F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0061/CSA pubblicata del 25 Novembre 2025 – società S.S.D. Nissa F.C.

 

Decisione/0061/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0072/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno   – Presidente

Lorenzo D’Ascia – Componente

Giulio Vasaturo   – Componente (relatore)

Franco Granato   – Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0072/CSA/2025-2026, proposto dalla S.S.D. Nissa F.C. in data 04.11.2025; per la riforma della decisione del Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 39 del 28.10.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella riunione del giorno 11.11.2025, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Giulio Vasaturo e udito, per il reclamante, l’Avv.Filippo Pandolfi;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La S.S.D. Nissa F.C. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicata nel Com. Uff. n. 39 del 28.10.2025, con riferimento alla partita del campionato di Serie D 2025-2026, Girone I, tra la Nuova Igea Virtus e la Nissa F.C., disputata il 26.10.2025.

Con la decisione impugnata, il Giudice Sportivo ha inflitto al sig. Raffaele Di Napoli, allenatore della Nissa F.C., la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara, “per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara”.

La reclamante riconosce che il tecnico «ha posto in essere un comportamento stigmatizzabile e censurabile» ma invoca una mitigazione del trattamento sanzionatorio, ritenendo l’epiteto proferito «giammai offensivo nei confronti del Direttore di gara», trattandosi di «una protesta moderatamente irriguardosa» che si è sostanziata in « un’unica parola (…) mai e poi mai offensiva», di tenore «impersonale» e, quindi, in una mera esclamazione di sconforto che non era in alcun modo rivolta verso uno specifico destinatario.

Su queste basi, la S.S.D. Nissa F.C. chiede la riduzione della squalifica inflitta al proprio allenatore da quattro a tre giornate, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 11 novembre 2025, udito per il reclamante l’avv. Filippo Pandolfi, il reclamo è stato esaminato e trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva di Appello ritiene il reclamo fondato e meritevole di accoglimento, per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Il rapporto del Direttore di gara, a cui è attribuito il rango di piena prova in forza di quanto stabilito dall’art. 61 C.G.S., attesta che al 24’ minuto di gioco del secondo tempo regolamentare, l’allenatore della Nissa F.C., Raffaele Di Napoli, è stato espulso perché, a seguito di una decisione arbitrale, esclamava: «dai ma vaffanculo allargando platealmente le braccia».

La reclamante conviene nel censurare la triviale esclamazione e riconosce la piena riconducibilità della condotta nell’alveo della fattispecie di cui all’art. 36, comma 1, lett. a) del C.G.S. che persegue, con la sanzione minima della squalifica per 4 giornate o a tempo determinato, fatta salva l’applicazione di circostanze attenuanti, la condotta ingiuriosa o irriguardosa posta in essere dai tecnici nei confronti degli ufficiali di gara.

Non v’è dubbio che la scurrile espressione adoperata dall’allenatore della Nissa F.C. sia di per sé deprecabile e irriguardosa.

Questa Corte Sportiva di Appello ritiene, tuttavia, che nel caso di specie rilevi quale circostanza attenuante, ex art. 13, comma 2, C.G.S., il fatto che la volgare esternazione del sig. Di Napoli non fosse direttamente rivolta nei confronti del Direttore di gara. Nello stesso rapporto arbitrale, in effetti, non viene annotata alcuna precipua riferibilità dell’epiteto all’Ufficiale di Gara. D’altro canto, lo stesso plateale gesto dell’allargamento delle braccia, da parte dell’allenatore, è indicativo di un atto di disappunto, non debitamente contenuto, più che di una sprezzante invettiva orientata proprio verso l’Arbitro. La contumelia viene dunque a configurarsi come una reazione, pur deplorevole ed irrispettosa, di mera stizza ma non già un’offesa personale ponderatamente indirizzata dal tecnico verso il Direttore di Gara (per un precedente del tutto analogo, si v. CSA, Sez. III, decisione n. 107 del 28.12.2023. Nello stesso senso, da ultimo, CSA, sez. III, decisione n. 45 del 5 novembre 2025).

Sussistono pertanto i presupposti per concedere l’attenuante prevista dall’art. 13, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, con conseguente riduzione della sanzione inflitta.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 (tre) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Giulio Vasaturo                                                        Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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