F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0062/CSA pubblicata del 25 Novembre 2025 – società Calcio Atletico Ascoli S.S.D.R. – calciatore Gianpaolo Bianchini

Decisione/0062/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0058/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D’Ascia - Vicepresidente

Nicola Durante - Componente (Relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0058/CSA/2025-2026, proposto dalla società Calcio Atletico Ascoli SSDR in data 29.10.2025, per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 21 del 21.10.2025;

Visto il reclamo ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla riunione del giorno 11.11.2025, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Nicola Durante; Sentito l’arbitro;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Calcio Atletico Ascoli impugna la decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 21 del 21.10.2025, con cui il Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, in riferimento alla partita del Campionato Nazionale Juniores Under 19 tra Vigor Senigallia e Calcio Atletico Ascoli del 18.10.2025, ha irrogato al calciatore Gianpaolo Bianchini la sanzione della squalifica per sei giornate effettive di gara, sulla base della seguente motivazione: “al 47° minuto del primo tempo, il giocatore n. 19, Bianchini Gianpaolo, della società Atletico Ascoli, viene espulso per condotta violenta. Dopo aver commesso un fallo di gioco nei confronti del calciatore avversario 6 della società Vigor Senigallia, a gioco fermo tirava un calcio nella caviglia destra nei confronti dello stesso giocatore. Il calciatore, dopo essere stato espulso, mentre usciva dal terreno di gioco, mi riferiva contro la seguente frase: sei un handicappato”.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 11 novembre 2025, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

Nessuno è comparso per la società reclamante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Col proposto reclamo, si chiede la riduzione della sanzione per tre ordini di ragioni:

a) il calciatore Bianchini non può avere inferto un calcio a gioco fermo alla caviglia destra dell’avversario, in quanto egli, dopo aver commesso il precedente fallo di gioco, si è trovato a circa 5 metri di distanza. Il primo ed unico colpo arrecato configura una condotta antisportiva, in quanto il calciatore avversario non ha riportato conseguenze lesive, riprendendo regolarmente il gioco senza l’ausilio di cure mediche;

b) lo stesso calciatore non è recidivo;

c) riguardo alla frase offensiva profferita nei confronti dell’arbitro, non sono state valutate significative circostanze attenuanti, soggettive ed oggettive, quali la giovane età e l’avere reagito ad un’espulsione ingiusta.

Il gravame è infondato e va respinto.

Quanto alla doglianza sub a), è sufficiente rammentare che la condotta si trova descritta nel rapporto dell’arbitro, che costituisce “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” (art. 61, comma 1, C.G.S.).

Inoltre, sentito dal Collegio, l’arbitro ha confermato sia la condotta violenta, sia l’insulto.

È infine innegabile che un calcio inferto a gioco fermo alla caviglia destra di un avversario configuri una condotta violenta.

Invero, ai sensi dell’art. 38 C.G.S., la condotta violenta dei calciatori si configura in presenza di un comportamento connotato da intenzionalità e volontarietà, miranti tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve, quindi, in un’azione impetuosa ed incontrollata, connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri. Al contrario, la condotta antisportiva, sanzionata dall’art. 39 C.G.S., si caratterizza per un eccesso di ardore sportivo durante un’azione di gioco, in violazione delle regole dell’agonismo e dell’etica sportiva (di recente, cfr. Sez. I, decisione n. 0002/CSA/2025-2026).

Si aggiunga che la derubricazione nemmeno inciderebbe sull’entità della sanzione irrogata: ferma difatti la squalifica per quattro giornate per la condotta ingiuriosa/irriguardosa nei riguardi dell’arbitro (art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.), la condotta (gravemente) antisportiva comporterebbe comunque l’ulteriore sanzione minima della squalifica per due giornate (art. 39, comma 1, C.G.S.).

Quanto alle doglianze sub b) e c), nella fattispecie non appaiono ravvisabili circostanze attenuanti.

Il calciatore, infatti, non soltanto ha arrecato il fallo a gioco fermo (e, dunque, senza alcuna giustificazione derivante dallo stato di tensione conseguente alla natura ed all’evoluzione agonistica dell’incontro), ma, dopo l’espulsione, ha persino insultato l’arbitro.

Per altro, è da escludersi che possa considerarsi circostanza attenuante della condotta violenta di un calciatore l’avere agito in reazione immediata ad un asserito errore tecnico dell’arbitro, atteso che quest’ultimo non può mai costituire un “fatto ingiusto”, il quale si configura solo nel caso di condotte prive ictu oculi di ogni giustificazione, neppure astratta, senza che assuma alcuna rilevanza la percezione negativa che ne abbia avuto il soggetto agente (di recente, cfr. Sez. III, decisione n. 0030/CSA/20252026/A).

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                             IL PRESIDENTE

Nicola Durante                                                                Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it