F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 82/TFN-SVE del 19 Novembre 2025 (motivazioni) – SSD Cjarlinz Muzane arl/US Triestina Calcio 1918 Srl
Decisione/0082/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0107/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Marco Scarpati - Componente
Marina Vajana – Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 19 novembre 2025, sul ricorso proposto dalla società SSD Cjarlins Muzane a r.l. (58127) contro la società AC Monza Spa (943309) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Endris Scaramelli (2482402), la seguente
DECISIONE
In data 17 ottobre 2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società SSD CJARLINS MUZANE a r.l. (matr. 58127) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.C. Monza Spa (matr. 943309), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Endris Scaramelli (matr. 2482402).
Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento come primo contratto lavoro sportivo è stato effettuato in data 20 settembre 2024 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva 2018/2019. Il premio è stato quantificato in euro 2.724,00 (duemilasettecentoventiquattro/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 12 agosto 2025.
In data 12 novembre 2025 è stata depositata dalla società ricorrente istanza di estinzione del ricorso a seguito dell’avvenuto pagamento del premio.
All’udienza fissata il giorno 19 novembre 2025, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- considerato che la società controparte non ha inviato controdeduzioni;
- preso atto della presenza del Dott. Gianluca Canzian, in rappresentanza della società ricorrente;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- considerato l’intervenuto pagamento del premio; delibera come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto dell’avvenuto pagamento del premio di formazione tecnica rivendicato dalla società SSD CJARLINS MUZANE a r.l. (matr. 58127) per il calciatore Endris Scaramelli (matr. 2482402), dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso nella Camera di consiglio del 19 novembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Antonino Piro Stanislao Chimenti
Depositato in data 19 novembre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
