F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0060/CSA pubblicata del 25 Novembre 2025 – società Savoia 1908 F.C. SSDRL

Decisione/0060/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0056/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D’Ascia - Vicepresidente

Iole Fargnoli - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero n. 0056/CSA/2025-2026, proposto dalla società Savoia 1908 F.C. SSDRL in data 27.10.2025;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 36 del 21.10.2025, in relazione alla gara Nissa F.C. S.R.L. – Savoia 1908 F.C. SSDRL del 19.10.2025, valevole quale ottava giornata di andata – girone I -  stagione sportiva 2025-2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nella riunione del giorno 11.11.2025, tenutasi in videoconferenza, la prof.ssa Iole Fargnoli.

RITENUTO IN FATTO

La società SAVOIA 1908 F.C. SSDRL ha proposto reclamo avverso l’ammenda di 1.800 euro comminata dal Giudice Sportivo “Per avere propri sostenitori, nel corso della gara, introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (5 bombe carta e 9 fumogeni) nel settore ad essi riservato”.

Come attestato dal referto ufficiale di gara i sostenitori della Società SAVOIA 1908, ospitata a Caltanisetta, dopo avere introdotto il materiale pirotecnico all’interno dello stadio nisseno al quinto minuto del secondo tempo hanno acceso nove fumogeni e, a fine gara, hanno fatto esplodere all’interno del proprio settore cinque bombe carta. Non sono segnalati danni conseguenti a queste condotte pericolose.

La reclamante lamenta la stringatezza del provvedimento del Giudice Sportivo e, pur senza contestare i fatti ricostruiti dal referto arbitrale, deduce il proprio impegno costante contro i fenomeni violenti e potenzialmente offensivi per l’incolumità pubblica. Rammenta che la gara si è disputata in Sicilia, con organizzazione a cura della società ospitante, ritenendo di buon senso superare la rigidità della fattispecie sanzionatoria in rapporto a fatti occorsi in un luogo geograficamente distante dalla sede della società. Rileva inoltre che il materiale è stato fatto esplodere nel settore in cui si trovavano i sostenitori della società ospitata e senza conseguenze, in tesi “nemmeno lontanamente” paventate; osserva, infine, che la Società non ha ricevuto sanzioni nel corso della stagione sportiva in corso, come desumibile dal riepilogo disciplinare del club campano.

Chiede pertanto l’annullamento dell’ammenda, e in subordine la sua riduzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e deve essere respinto.

Ai sensi dell’art. 25 comma 3 C.G.C. le società rispondono per l’introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere.

Dal referto di gara risulta inequivocabilmente non solo l’introduzione del materiale pirotecnico da parte dei sostenitori della società SAVOIA 1908 F.C. SSDRL, ma anche la sua utilizzazione in due differenti riprese, prima con l’accensione di nove fumogeni e, successivamente, con l’esplosione di cinque bombe carta: condotte non solo pericolose per persone e cose, ma anche reiterate e neppure isolate, data la pluralità dei fumogeni accesi e delle bombe carta esplose, che ha aumentato l’offensività potenziale dell’occorso.

L’illecito, così realizzato, non trova alcuna esimente nella lontananza geografica del luogo in cui si è disputata la gara, significativa anzi di maggiore gravità per l’intensità della determinazione dolosa manifestata dai sostenitori del SAVOIA 1908 nel portare un quantitativo non minimale di materiale pirotecnico con sé in Sicilia ovvero nell’acquistare detto materiale sul posto onde introdurlo nell’impianto sportivo.

Né la reclamante, pur dichiarando il proprio impegno nella prevenzione di fatti violenti, ha sottoposto al Collegio l’adozione ed attuazione efficace, prima dei fatti, di un modello operativo idoneo a prevenire la partecipazione agli incontri in trasferta di suoi sostenitori che incorrono in condotte della specie di quelle che si sono verificate.

Ciò premesso in punto di responsabilità, la rappresentazione dell’impegno contro fenomeni di violenza e l’assenza di precedenti nel corso della stagione risultano già implicitamente valorizzati dal Giudice Sportivo nella dosimetria della sanzione, che nonostante la continuazione delle condotte pericolose, la loro realizzazione in due fasi diverse della gara e la pluralità dei materiali pirotecnici introdotti ed utilizzati, con correlativo aumento del pericolo cagionato, è stata contenuta in 1.800 euro: misura che deve essere confermata, alla luce della forbice edittale contemplata dal comma 7 dell’art. 25 C.G.S. (da 500,00 a 15.000 euro) che vede la sanzione, di poco discosta dal minimo, pienamente giustificata dal cumulo delle condotte e dalla loro offensività, da ragguagliare al quantitativo e natura dei materiali pirotecnici, comprensivo di fumogeni e di bombe carta.

Occorre quindi confermare la responsabilità della reclamante e la misura della sanzione disposta.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Iole FARGNOLI                                                      Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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