F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 104/TFN – SD del 28 Novembre 2025 (motivazioni) – Pol. D. Città di Ciampino – 98/TFNSD

Decisione/0104/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0098/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti – Presidente

Valentina Aragona - Componente

Antonella Arpini – Componente

Serena Callipari - Componente (Relatore)

Valeria Ciervo – Componente

Ermando Bozza - Componente aggiunto

Claudio Sottoriva - Componente aggiunto

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 25 novembre 2025, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 12037/825pf24-25/GC/DP/ff del 5 novembre 2025, depositato il 6 novembre 2025, nei confronti della società Pol. D. Città di Ciampino, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 6 novembre 2025, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, la società Polisportiva Dilettantistica Città di Ciampino, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Antonio Paolo Cececotto, Andrea Salzano e Gianluca Marzullo, così come descritti nei capi di incolpazione formulati nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini. In particolare:

- al sig. Antonio Paolo Cececotto, all’epoca dei fatti Presidente della società con poteri di rappresentanza, era stato contestato di aver consentito e non impedito che il sig. Andrea Salzano svolgesse, nel corso della stagione sportiva 2024-2025, attività di allenatore della categoria Pulcini pur essendo tesserato come dirigente accompagnatore e privo dell’abilitazione richiesta, nonché di aver consentito che il medesimo Salzano fosse tesserato come dirigente accompagnatore senza avere previamente richiesto la sospensione dall’Albo del Settore Tecnico, e di aver altresì consentito che il sig. Gianluca Marzullo collaborasse alle attività organizzative della Scuola Calcio pur essendo privo di tesseramento;

- al sig. Andrea Salzano, dirigente accompagnatore della società, era stato contestato di aver svolto, nella stagione sportiva 20242025, attività di allenatore della categoria pulcini in assenza della necessaria qualifica, nonché di non aver richiesto la sospensione dall’Albo del settore tecnico per poter svolgere attività di dirigente accompagnatore;

- al sig. Gianluca Marzullo, soggetto non tesserato ma operante nell’interesse della società ai sensi dell’art. 2, comma 2, CGS, era stato contestato di aver collaborato, nel medesimo periodo, alle attività organizzative della scuola calcio pur essendo privo di titolo di tesseramento.

La fase istruttoria

Il procedimento disciplinare n. 825 p.f. 2024/2025 trae origine dalla segnalazione trasmessa, in data 13 febbraio 2025, alla Procura Federale dal Settore Tecnico della FIGC. Tale comunicazione, concernente l’attività svolta dal sig. Andrea Salzano in possibile violazione delle norme federali, dava conto della circostanza che lo stesso avrebbe svolto le funzioni di allenatore della categoria “Pulcini” della Polisportiva Dilettantistica Città di Ciampino pur essendo in possesso della sola abilitazione “Licenza D”.

A seguito della segnalazione, la Procura Federale avviava l’attività di indagine, acquisendo il foglio di censimento della società relativo alla stagione sportiva 2024-2025 e la posizione di tesseramento del sig. Salzano. Venivano quindi svolte le audizioni dei soggetti coinvolti: il sig. Andrea Salzano veniva sentito in due distinte occasioni, il 24 e il 31 marzo 2025; nella medesima data del 24 marzo 2025 venivano sentiti il Presidente sig. Antonio Paolo Cececotto e il direttore generale sig. Giordano Cececotto; il 31 marzo 2025 veniva escusso il sig. Gianluca Marzullo.

All’esito dell’istruttoria la Procura Federale provvedeva a notificare ai sig.ri Antonio Paolo Cececotto, Andrea Salzano e Gianluca Marzullo, nonché alla società Pol. D. Città di Ciampino, la Comunicazione di Conclusione delle Indagini.

Successivamente alla notificazione della predetta comunicazione, i soggetti interessati e la società addivenivano alla definizione di un accordo ex art. 126 CGS con la Procura Federale, relativo all’applicazione delle sanzioni concordate. Tale accordo veniva formalizzato e pubblicato con Comunicato Ufficiale della FIGC n. 5/AA del 3 luglio 2025.

Tuttavia, in data 16 ottobre 2025, con Comunicato Ufficiale n. 169/AA, la FIGC dava atto della mancata ottemperanza da parte della società agli obblighi derivanti dall’accordo, dichiarandone conseguentemente la risoluzione. In ragione di tale inadempimento, la Procura Federale procedeva quindi all’emissione dell’atto di deferimento nei confronti della società Pol. D. Città di Ciampino.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l’udienza del 25 novembre 2025. La deferita non depositava memorie.

Il dibattimento

All’udienza del 25 novembre 2025, tenutasi in videoconferenza, sono comparsi gli Avv.ti Sandro D’Oria e Francesco Vignoli per la Procura Federale e l’Avv. Gianluca De Bonis per la deferita.

I rappresentanti della Procura Federale si sono riportati integralmente all’atto di deferimento chiedendo irrogarsi la sanzione di euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda. L’Avv. De Bonis non ha contestato l’addebito e ha chiesto l’applicazione della sanzione nel minimo edittale.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminati gli atti e la documentazione acquisita, ritiene provata la responsabilità della società Pol. D. Città di Ciampino in ordine alle violazioni oggetto di deferimento.

Dalla documentazione acquisita emerge, in primo luogo, che la società non ha adempiuto alle obbligazioni derivanti dall’accordo definito ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva. Tale accordo, raggiunto con la Procura Federale e formalizzato con il Comunicato Ufficiale n. 5/AA del 3 luglio 2025, prevedeva l’obbligo per la società di corrispondere una somma a titolo di ammenda. Tuttavia, la società non ha provveduto al relativo pagamento nel termine previsto, circostanza che ha determinato la risoluzione dell’accordo da parte della Federazione, formalizzata con C.U. n. 169/AA del 16 ottobre 2025. L’effetto della risoluzione è quello di rendere nuovamente perseguibili le condotte originariamente contestate.

Occorre, pertanto, considerare il contenuto delle condotte ascritte ai soggetti operanti nell’ambito della società e la conseguente imputazione alla stessa ai sensi dell’art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva.

Alla luce della documentazione istruttoria, è accertato che il sig. Andrea Salzano ha svolto attività di allenatore della categoria pulcini nel corso della stagione sportiva 2024-2025 pur risultando tesserato come dirigente accompagnatore e pur essendo privo dell’abilitazione richiesta; che lo stesso non aveva richiesto la sospensione dall’Albo del Settore Tecnico, dovuta in caso di svolgimento di attività incompatibili con la qualifica posseduta; e che il sig. Gianluca Marzullo ha collaborato stabilmente alle attività organizzative della scuola calcio pur in assenza di tesseramento.

È emerso, inoltre, che il Presidente della società, sig. Antonio Paolo Cececotto, fosse a conoscenza delle attività svolte dai predetti soggetti e non sia intervenuto per impedirle né per assicurarne la conformità alla normativa federale.

Le violazioni poste in essere dai soggetti operanti nell’interesse della società integrano la responsabilità della società sia a titolo diretto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS – in applicazione del principio di immedesimazione organica– sia a titolo oggettivo, ai sensi dell’art. 6, comma 2, CGS, atteso che si tratta di violazioni poste in essere da soggetti operanti nell’interesse del sodalizio. In ragione di tali elementi, la sanzione deve essere determinata nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, avuto riguardo alla natura e alla gravità delle violazioni accertate.

La società, non avendo depositato memorie né articolato difese volte a contestare gli addebiti, non ha fornito elementi idonei a escludere o attenuare la propria responsabilità.

In ordine al trattamento sanzionatorio, il Collegio ritiene che la sanzione richiesta dalla Procura Federale, pari a 800,00 di ammenda, sia congrua e proporzionata alla gravità delle violazioni, nonché conforme ai principi di adeguatezza e afflittività. Tale misura appare altresì idonea a garantire l’effetto preventivo e dissuasivo che deve caratterizzare la risposta sanzionatoria nei confronti delle società sportive.

Per tali ragioni, il Tribunale reputa congrua la sanzione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società Pol. D. Città di Ciampino la sanzione di euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 25 novembre 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Serena Callipari                                                        Roberto Proietti

 

Depositato in data 28 novembre 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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