agosto 2025, depositato il 5 agosto 2025, relativo al lodo reso il 13 febbraio 2025 sulla vertenza n. 152/2024-25, in accoglimento del ricorso del calciatore sig. Ivan De Nova Ruiz, per l’effetto dichiarandovisi l’obbligo della società FC Matera SSD a RL, a pagare al ricorrente la somma di € 2.658,00=, oltre accessori, notificato alla società a mezzo p.e.c. del 17 febbraio 2025, come da informativa della Segreteria della LND – Serie D alla Procura Federale, del 25 marzo 2025.
Deferimento B) - n.9853/1275pf24-25/GC/PM/ep del 10 ottobre 2025, depositato il 13 ottobre 2025, relativo ai seguenti n. 4 lodi arbitrali resi dal Collegio Arbitrale LND – Serie D:
1) lodo reso il 29 aprile 2025 nella vertenza n. 275/2024-25, in accoglimento del ricorso del calciatore sig. Fabio Fernando Delvino, per l’effetto dichiarandovisi l’obbligo della società di pagare al ricorrente la somma di € 3.000,00= oltre accessori, notificato alla società a mezzo p.e.c. del 5 maggio 2025;
2) lodo reso il 14 aprile 2025 sulla vertenza n. 280/2024-25, in accoglimento del ricorso del calciatore sig. Vincenzo Ferrara, per l’effetto dichiarandovisi l’obbligo della società di pagare al ricorrente la somma di € 4.950,00=, oltre accessori, notificato alla società a mezzo p.e.c. del 15 aprile 2025;
3) lodo reso il 14 aprile 2025 sulla vertenza n. 282/2024-25, in accoglimento del ricorso del calciatore sig. Isaac Oliveira Prado, per l’effetto dichiarandovisi l’obbligo della società di pagare al ricorrente la somma di € 4.600,00=, oltre accessori, notificato alla società a mezzo p.e.c. del 16 aprile 2025;
4) lodo reso il 14 aprile 2025 sulla vertenza n. 283/2024-25, in accoglimento del ricorso del calciatore sig. Antonio Sepe, per l’effetto dichiarandovisi l’obbligo della società di pagare al ricorrente la somma di € 2.800,00=, oltre accessori, notificato alla società a mezzo p.e.c. del 15 aprile 2025, come da informative della Segreterà della LND - Serie D alla Procura Federale, con note datate 20 maggio 2025, quanto ai detti lodi nn. 2), 3), 4), e 10 giugno 2025, quanto al lodo n. 1).
In entrambi i casi vi era, in uno con il deferimento del sig. Stefano Tosoni, il contestuale deferimento della detta società FC Matera SSD a RL, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1, CGS, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante,
La fase predibattimentale
Quanto al Deferimento sopra richiamato sub A):
Notificata in data 2 luglio 2025 la conclusione delle indagini ad ambo i soggetti indagati, il sig. S. Tosoni non provvedeva a nominare un proprio Difensore, né svolgeva alcuna attività difensiva in proprio; mentre lo stesso sig. S. Tosoni, nel nome e conto della FC Matera SSD a RL, di cui era Presidente e rappresentante, provvedeva alla nomina del Difensore nella persona dell’Avv. F. Puggioni, e quindi al deposito di una memoria difensiva in data 15 luglio 2025, in cui la Difesa della Società richiedeva l’audizione del suo Presidente – il medesimo sig. S. Tosoni – e comunque deduceva in memoria (n. prot. 8, atti di causa), come le cause del mancato pagamento risiedessero nelle difficoltà finanziarie della società, e non a mancanza di volontà di adempiere, segnalando come la società avesse <<preso contatto con il legale del calciatore, per richiedere e concordare il differimento del termine di pagamento>>; e che <<il pagamento delle somme è stato differito di pochi giorni e comunque entro il 30 marzo 2025.>> (memoria, p. 1).
Con successiva nota del 31 luglio (n. prot. 9, atti di causa) la Difesa della Società ha richiesto di acquisire agli atti uno scambio di email tra l’allora Avvocato della società, P.P. Righetti, e l’Avvocato del calciatore, circa un accordo per l’effettuazione del pagamento dovuto entro il 30 marzo 2025, con trasmissione di una procura all’incasso rilasciata dal calciatore al proprio legale; indicava quale mezzo di prova l’escussione di quest’ultimo Avvocato.
La Procura riscontrava tale richiesta in data 4 agosto 2025, segnalando l’impossibilità di acquisire a verbale un soggetto estraneo all’ordinamento federale (n. prot. 10, atti di causa), e formalizzava in pari data i deferimenti per cui è causa.
Quanto al Deferimento sopra richiamato sub B):
Notificata in data 2 settembre 2025 la conclusione delle indagini ad ambo i soggetti indagati, né il sig. S. Tosoni, né la FC Matera SSD a RL provvedevano a nominare un proprio Difensore.
Non risulta in atti, in relazione a entrambi detti deferimenti, alcuna ulteriore attività istruttoria o difensiva della Difesa, né dei deferiti in proprio, oltre quanto detto; né vi è stata alcuna richiesta dei soggetti indagati, ai sensi dell’art 126 C.G.S., di applicazione concordata delle sanzioni ovvero adozione di impegni vòlti ad elidere gli effetti degli illeciti ipotizzati; né v’è stata richiesta dei deferiti di applicazione di sanzioni su richiesta, ai sensi dell’art. 127, C.G.S.
Il dibattimento
All’udienza dell’11 settembre 2025, tenutasi in videoconferenza, in relazione al Deferimento sub A), iscritto al ruolo con il numero 29/2025-26, il Tribunale rilevava la nullità della notifica al sig. S. Tosoni dell’atto di deferimento, per scusabile errore eseguita anche nei suoi personali confronti presso il Difensore della Società di cui il Tosoni era legale rappresentante; assegnava dunque termine per la rinnovazione della notificazione, rinviando la trattazione all’udienza del 13 novembre 2025.
All’udienza del 13 novembre 2025, tenutasi in videoconferenza, verificata la regolarità della notificazione al sig. S. Tosoni del deferimento sub A), e dell’ordinanza che ne ha disposto la rinnovazione, avvenuta il 25 settembre 2025, nonché della frattanto avvenuta notificazione anche del deferimento sub B), inserito nel ruolo della stessa udienza con il numero di procedimento 78/2025-26, il Collegio disponeva la riunione del procedimento n. 78/2025-26 al procedimento n. 29/2025-26, per connessione oggettiva e soggettiva.
Interveniva per la Procura Federale l’Avv. Debora Bandoni, riportandosi ai deferimenti e chiedendone l’accoglimento, con richiesta, in relazione ai deferimenti e procedimenti riuniti, delle seguenti complessive sanzioni: per il sig. Stefano Tosoni inibizione di mesi 18 (diciotto), e per la società FC Matera SSD a RL la penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica da scontarsi nella prima stagione sportiva utile; il tutto ai sensi dell’art. 31 commi 6 e 7 CGS.
I soggetti deferiti non intervenivano all’udienza; esaurita la discussione, il Tribunale si riservava di decidere.
La decisione
Acquisita la certa sussistenza dei debiti della società nei confronti dei cinque calciatori che avevano ricorso contro la società avanti al Collegio Arbitrale della LND, come da lodi arbitrali sopra richiamati, e l’infruttuoso spirare del termine dei 30 giorni successivi a detta notifica, provato dalle notifiche dei lodi, e dalle comunicazioni della segreteria della LND – Serie D, da cui risultano non pervenute le quietanze dei relativi pagamenti nei termini previsti, è integrata in tutti i cinque casi disaminati la violazione del precetto contestata nei deferimenti, di cui all’art. 94-ter, comma 5, NOIF, che prevede che il pagamento delle somme accertate con lodo emesso dal competente Collegio arbitrale debba essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione, sotto comminatoria, in difetto, delle sanzioni di cui all’art. 31 commi 6 e 7, CGS, e la conseguente relativa responsabilità disciplinare dei soggetti deferiti.
La circostanza allegata a discolpa dalla società nel corso delle indagini relative al solo deferimento sub A) è irrilevante e inammissibile: a prescindere dall’accordo per una dilazione sino al 31.3.2025, che parrebbe in effetti dimostrato dallo scambio di email prodotto dalla Difesa con la memoria del 31 luglio 2025, ciò che conta – e che non è stato smentito, nonostante il termine dilatorio di cui al detto accordo sia anch’esso abbondantemente scaduto – è il mancato pagamento del dovuto, che non risulta in atti e non è neppure allegato nella riferita formulazione di cui alla memoria difensiva della società del 15 luglio 2025 (prot. n. 8, atti di causa), né è provato dallo scambio di email conferito dalla Difesa il 30 luglio 2025 (prot. n. 9, atti di causa).
Pagamento, più o meno tempestivo, che avrebbe dovuto essere provato con una quietanza; o, solo in qualche caso, ad es., di allegato incolpevole smarrimento della stessa, con l’assunzione a verbale del calciatore – e non del suo Avvocato, data l’inappartenenza del legale all’ordinamento federale.
Quanto alla misura delle sanzioni da irrogare, ritiene il Collegio che la richiesta della Procura Federale in relazione alla posizione del sig. Stefano Tosoni, della sanzione di mesi 18 di inibizione, sia eccessivamente tenue; va data continuità all’orientamento costante dei Giudici federali, secondo cui in caso di pluralità di violazioni non si ha luogo a cumulo giuridico delle sanzioni, ma a cumulo materiale, rilevando l’autonomia di ciascuna singola fattispecie quale fonte di responsabilità, e ricollegando a ciascuna violazione accertata la relativa sanzione, con esclusione della configurabilità di una “continuazione” nell’illecito che conduca a una riduzione delle sanzioni, salvo un criterio di temperamento ove il numero delle violazioni superi il numero di cinque (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, nn. 44 e 54 del 2024-2025), caso qui non rilevante.
Vanno pertanto irrogate ai deferiti, ai sensi dell’art. 31 commi 6 e 7 CGS, le sanzioni di mesi 6 (sei) di inibizione per ciascuna violazione della norma a carico del sig. Stefano Tosoni, per un totale di mesi 30 (trenta) di inibizione, e di un punto di penalizzazione in classifica per ciascuna violazione a carico della società, per un totale di punti 5 (cinque).
È stata acquisita dal Collegio, con interrogazione del data-base federale nel corso dell’udienza, la risultanza dell’attuale inattività della società FC Matera Calcio, benché ancora censita; la sanzione irrogata a carico della andrà dunque scontata nella prima stagione sportiva utile.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Stefano Tosoni, mesi 30 (trenta) di inibizione;
- alla società FC Matera SSD a RL, punti 5 (cinque) di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile.
Così deciso nella Camera di consiglio del 13 novembre 2025.
IL RELATORE IL Presidente
Ignazio Castellucci Carlo Sica
Depositato in data 21 novembre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
