F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0058/CSA pubblicata del 25 Novembre 2025 – ASD Pirossigeno Cosenza / Sandro Abate Five Soccer
Decisione/0058/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0061/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Lorenzo D’Ascia - Vice Presidente
Andrea Galli - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0061/CSA/2025-2026, proposto dalla società A.S.D. Pirossigeno Cosenza in data 28.10.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque FIGC, di cui al Com. Uff. n. 179 del 24.10.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Uditi l'Avv. Jennyfer Bevilacqua, per la reclamante e gli Avv.ti Luciano Ruggiero Malagnini e Michele Cozzone, per la società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11.11.2025, l’Avv. Andrea Galli;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La A.S.D. Pirossigeno Cosenza ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque FIGC, di cui al Com. Uff. n. 179 del 24.10.2025, in relazione alla gara del Campionato di Serie A di Calcio a 5, Girone UN, ASD Pirossigeno Cosenza / Sandro Abate Five Soccer, disputata in data 05.10.2025.
Con ricorso al Giudice Sportivo la ASD Pirossigeno Cosenza esponeva che:
- in data 03.06.2025 era stato pubblicato il C.U. 1151 stagione 2024/2025, a mezzo del quale il GS C5 aveva comminato ai Calciatori MASSIMO ABATE e OLIVEIRA DOS SANTO EDIMAR ANTONIO la sanzione di una giornata di squalifica;
- in data 12.09.2025 veniva pubblicata sul sito della Divisione C5 la Circolare n. 5 della stagione 2025/2026 contenente il riepilogo delle squalifiche;
- in data 17.09.2025 il Calciatore DOS SANTO veniva tesserato per la ASD SANDRO ABATE;
- in data 22.09.2025 la società ASD SANDRO ABATE svincolava, per risoluzione del contratto, il Calciatore DOS SANTO;
- in data 23.09.2025 sia il Calciatore ABATE che il Calciatore DOS SANTO, venivano tesserati per la ASD VICTORIA SOLOFRA (matricola FIGC 962437), società di Calcio a 5 militante in Serie C1;
- in data 26.09.2025 iniziava il Campionato di Serie A Maschile di C5 che, vedendo la partecipazione di n. 15 squadre, risultava strutturato con un calendario che prevedeva a turno il riposo di una squadra che, per la prima giornata, era proprio la ASD SANDRO ABATE;
- in data 26.09.2025 la ASD VICTORIA SOLOFRA, partecipava alla seconda giornata di Campionato di C5 Serie C1 (campionato iniziato in data 19 e 20 settembre), giocando contro la società FORTITUDO VESUVIANI, senza schierare né MASSIMO ABATE né DOS SANTO, così che formalmente scontavano entrambi il residuo di squalifica;
- entro il 30 settembre 2025, data di chiusura della finestra di tesseramento, i Calciatori ABATE e DOS SANTO venivano nuovamente tesserati per la ASD SANDRO ABATE;
- in data 03.10.2025 si svolgeva la gara tra ASD PIROSSIGENO COSENZA e la ASD SANDRO ABATE FIVE SOCCER, valevole per il Campionato di Serie A Maschile C5, e la società ABATE schierava sia ABATE che DOS SANTO;
- la gara terminava con il risultato di 4 – 5 in favore della squadra ospite, ASD SANDRO ABATE.
--- La società Pirossigeno riteneva essersi verificata una situazione di abuso del diritto, per avere la società SANDRO ABATE violato sia il principio di omogeneità che il principio di afflittività delle sanzioni, facendo appositamente tesserare i due predetti calciatori per un’altra società, di tre serie inferiori, in cui avevano potuto immediatamente scontare la giornata di squalifica nella settimana antecedente a quella in cui la stessa società Sandro Abate avrebbe disputato la prima gara di campionato: gara prima della quale, tuttavia, la società aveva provveduto a ritesserare entrambi i calciatori.
La società Sandro Abate, a detta della ricorrente, aveva agito, altresì, in violazione del principio di distinzione quale logica declinazione dei fondamentali canoni di effettività, proporzionalità e ragionevolezza delle sanzioni, nonché del principio di buona fede nell’esecuzione delle sanzioni.
La società Pirossigeno domandava, pertanto, di dichiarare la posizione irregolare del Calciatore ABATE e/o del Calciatore DOS SANTO, nella gara del 03.10.2025, valevole per il Campionato di Serie A Maschile C5, per non aver correttamente scontato il residuo di una giornata di squalifica derivante dal CU 1151 s.s. 2024/2025, e, per l’effetto, di comminare alla ASD SANDRO ABATE la sanzione di cui all’art. 10 comma 6 CGS della perdita della gara per 0-6 in favore della ricorrente; in subordine chiedeva di accertare l’osservanza delle disposizioni di cui alla Circolare n. 2 stagione 2025/2026 e, nel caso di violazione delle comunicazioni del c.d. roaster, di dichiarare la posizione irregolare dei Calciatori ABATE e DOS SANTO e, per l’effetto, di sanzionare la ASD SANDRO ABATE con la punizione della perdita della gara per 0 – 6 in favore della ricorrente stessa, chiedendo altresì di trasmettere gli atti del procedimento alla Procura Federale affinché assumesse i provvedimenti più opportuni.
--- Con decisione resa a mezzo del Comunicato Ufficiale n. 179 del 24.10.2025 il Giudice Sportivo LND FIGC Divisione Calco a 5 così decideva:
Con il ricorso in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara per aver schierato nell’incontro di che trattasi i giocatori Massimo Abate e Oliveira Dos Santo Edimar Antonio ancora in corso di squalifica. A detta della ricorrente i predetti calciatori si trovavano in posizione irregolare in quanto squalificati entrambi per una giornata in forza del C.U. 1151 del 03/06/2025, non avendo ancora correttamente scontato detta sanzione di squalifica nel campionato Nazionale. Secondo la ricostruzione operata dalla ricorrente la Sandro Abate Five Soccer avrebbe violato le norme di partecipazione dei Calciatori poiché con abuso ed eccesso del diritto, con elusione e falsa applicazione dell’art. 21 CGS, commi 2,6 e 7, con violazione dei principi di omogeneità ed afflittività, di buona fede nell’esecuzione delle sanzioni e delle norme di lealtà, probità e correttezza, avrebbe ottenuto un indebito vantaggio consistito nell’aver “sfruttato” un breve periodo di tesseramento dei predetti giocatori presso altra compagine appartenente al Comitato Regionale Campania presso la quale i due calciatori avrebbero provveduto a scontare la pregressa sanzione di squalifica inflitta nel campionato Nazionale, con conseguente richiesta di applicazione della sanzione di cui all’art. 10 comma 6 CGS della perdita della gara per 0-6 in proprio favore. Il ricorso è infondato e va respinto. Come è noto, l’art. 21, comma 6, C.G.S. stabilisce che “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive”. Al successivo comma 7 viene specificato che “ ...qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza.” Il precedente del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI (decisione n. 45/2024) richiamato dalla ricorrente è inconferente in quanto riguarda la vicenda di due calciatori che avevano cambiato momentaneamente “disciplina sportiva” passando da una compagine di Calcio a cinque ad una di Calcio a undici, salvo poi tornare nuovamente nel Calcio a cinque. Nel caso di specie tale passaggio non si è mai verificato. Infatti da accertamenti effettuati presso il Comitato Regionale Campania è emerso che i calciatori in questione sono stati tesserati in data antecedente l’incontro di che trattasi per la Società ASD Victoria Solofra, partecipante al campionato di calcio a cinque serie C1 regionale, ed una volta tesserati per questa nuova società non hanno preso parte all’incontro del 26/09/2025 tra ASD Victoria Solofra - Fortitudo Vesuviana valido come terza giornata del campionato Regionale Campania C1 della corrente stagione sportiva. Per tutto quanto sopra premesso i giocatori Massimo Abate e Oliveira Dos Santo Edimar Antonio risultano già aver scontato in data antecedente la squalifica richiamata in premessa dalla ricorrente ed hanno potuto prendere parte all’incontro in questione in posizione regolare.P.Q.M.a scioglimento della riserva di cui al C.U N° del 101 del 07/10/2025 decide: a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro 4 - 5. b) la tassa di reclamo viene addebitata.
--- Con reclamo del 28.10.2025 la società Pirossigeno ha impugnato la predetta decisione, ricostruendo nuovamente la successione dei fatti come illustrati in primo grado, nonché deducendo, tra l’altro, l’erronea interpretazione della normativa di riferimento da parte del Giudice Sportivo, il quale aveva ritenuto ingiustamente che i due predetti calciatori avessero regolarmente preso parte alla gara de qua. A detta della reclamante, il Giudice Sportivo avrebbe omesso di indagare e di valutare adeguatamente se il fulmineo (neanche 7 giorni) e strumentale tesseramento dei due Calciatori per la ASD Victoria Solofra (militante in serie C1) ed il tempestivo ri-tesseramento per la ASD SANDRO ABATE (giusto in tempo per la prima gara di campionato per la ASD SANDRO ABATE) potesse configurare un abuso del diritto e/o avesse determinato un indebito vantaggio alla ASD SANDRO ABATE. Abuso che, secondo la reclamante, certamente si sarebbe integrato nel caso di specie, posto che sebbene ogni singola condotta della società SANDRO ABATE potesse configurarsi come astrattamente legittima, una valutazione complessiva della vicenda dimostrava invece la volontà di arrecare un danno a terzi ovvero di ottenere un indebito vantaggio. Di tal che la società SANDRO ABATE aveva deliberatamente abusato della normativa in tema di risoluzione contrattuale e tesseramento al solo fine di non far scontare le sanzioni residue ai Calciatori nel campionato di Serie A di C5, tutto ciò anche in violazione dei principi di omogeneità e di afflittività come declinati dall’art. 21, commi 2, 6 e 7 C.G.S., nonché dei principi di buona fede, lealtà, probità e correttezza nell’esecuzione della sanzione, questi ultimi come esplicitati dal Collegio di Garanzia dello Sport (decisioni n. 45/2024 e 21/2020).
La reclamante, in via subordinata, ha anche lamentato l’omessa motivazione, da parte del Giudice Sportivo, circa la richiesta di verifica della violazione della circolare n. 2 della divisione C5 – stagione 2025/2026, in tema di obblighi di comunicazione del c.d. “roaster”.
Ha pertanto concluso nei medesimi termini di cui al ricorso al Giudice Sportivo, sollecitando la comminatoria della sanzione della perdita della gara per 0-6 in danno della ASD SANDRO ABATE.
--- Successivamente la società Pirossigeno dava atto di aver depositato, in data 5 novembre 2025, un esposto alla Procura Federale in relazione ai fatti oggetto del procedimento.
--- Con memoria datata 7 novembre 2025 si è costituita la società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer, deducendo la correttezza della decisione del Giudice Sportivo, sia perché tutte le pratiche di tesseramento, di risoluzione e/o di trasferimento dei calciatori in discorso erano state legittime e regolari (e difatti approvate senza riserve dai competenti Uffici federali), sia perché esso Giudice Sportivo aveva correttamente richiamato ed applicato il plesso precettivo di riferimento (art. 21, commi 6 e 7, unitamente al precedente comma 2, del C.G.S.) in tema di esecuzione delle sanzioni.
In particolare, la resistente ha evidenziato che il criterio di omogeneità ex art. 21, comma 2, del C.G.S., ha ceduto il passo alla eccezione, prevista dal successivo comma 7 e correttamente richiamata dal Giudice Sportivo, a mente della quale "la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza ...". Gli atleti medesimi, pertanto, una volta tesseratisi con la A.S.D. Victoria Solofra, avevano, correttamente e necessariamente, scontato il loro residuo sanzionatorio, astenendosi dal partecipare alla gara contro la Fortitudo Vesuviana del 26 settembre 2025.
Inoltre, la ASD SANDRO ABATE ha eccepito che i propri comportamenti censurati dalla consorella A.S.D. Pirossigeno avrebbero tutt’al più potuto rilevare sul piano etico, ma non certo sul piano disciplinare e tantomeno condizionare la regolarità della gara.
Con riferimento, infine, alla contestazione di violazioni della Circolare n. 2 della Divisione Calcio a Cinque, per la stagione 2025/2026, in materia di "roaster", si era in presenza di una censura priva di ogni pregio, come dimostrato insormontabilmente dal previo ed obbligato inserimento, prima della partita de qua, dei nominativi dei Sigg. ABATE e DOS SANTO nell'apposito elenco, debitamente depositato dal sodalizio di appartenenza e regolarmente acquisito dal sistema nell'area riservata.
La società convenuta ha concluso quindi per la reiezione del reclamo della A.S.D. PIROSSIGENO COSENZA, perché palesemente pretestuoso ed infondato, con vittoria di spese.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 11 novembre 2025 sono comparsi l'Avv. Jennyfer Bevilacqua, per la reclamante e gli Avv.ti Luciano Ruggiero Malagnini e Michele Cozzone, per la società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer, i quali, dopo aver esposto, rispettivamente, i motivi a sostegno del gravame e le ragioni che ne imporrebbero il rigetto, hanno concluso in conformità.
Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le condivisibili motivazioni addotte, ritiene che il reclamo della società Pirossigeno debba essere accolto e conseguentemente annullata l’impugnata decisione con la quale il Giudice Sportivo ha omologato il risultato conseguito sul campo.
In primo luogo, al fine di una corretta delibazione della controversia in esame, occorre prendere le mosse dall’istituto dell’abuso del diritto, così come peraltro esaurientemente argomentato dal Collegio di Garanzia dello Sport nel parere n.7/2016, Prot.n.0037/16, a mente del quale, “la previsione di cui al Codice di Comportamento sportivo del 30 ottobre 2012 … in premessa, sotto la rubrica «Principi Fondamentali», stabilisce che i principi cui atleti, affiliati, associati, amministratori devono ispirare la loro condotta sono quelli «inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai regolamenti del CONI, delle Federazioni sportive nazionali…”. In particolare, l’obiettivo del Codice è indubbiamente quello di delineare una serie di regole di condotta, che devono ispirare “i tesserati… in qualità di atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara, e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo” al fine di “garantire una più esplicita e palese valenza di quei principi di eguaglianza, non discriminazione, solidarietà che connotano l’essenza stessa dell’attività sportiva”.
Come precisa il Collegio di Garanzia, “Sarebbe però impreciso ritenere che, nel caso dell’ordinamento sportivo, siffatti obblighi abbiano un rilievo meramente etico”, laddove invece “gli obblighi di lealtà, correttezza, non violenza, non discriminazione, appaiono interpretare l’essenza stessa dell’ordinamento al punto che la loro violazione si traduce nella negazione stessa dell’attività sportiva…Quali clausole generali, siffatti doveri presentano all’opposto un contenuto la cui precettività non è messa in discussione dalla loro naturale storicità e relatività.”
In tale contesto assume determinante rilevanza la corretta individuazione del quadro normativo di riferimento che, in ambito sportivo, è rappresentato “non solo dal Codice di Comportamento Coni, ma, in maniera più pregnante per la differenza logica e ontologica fra principi e clausole generali, dai principi contenuti nella Carta Olimpica che fissano le coordinate cui deve ispirarsi la condotta fra consociati, all’interno dell’universo sportivo”. Ne consegue che, da un punto di vista pratico, “il richiamo ai doveri di correttezza, lealtà e probità, - come vivificati dal contatto con i principi di cui si è discorso – assume il valore di manifestazione di una vera e propria tecnica di formazione giudiziale della regola, che opera non soltanto in funzione integrativa, ma anche valutativa della condotta tenuta…”. I limiti alla condotta, infatti, sono imposti “affinché del diritto sia fatto un uso «ragionevole» proibendo il raggiungimento di finalità diverse da quelle cui esso è naturalisticamente rivolto”. Per la precisione “Gli indici da cui desumere un abuso del processo sono assai eterogenei fra loro e si risolvono (senza pretesa di esaustività): a) nella volontà di nuocere da parte del suo autore; b) nel difetto di un reale interesse in capo al medesimo; c) nella non meritevolezza di tutela di tale interesse o comunque nella necessità di operare un bilanciamento con quello della controparte, o delle controparti; d) nella scorrettezza delle modalità di esercizio del diritto; e) nell'uso di quest'ultimo per uno scopo diverso rispetto a quello per il quale esso è conferito e così via enumerando”.
In secondo luogo, si ritiene essenziale richiamare la decisione n.45/2024 del Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, in materia di principi di effettività delle sanzioni di squalifica dal campo in ambito FIGC e di omogeneità delle competizioni, secondo il cui enunciato: “Costituisce regola generale in materia di esecuzione delle sanzioni di squalifica dal campo, quella del principio di omogeneità, rinvenibile nell’art. 21, comma 2, CGS FIGC, a mente del quale: “Il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7”. L’altro principio regolatore della materia è quello della perpetuatio sanzionatoria, rinvenibile nella disposizione di cui all’art. 21, comma 6, CGS FIGC, secondo cui il calciatore deve sempre scontare la sanzione, anche laddove siano intervenuti fatti che hanno modificato il suo status, come, ad esempio, il cambio di società o disciplina o categoria di appartenenza. La concorrenza di tali principi è stata risolta nel senso di ritenere il principio di afflittività sussidiario rispetto a quello di omogeneità, che deve sempre prevalere, se non quando sia oggettivamente o soggettivamente impossibile rispettarlo, atteso che i principi fondamentali, in tema di esecuzione della sanzione, sono il principio dell’effettività, che impone che quest’ultima sia scontata, ed il principio della omogeneità, per il quale la squalifica deve essere scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato; non a caso, invero, il principio di “distinzione” costituisce una logica declinazione dei fondamentali canoni di “effettività”, “proporzionalità” e “ragionevolezza” delle sanzioni, che ne impongono la commisurazione alla reale rilevanza della gara nella quale è stato commesso l’illecito sportivo, al fine di garantire che la sanzione della squalifica venga scontata con riferimento a una gara di rilevanza analoga a quella in cui è stato commesso l’illecito in relazione al quale la sanzione è comminata. In sintesi, una sanzione, affinché possa dirsi adeguata, deve conformarsi ai canoni di effettività, proporzionalità e ragionevolezza, tenendo altresì conto del principio di buona fede nell’esecuzione della sanzione, quale dovere di solidarietà fondato sull’art. 2 della Costituzione, che impone a ciascuno, quale autonomo dovere giuridico, di preservare gli interessi altrui”.
Ancora, rileva in questa sede la decisione n.21/2020 - Prot. n. 00256/20 del Collegio di Garanzia dello Sport, erroneamente non valorizzata dal Giudice Sportivo, la quale, seppure non perfettamente sovrapponibile al caso di specie (in quel caso i due calciatori avevano cambiato, momentaneamente, “disciplina sportiva” da una compagine di Calcio a cinque ad una compagine di Calcio a undici, per poi tornare, dopo pochi giorni, ad altra società di Calcio a cinque), enuncia concetti di ordine generale senz’altro applicabili anche all’odierna vicenda: “I principi fondamentali, in tema di esecuzione della sanzione, sono il principio dell’effettività, che impone che quest’ultima sia scontata, ed il principio della omogeneità, per il quale la squalifica deve essere scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato. Il tentativo di aggirare la sanzione sportiva irrogata appare chiaro: se ciò fosse consentito, tutte le società con calciatori in posizione di residuo di squalifica potrebbero accordarsi con altra compagine del Calcio a undici, e viceversa, per eludere la norma”.
Il che è esattamente quanto avvenuto nel caso di specie, apparendo di evidenza addirittura solare che il tesseramento dei due Calciatori per la ASD Victoria Solofra (militante in serie C1 e pertanto ben tre categorie inferiori alla Serie A in cui hanno sempre militato), durato neanche 7 giorni, valutato alla luce del previo svincolo e tempestivo ri-tesseramento per la stessa ASD SANDRO ABATE (cioè giusto in tempo utile per la disputa della prima gara di campionato per la stessa società), configuri pacificamente un abuso del diritto da parte della medesima ASD SANDRO ABATE, per non aver avuto altro scopo che quello di evitare il pregiudizio derivante dal dover far scontare la squalifica dei due calciatori nella imminente gara del campionato di serie A.
Infatti, ripercorrendo la cronologia degli eventi, risulta:
-- che i Calciatori MASSIMO ABATE e OLIVEIRA DOS SANTO EDIMAR ANTONIO militano da anni nella Serie A di Calcio A5;
-- che entrambi avevano un residuo di squalifica di una giornata, derivante dal C.U. n. 1151 della stagione 2024/2025, da scontare nella prima gara della stagione 2025/2026;
-- che entrambi hanno improvvisamente risolto, senza alcun valido motivo (e per vero neppure prospettato dalla odierna resistente) il loro vincolo di tesseramento con la ASD SANDRO ABATE, per tesserarsi in data 23.09.2025 per la società ASD VICTORIA SOLOFRA, partecipante alla Serie C, come detto di tre categorie inferiori alla Serie A e peraltro in un campionato regionale;
-- che il calciatore DOS SANTO era stato tesserato dalla SANDRO ABATE in data 17.09.2025 e lo (apparente) svincolo è avvenuto in data 23.09.2025, a distanza di soli 6 giorni;
-- che a tale data il campionato 2025/2026 della Serie C1 era già in corso e che, pertanto, la società SANDRO ABATE ha sfruttato la sosta nella prima giornata del proprio campionato di serie A per potersi momentaneamente (ed apparentemente) “liberare” dei due calciatori, “recuperandoli” tuttavia giusto in tempo per la seconda giornata del campionato medesimo (in realtà la prima per la SANDRO ABATE, disputata il 3.10.2025), dopo che gli stessi non avevano preso parte alla gara disputata dalla ASD VICTORIA SOLOFRA il 26.09.2025 (né ad alcuna altra gara con la suddetta società) proprio al fine di poter scontare la sanzione residua.
Questa Corte ritiene dunque che la ASD SANDRO ABATE, con la complice partecipazione della ASD VICTORIA SOLOFRA e dei due calciatori, abbia utilizzato strumentalmente, aggirandole, le vigenti disposizioni in tema di tesseramento e di svincolo, non già perché non più interessata (la ASD SANDRO ABATE) ad avvalersi delle prestazioni sportive dei due calciatori (prestazioni alle quali, per converso, la ASD VICTORIA SOLOFRA non è stata in realtà mai interessata e delle quali difatti non si è mai avvalsa), bensì al solo fine di eludere la normativa in tema di esecuzione delle sanzioni, interponendo un tesseramento fittizio di soli pochi giorni con altra società compiacente, per di più di tre categorie inferiori, presso la quale i due atleti avrebbero formalmente potuto scontare la giornata di squalifica: così ottenendo un ingiusto beneficio, in questo caso ai danni di una società consorella, costituito dalla possibilità di schierare i due calciatori già nella (per lei) prima gara di Campionato di Serie A C5, disputata il 03.10.2025 con la ASD PIROSSIGENO COSENZA. E tutto ciò, come detto, in spregio delle formalità di risoluzione/tesseramento, apparentemente attuate nel rispetto della vigente normativa federale, ma chiaramente funzionali a conseguire l’indebito vantaggio innanzi evidenziato.
L’abuso del diritto, nella fattispecie in delibazione, appare pertanto conclamato e si è risolto anche nella non corretta applicazione dell’art. 21, commi 2, 6 e 7 CGS e dei già richiamati principi di effettività, omogeneità, afflittività e continuità che lo governano.
Difatti, l’art. 21 comma 2 CGS FIGC, in particolare, stabilisce il c.d. principio di omogeneità, statuendo che “II calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi6 e 7.” Il successivo comma 6 prevede che “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state
irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive”. Il comma 7 prevede le ipotesi per le quali e possibile derogare al comma 2, dando così rilievo ed ottemperanza al c.d. principio di afflittività.
Come ricorda il Collegio di Garanzia dello Sport con la citata decisione n.45/2024, “la concorrenza di tali principi è stata risolta nel senso di ritenere il principio di afflittività sussidiario rispetto a quello di omogeneità, che deve sempre prevalere, se non quando sia oggettivamente o soggettivamente impossibile rispettarlo, atteso che i principi fondamentali, in tema di esecuzione della sanzione, sono il principio dell’effettività, che impone che quest’ultima sia scontata, ed il principio della omogeneità, per il quale la squalifica deve essere scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato”.
Peraltro è rilevabile anche come il principio di “distinzione” costituisca una logica declinazione dei fondamentali canoni di “effettività”, “proporzionalità” e “ragionevolezza” delle sanzioni, che ne impongono la commisurazione alla reale rilevanza della gara nella quale è stato commesso l’illecito sportivo, al fine di garantire che la sanzione della squalifica venga scontata con riferimento a una gara di rilevanza analoga a quella in cui è stato commesso l’illecito in relazione al quale la sanzione è stata comminata, tenendo altresì conto del principio di buona fede nell’esecuzione della sanzione, quale dovere di solidarietà fondato sull’art. 2 della Costituzione, che impone a ciascuno, quale autonomo dovere giuridico, di preservare gli interessi altrui (cfr. decisione n.45/2024 Collegio Garanzia Sport).
Ebbene, è agevole rilevare come, nel caso di specie, la partecipazione di entrambi i calciatori alla (per loro) prima giornata del Campionato di serie A, sul presupposto dell’omessa partecipazione ad una precedente gara di campionato di serie C1 (Regionale), per di più per effetto di un tesseramento palesemente fittizio, è avvenuta in contemporanea violazione sia del principio di omogeneità, sia del principio di afflittività della sanzione e sinanche in violazione del generale principio di buona fede (oltre che di correttezza e probità), come confermato dalla predetta decisione n.45/2024 del Collegio di Garanzia dello Sport, secondo cui “[…] In sintesi, una sanzione, affinché possa dirsi adeguata, deve conformarsi ai canoni di effettività, proporzionalità e ragionevolezza, tenendo altresì conto del principio di buona fede nell’esecuzione della sanzione, quale dovere di solidarietà fondato sull’art. 2 della Costituzione, che impone a ciascuno, quale autonomo dovere giuridico, di preservare gli interessi altrui”.
In questo caso, la ASD SANDRO ABATE non solo è venuta meno ai canoni di correttezza e buona fede nell’esecuzione delle sanzioni, ma ha addirittura posto in essere una condotta dolosamente preordinata a rendere la sanzione né omogenea, né afflittiva.
Conclusivamente, si è in presenza di una classica situazione di abuso del diritto, sintetizzata dal Collegio di Garanzia dello Sport (già richiamato Parere n. 7/2016) come “uso eccessivo di un potere che pure si possiede, al solo fine di arrecare danno a terzi, ovvero per ricavarne, in qualche modo, un indebito vantaggio”. L’abuso del diritto, infatti, risulta valorizzato proprio dalla “peculiarità dell’ordinamento sportivo (il quale) fa sì, infatti, che i principi etici, si trasformino in altrettanti principi giuridici dell’ordinamento sportivo…poiché…La normativa di correttezza – proprio in considerazione della peculiarità del sistema – non può che riposare su principi di solidarietà e affidamento reciproco, la cui violazione determina sanzioni giuridiche”.
Proprio il richiamo ai principi di lealtà e correttezza, inoltre “deve considerarsi manifestazione della necessità per l’ordinamento (a maggior ragione quello sportivo) di limitare condotte che, pur formalisticamente espressione di posizioni riconosciute dall’ordinamento, in realtà sono tenute per far valere pretese contrarie ai fini propri dell’ordinamento di riferimento”. In definitiva “La connessione fra erosione del diritto soggettivo e abuso del diritto è, in tal senso, del tutto evidente…in quanto …l’esercizio di un diritto è abusivo se il titolare ha intenzionalmente recato un danno ad una controparte, facendosi schermo dell’apparenza di legittimità della propria condotta, come offertagli dalla titolarità di un diritto soggettivo”.
Per l’effetto, deve ritenersi acclarato che i calciatori Massimo Abate e Oliveira Dos Santo Edimar Antonio hanno preso parte alla gara del 3.10.2025 in posizione irregolare, non avendo titolo a parteciparvi in quanto ancora soggetti alla squalifica loro irrogata con il C.U. n. 1151 Stag. Sport. 2024/2025, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S., deve essere comminata alla A.S.D. SANDRO ABATE, che deliberatamente li ha utilizzati, la punizione sportiva della perdita della gara medesima con il punteggio di 0-6.
Questa Corte ritiene altresì doveroso trasmettere gli atti alla Procura Federale (già interessata con esposto della odierna reclamante) per quanto di eventuale competenza in relazione alla posizione delle società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer e A.S.D. Victoria Solofra, nonché dei calciatori Massimo Abate e Oliveira Dos Santo Edimar Antonio, tutti compartecipi di una attività palesemente finalizzata all’elusione della normativa federale, peraltro condotta con modalità piuttosto grossolane, al fine di conseguire un ingiusto vantaggio sportivo in pregiudizio di altre società consorelle.
Il motivo di impugnazione circa l’omessa motivazione in relazione alla circolare n. 2 della Divisione c5 – stagione 2025/2026 - in tema di obblighi di comunicazione del c.d. roaster, risulta assorbito dall’accoglimento della richiesta formulata in via principale.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo proposto dalla società A.S.D. Pirossigeno Cosenza e, per l'effetto, in riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 179 del 24 ottobre 2025, in relazione alla gara disputata il 5 ottobre 2025 tra A.S.D. Pirossigeno Cosenza/A.S.D. Sandro Abate Five Soccer, applica a quest'ultima la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-6 in favore della società A.S.D. Pirossigeno Cosenza.
Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di eventuale competenza in relazione alla posizione delle società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer e A.S.D. Victoria Solofra, nonché dei calciatori Massimo Abate e Oliveira Dos Santo Edimar Antonio.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alle parti con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
