F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 80/TFN-SVE del 19 Novembre 2025 (motivazioni) – SSD La Quercia (912101) contro la società SS Monopoli 1966 Srl
Decisione/0080/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0103/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Antonino Piro – Componente
Marco Scarpati - Componente (Relatore)
Marina Vajana – Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 19 novembre 2025, sul ricorso proposto dalla società SSD La Quercia (912101) contro la società SS Monopoli 1966 Srl (78841) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Liuzzi Francesco (2542897), la seguente
DECISIONE
In data 16 ottobre 2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società SSD La Quercia ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società SS Monopoli 1966 Srl, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Liuzzi Francesco.
Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento biennale, è stato effettuato in data 29 luglio 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2018/2019, 2021/2022 e 2022/2023. Il premio è stato quantificato in euro 3.168,00 (tremilacentosessantotto/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 28 agosto 2025.
All’udienza fissata il giorno 19 novembre 2025, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- sentite le parti presenti in udienza;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;
- rigettate le eccezioni sollevate dalla resistente;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società SS Monopoli 1966 Srl alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Liuzzi Francesco nella misura di euro 3.168,00 (tremilacentosessantotto/00), in favore della società SSD La Quercia.
Così deciso nella Camera di consiglio del 19 novembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Marco Scarpati Stanislao Chimenti
Depositato in data 19 novembre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
