F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0063/CSA pubblicata del 25 Novembre 2025 – società Ternana Calcio s.r.l. – Massimo Ferrero

Decisione/0063/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0079/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Roberto Benedetti - Componente (Relatore)

Daniele Cantini – Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0079/CSA/2025-2026 proposto dalla società “Ternana Calcio s.r.l.”

per la riforma della decisione del Giudice sportivo nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. uff. n. 32/DIV del 4/11/2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 12 novembre 2025 tenutasi in videoconferenza/tenutasi per alcuni partecipanti in videoconferenza, il dott. Roberto Benedetti e udito l’Avv. Fabio Giotti per la Società;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con il reclamo in epigrafe (preceduto da rituale preannuncio del 5/11/2025), la società “Ternana Calcio s.r.l”, in persona del suo Amministratore unico sig.ra Tiziana Pucci e difesa e rappresentata dall’avv. Fabio Giotti del Foro di Siena, ha chiesto l’annullamento – previa misura sospensiva cautelare monocratica e/o collegiale - della decisione del Giudice sportivo nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. uff. n. 32/DIV del 4/11/2025, concernente l’irrogazione della sanzione dell’inibizione fino al 25 novembre 2025 e l’ammenda di euro 1.000,00 inflitte al sig. Massimo Ferrero

(collaboratore/consulente non espulso), per il comportamento non corretto dallo stesso tenuto in occasione della gara valevole per il Campionato di serie C Girone B Gubbio – Ternana disputata il 2/11/2025.

Dal Comunicato ufficiale (pag. 32/156) risulta che il sig. Ferrero è stato sanzionato “per avere, prima dell’inizio della gara, tenuto un comportamento non corretto in quanto, nonostante non fosse munito di pass, sostava per circa venti minuti sul terreno di gioco, faceva accesso davanti all’ingresso degli spogliatoi, e, invitato ad allontanarsi dai Collaboratori della Procura Federale, non adempiva alla richiesta ma entrava nell’area spogliatoi e proferiva parole irriguardose nei loro confronti. Acquisito il foglio di censimento della Società Ternana ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 2, comma 2, 4, 13, comma 1, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.)”. Nel reclamo, la Società fa presente che:

- la sanzione si basa esclusivamente sul rapporto dei Collaboratori della Procura Federale;

- il “pass” in questione era stato chiesto, ottenuto e consegnato al sig. Ferrero (come da testimonianze allegate), ma poi restituito alla Società ospitante dietro specifica richiesta di questa per dubbi sulla qualità di tesserato del Ferrero e su conforme sollecitazione dei Collaboratori della Procura Federale;

- in assenza di alcuna normativa federale, non compete alla Società ospitante di sindacare i nominativi per i quali è richiesto il “pass”; sui soggetti elencati garantisce la richiedente;

- neppure alla Procura Federale compete di sindacare i nomi della lista “pass” ed intervenire per revocare quelli rilasciati; i Collaboratori hanno agito pertanto in maniera illegittima con eccesso di potere; tale potere, peraltro non coattivo, spetta semmai ai Commissari di campo;

- non esiste normativa federale che regola il rilascio dei “pass”;

- nelle precedenti partite non si era verificato alcun problema per la presenza del sig. Ferrero;

- anche altre persone possono entrare nell’area federale purché si allontanino dalla stessa 30 minuti prima della gara, come fatto dal sig. Ferrero;

- la condotta definita “arrogante” del sig. Ferrero non può essere automaticamente ricondotta alla condotta irriguardosa ovvero offensiva;

- non risulta acquisito il foglio di censimento della società Ternana, come invece affermato dal Giudice sportivo;

- sussistono, infine, i presupposti per concedere la sospensione cautelare della sanzione.

Conclude chiedendo:

“Piaccia all’Ill.ma Corte Sportiva di Appello Nazionale, in riforma del provvedimento impugnato, in via cautelare monocratica si chiede al Presidente della Seconda Sezione della Corte Sportiva d’Appello e/o al Presidente della Corte Sportiva d’Appello individuato dall’art. 70, comma 1, CGS di sospendere in via cautelare ed inaudita altera parte le sanzioni impugnate ricorrendone i presupposti cautelari come esposto nella parte motivata; in via cautelare collegiale si chiede alla Corte Sportiva d’Appello di sospendere in via cautelare le sanzioni impugnate ricorrendone i presupposti cautelari come esposto nella parte motivata; in via istruttoria accolta l’istanza cautelare si chiede di rimettere alla Procura Federale l’accertamento dei fatti emergendo dal racconto della reclamante varie questioni idonee ad integrare fattispecie autonome di responsabilità disciplinare ed a provare i fatti narrati nel reclamo che riteniamo fondamentali per il proscioglimento del Sig. Massimo Ferrero; nel merito annullare il provvedimento impugnato e per l’effetto prosciogliere il Sig. Massimo Ferrero dagli addebiti contestati”.

All’odierna udienza, è intervenuto il difensore della Società avv. Fabio Giotti che ha illustrato il reclamo ed i depositi documentali effettuati e chiesto accogliersi le conclusioni rassegnate.

Chiusa la discussione, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo proposto e le connesse richieste cautelari vanno dichiarate inammissibili.

La reclamante è la società Ternana Calcio s.r.l., che non risulta sia stata sanzionata per la vicenda in esame. Alla stessa difetta, pertanto, l’interesse diretto e la necessaria legittimazione processuale attiva, richiesti dall’art. 49 CGS, per proporre reclamo, considerato che non contesta un provvedimento a sé pregiudizievole. Nel reclamo, infatti, non è precisato sotto quale profilo la decisione impugnata rappresenti per la reclamante una lesione nello svolgimento della propria attività sportiva, né si dichiara ed attesta l’esistenza di un rapporto, di tesseramento o comunque nell’interesse dell’organizzazione della Ternana Calcio s.r.l., con il soggetto effettivamente sanzionato.

Ne consegue, allora, in base alla giurisprudenza endo (Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, n. 85/2019) ed eso-federale (Collegio di Garanzia dello Sport, I sezione, decisione n. 69/2021) l’inammissibilità del reclamo, perché sia la sanzione dell’inibizione, in assenza di un rapporto di tesseramento o di funzioni rappresentative in capo al sig. Massimo Ferrero, mai neppure dedotte dalla società Ternana Calcio s.r.l., che (a maggior ragione) quella pecuniaria impugnate, spiegano la loro afflittività esclusivamente nella sfera dei diritti del sig. Massimo Ferrero e non (anche) della società reclamante, alla luce delle risultanze in atti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Roberto Benedetti                                                  Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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