F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0056/CSA pubblicata del 24 Novembre 2025 – S.S.C. Napoli S.p.A.
Decisione/0056/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0070/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Antonino Savo Amodio – Presidente
Maurizio Greco - Componente (relatore)
Rocco Vampa – Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0070/CSA/2025-2026 proposto dalla società S.S.C. Napoli S.p.A.;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Calcio Serie A di cui al Comunicato Ufficiale n. 62 del 27 ottobre 2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 12 novembre 2025 tenutasi in presenza, l’avv. Maurizio Greco;
Uditi, per la reclamante l’Avv. Mattia Grassani ed il Cav. Aurelio De Laurentiis;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
All’esito della gara Napoli-Inter del 25.10.2025, il Giudice Sportivo (cfr. C.U. n. 62 del 27.10.2025), irrogava a carico della Società Napoli la sanzione - attenuata ex art. 29, comma 1 lettera B) CGS - dell’ammenda di € 8.000,00 (ottomila/00), per avere i sostenitori di detta Società lanciato alcune bottigliette di plastica in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e numero 4 (quattro) fumogeni nel recinto di giuoco.
Proponeva impugnazione la società Napoli chiedendo l’annullamento e comunque, subordinatamente, la riduzione della sanzione, sulla scorta di analitiche motivazioni.
In primo luogo, secondo la reclamante, il lancio dei 4 (quattro) fumogeni nel recinto di giuoco non sarebbe assolutamente riscontrato dall’analisi del referto sia del Direttore di gara sia dei rappresentanti della Procura Federale.
Ancora, per ciò che concerne il lancio delle bottigliette verso il settore ospiti, la Società invoca la ricorrenza delle ulteriori circostanze attenuanti tipizzate nell’art. 29 CGS comma 1 (lettera A e lettera C) e non solo in quella riconosciuta dal Giudice Sportivo (comma 1 lettera B del citato art. 29).
A questo proposito doveva essere considerato, infatti, che la Società aveva posto in essere ogni possibile sistema idoneo ad evitare le intemperanze dei propri tifosi - ricorrendo così il presupposto per l’applicabilità della circostanza attenuante/esimente della lettera A del citato art. 29 CGS - sostenendo di aver messo in atto tutte le misure idonee previste dal modello organizzativo volte a prevenire e reprimere atti e fatti violenti.
Nel concreto l’applicazione di detto modello consentiva di individuare il responsabile del lancio delle bottigliette, così come attestato dalla Polizia di Stato che lo identificava e segnalava all’Autorità Giudiziaria competente; così ricorrendo anche il presupposto del riconoscimento della circostanza attenuante/esimente della lettera C del più volte citato art. 29 CGS.
Nel reclamo venivano richiamate 3 (tre) decisioni della Corte Sportiva in cui vi era stato un annullamento totale o parziale della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, decisioni che riguardavano la stessa Società reclamante.
In ogni caso, così come attestato dagli atti della Procura Federale, non vi era stato alcun danno a cose e/o persone e quindi la sanzione sarebbe stata da rideterminare, comunque, in un limite inferiore ad euro 2.000 (duemila).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rileva questa Corte come il ricorso sia parzialmente fondato per quanto appresso.
Dall’esame del referto della Procura federale (Sez. 3 ai sensi dell’art. 25, comma 3, I° cpv CGS) emerge al punto C che sono state lanciate da parte dei sostenitori del Napoli n. 8 (otto) bottigliette nel settore avversario e n. 4 (quattro) bottigliette nel recinto di giuoco.
Non viene fatto, in detto referto, alcun cenno al lancio di bengala/fumogeni, tant’è che le relative caselle non risultano essere state sbarrate e sono totalmente in bianco le parti del modulo che fanno riferimento sia al minuto che al numero dei lanci paventati.
Appare, quindi, condivisibile, come evidenziato nel reclamo della Società Napoli, che vi sia stata da parte del Giudice Sportivo un fraintendimento ed una erronea percezione degli atti, in quanto il recinto di giuoco è stato interessato dal lancio di 4 (quattro) bottigliette (minuto 67°) e non di 4 (quattro) fumogeni.
Per ciò che concerne gli altri motivi di reclamo non pare sussistere l’invocata esimente in quanto, se effettivamente la Società reclamante ha fornito prova di aver adottato un sistema teso a prevenire ed elidere le possibili intemperanze dei propri tifosi, in realtà ciò non ha scongiurato l’accadimento, nemmeno con l’apprezzato incremento del numero degli steward addetti alla vigilanza (771) - rispetto al numero minimo previsto dalla normativa di settore - e con l’applicazione del modello organizzativo in precedenza citato.
Fermo il dato che in totale le bottigliette lanciate sono state 12 (dodici) e che è stato individuato un solo soggetto (cfr. nota Commissariato PS San Paolo del 28/10/2025, secondo cpv) che avrebbe lanciato le bottigliette di plastica verso il settore Tribuna, rimane la mancata individuazione del responsabile (ovvero dei responsabili) del lancio delle bottigliette verso il recinto di giuoco.
È del resto impossibile che il medesimo tifoso (quello individuato come responsabile del lancio verso la Tribuna) abbia potuto introdurre sugli spalti un numero così consistente di bottigliette eludendo i controlli ai varchi.
Sulla scorta di questi fatti, quindi, la circostanza di un numero così rilevante di lanci apre alla considerazione che o vi è stata una falla al momento del controllo oppure è mancata l’identificazione di altro o altri responsabili dei lanci stessi, essendo così evidente, in ambedue le ipotesi, l’insufficienza delle misure preventive e/o repressive per le quali si invocano le circostanze attenuanti, oltre quella già riconosciuta alla lettera B dal Giudice Sportivo.
A questo proposito è indubbio, infatti, che gli accadimenti descritti nel rapporto della Procura federale si sono realmente verificati, costituendo ciò un quadro significativo e peculiare di pericolo e vulnus, determinato, appunto, dal lancio di oggetti verso la tifoseria avversaria e nel recinto di giuoco (art. 26 CGS).
Sul punto giova ricordare che “l’art. 26 C.G.S., il quale prevede che le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, non sanziona le sole violenze fisiche, ma ogni condotta che possa considerarsi idonea a mettere in pericolo la pubblica incolumità; pertanto, l’ordinamento sportivo si diversifica da quello penale, atteso che quest’ultimo tende a tutelare diritti primari dell’individuo (la vita e la salute), mentre, per converso, l’ordinamento sportivo è finalizzato a garantire la regolarità e la lealtà delle competizioni, assicurando che esse si svolgano in un clima di serenità in campo e fuori (nella specie, è stato considerata condotta violenta il lancio di numerosi bicchieri pieni di acqua nel recinto di gioco)”(cfr. Sez. I, decisione n. 0031/CSA/2025-2026, SS.UU., decisione n. 0066/CFA/2022-2023; v. anche Sez. I, decisione n. 0049/2022-2023 e SS. UU., decisione n.0050/CFA/20222023).
Se pur, come già in precedenza posto in rilievo, tutti questi fatti non esimono la Società Napoli dalle conseguenze previste dall’ordinamento sportivo, non di meno non può non essere apprezzata la circostanza di uno sforzo teso a ridurre e contenere le possibili azioni tese ad evitare accadimenti violenti e pericolosi anche a mezzo di azioni intraprese dalla stessa Società (aumento steward, video sorveglianza, rapporti con le Forze dell’Ordine, ecc.).
Per le ragioni espresse questa Corte ritiene equo rideterminare la sanzione dell’ammenda in euro 1.500 (millecinquecento),
P.Q.M.
Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, ridetermina la sanzione dell'ammenda nella misura di € 1.500,00.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maurizio Greco Antonino Savo Amodio
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
