F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0066/CSA pubblicata del 26 Novembre 2025 – società Palermo Football Club S.p.A.

Decisione/0066/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0074/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Antonino Savo Amodio – Presidente

Maurizio Greco - Componente

Rocco Vampa - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0074/CSA/2025-2026 proposto dalla società Palermo Football Club s.p.a.per la riforma della decisione del Giudice sportivo nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al C.U. n. 50 del 30 ottobre 2025, recante la irrogazione della ammenda pari a 7.000,00 con riferimento alla gara Palermo-Monza;

 visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 12 novembre 2025, il dott. Rocco Vampa, nessuno essendo comparso per la parte reclamante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Palermo Football Club s.p.a. esperiva reclamo avanti questa Corte avverso e per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professioni serie B (compendiata nel comunicato ufficiale n. 50 del 30 ottobre 2025), pel tramite della quale le era stata inflitta la sanzione pecuniaria della ammenda, pari a 7.000,00; e ciò “per avere suoi sostenitori, al 12° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser verso un calciatore della squadra avversaria”, nonché “per avere inoltre, al 49° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

A mezzi di gravame la reclamante essenzialmente deduceva:

- insussistenza dei fatti, ovvero assenza di responsabilità, atteso che, ad onta di quanto rilevato nel documento redatto dai delegati della Procura Federala (cd. “Modulo Base”, segnatamente sezione 3 di esso Modulo): i) degli episodi de quibus (fascio di luce-laser verso un calciatore della squadra avversaria; lancio di bottiglietta di plastica finita all’interno del terreno di giuoco) non vi sarebbe traccia veruna nel corpo del “referto del Direttore di Gara, né nei rapporti degli Assistenti, né in quanto riferito dal IV Ufficiale”; ii) in particolare, quanto al laser: “l’unico soggetto che sembrerebbe aver lamentato la presenza del fascio luminoso risulta essere, infatti, il Dirigente Accompagnatore del Monza, sig. Carmine Russo”; la “Curva Sud”, da cui sarebbe partito il fascio di luce, sarebbe stata -nel primo tempo di gara- posta alle spalle della porta difesa dal Monza, ciò che renderebbe inverosimile la dinamica secondo cui esso fascio di luce avrebbe illuminato il volto del portiere della formazione ospite che, di contro, secondo la reclamante avrebbe “dato le spalle” alla Curva Sud); d’altra parte, “ove l’asserita azione di disturbo nei confronti del portiere si fosse effettivamente verificata, la stessa avrebbe giustificato l’interruzione del gioco e una specifica menzione nel rapporto arbitrale”, menzione, di contro, giammai rinvenibile nel referto; iii) inoltre, quanto alla bottiglietta di plastica –episodio parimenti obnubilato nel referto arbitrale e, indi, già solo per questo motivo da considerarsi affatto irrilevante- risulterebbe plausibile opinare che essa “fosse già nella disponibilità dei componenti della panchina della squadra ospite e che sia stata abbandonata sul terreno di gioco in occasione dell’esultanza per la terza rete”; e ciò tenuto conto, altresì, “della stretta prossimità temporale tra il rinvenimento della bottiglietta (49’ del secondo tempo) da parte della Procura Federale e la segnatura della terza rete della squadra avversaria (50’ come da referto arbitrale”;

- erronea quantificazione della sanzione pecuniaria, stante la mancata applicazione delle attenuanti rivenienti dagli artt. 7 e 13 C.G.S., avuto riguardo anche: al pronto contegno collaborativo posto in essere dalla reclamante, con la tempestiva diffusione di messaggi sonori; alla adozione di un Modello Organizzativo e di Gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001, ritualmente depositato presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B; alla assenza di recidiva; alla violazione del principio di proporzionalità.

Di qui le richieste di procedere: i) principaliter, all’annullamento del provvedimento sanzionatorio; ii) in via gradata, alla riduzione del quantum debeatur.

Nel corso della udienza del 12 novembre 2025 il Collegio procedeva a’ sensi dell’art. 50 C.G.S., alla audizione –in videoconferenza- dell’arbitro della gara, sig. Juan Luca Sacchi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo non è fondato.

Va, in via preliminare, rammentato il contenuto del cd. “Modulo Base”, redatto dalla Procura Federale, posto a fondamento della gravata decisione, nella cui sezione 3 è testualmente dato leggere che:

- “Al 12° del 1 tempo, dal settore Curva Sud occupato dai tifosi del Palermo, veniva proiettato sul volto del portiere del Monza Thiam Ngagne Demba con la maglia n. 20 un fascio di luce laser di color verde. Pertanto veniva avvisato l’arbitro e veniva diffuso il relativo annuncio dagli arto parlanti [recte altoparlanti; ndr] dello stadio per 2 volte” (allegato);

- al minuto 94 della gara, ovvero 49 del secondo tempo, una bottiglietta di acqua semipiena raggiungeva il terreno di giuoco.

Orbene, quanto al fascio di luce laser, la ricostruzione dei fatti, siccome emergente dal rapporto della Procura Federale, è stata in sostanza confermata dall’arbitro –all’uopo audito dal Collegio nel corso della odierna udienza- che ha invero confermato:

- di essere stato avvisato della presenza di tale fascio di luce idoneo a disturbare la visuale del portiere del Monza;

- di avere effettivamente rilevato la presenza di tale fascio di luce, riflessa su di un cartellone pubblicitario posto sul limitare del terreno di giuoco;

- che tale fascio di luce promanava dagli spalti posti alle spalle della squadra ospitante (e, dunque, in posizione “frontale” rispetto alla porzione di campo occupata dal Monza).

- E tanto basta per reputare acclarata la prima violazione ascritta alla reclamante, pacifica essendo la circostanza:

- dell’utilizzo di un fascio di luce laser promanante da settore dello stadio, siccome confermato dall’arbitro audito, sito “alle spalle” della porzione di campo di pertinenza del Palermo e, dunque, in posizione frontale rispetto alla porta difesa dal Monza;

- della sua idoneità ad interferire sul regolare andamento della partita, e sul suo sereno svolgimento da parte della formazione ospite e, in particolare, del suo estremo difensore.

La idoneità, di poi, ad influire sul regolare svolgimento della competizione e del giuoco, è vieppiù confermata dalla circostanza che –proprio allo scopo di scongiurare il protrarsi di tale non tollerabile situazione- su impulso dei delegati della Procura Federale, che hanno all’uopo prontamente avvisato l’arbitro (versione da quest’ultima confermata nel corso della audizione), sia stato necessario diffondere appositi messaggi di monito attraverso gli altoparlanti dell’impianto.

Sussistente è anche la violazione afferente al lancio di una bottiglietta di plastica, semipiena di acqua, che ha raggiunto il terreno di giuoco al minuto n. 94 della partita e, quindi, n. 49 della seconda frazione.

La diversa ricostruzione offerta dalla reclamante –secondo la quale la bottiglietta in questione potrebbe esser stata abbandonata sul terreno dai componenti della panchina della squadra ospite, dopo i festeggiamenti per la terza segnatura- si scontra:

- con l’inequivoco tenore letterale del rapporto della Procura Federale, che annovera la presenza della bottiglietta di plastica nella sezione 3 del cd. “modulo base”, quale risultato della “utilizzazione all’interno dell’impianto” di “strumenti ed oggetti idonei ad offendere” ex art. 25, comma 3, C.G.S., sub specie di lancio di essa da parte della tifoseria ospitante, siccome rimarcato dal Giudice Sportivo;

- con la di per sé dirimente circostanza per cui la terza rete della squadra ospite –circostanza che, secondo la reclamante, avrebbe potuto giustificare l’abbandono della bottiglietta sul terreno di gioco da parte dei membri della compagine e dello staff tecnico del Monza, per effetto dei festeggiamenti seguiti- è stata messa a segno al 50° minuto del secondo tempo (minuto 95 della gara), siccome riconosciuto dalla stessa reclamante ed irrefragabilmente attestato nel referto arbitrale, vale a dire un minuto dopo il fatto acclarato dalla Procura (avvenuto al 94° minuto, id est al minuto 49 del secondo tempo).

Talchè la presenza della bottiglietta sul terreno di giuoco, cronologicamente antecedente alla terza rete –e alle conseguenti manifestazioni di tripudio della squadra e dello staff tecnico del Monza- si appalesa dovuta, siccome attestato dai delegati della Procura Federale (con rilievi non scalfiti dalle allegazioni della reclamante), giustappunto ad un lancio “della tifoseria ospitante”.

Né può assumere rilievo il fatto che ambedue gli episodi censurati non abbiano sortito interruzioni della partita, ovvero non siano stati menzionati nel referto. E, invero, “è in sé priva di rilievo la circostanza che il referto arbitrale non faccia menzione degli episodi, essendo appunto a ciò deputato (e, comunque, sufficiente) il rapporto dei delegati della Procura, valorizzato dalla decisione del Giudice sportivo” (decisione I sezione, n. 0210/CSA-2024-2025)

Ciò che quivi viene massimamente in rilievo, indi, è la attestazione contenuta nel rapporto della Procura, corroborata, per il fascio di luce laser, anche dalle dichiarazioni rese dall’arbitro nel corso della audizione disposta dal Collegio.

Analogamente, non può assumere valenza esimente il fatto che della “bottiglietta di plastica” non sia stata fornita “una più ampia e dettagliata descrizione, volta a specificarne natura, provenienza e potenziali rischi”.

Il lancio di una bottiglia “semipiena” di acqua dagli spalti, con forza tale da consentire il raggiungimento del terreno di giuoco, costituisce ex se, secondo l’id quod plerumque accidit, fatto idoneo a mettere a repentaglio l’incolumità dei partecipanti alla competizione e il suo fisiologico svolgimento. Del resto, è insegnamento ricevuto quello in forza del quale l’ordinamento sportivo si diversifica da quello penale, atteso che quest’ultimo tende a tutelare diritti primari dell’individuo (la vita e la salute), mentre, per converso, l’ordinamento sportivo è finalizzato a garantire la regolarità e la lealtà delle competizioni, assicurando che esse si svolgano in un clima di serenità in campo e fuori (decisione Sez. I, n. 0031/CSA/2025/2026).

Nel caso in esame, peraltro, la bottiglietta ha raggiunto financo il terreno di giuoco, ciò che di per sé connota di peculiare disvalore il fatto; e ciò a prescindere dalla circostanza che l’oggetto abbia effettivamente attinto, ovvero sfiorato, persone (decisione/0002/CSA-2024-2025), costituendo in ogni caso una condotta idonea ad interferire sul regolare e leale svolgimento della competizione sportiva in un clima pacifico e disteso, in campo e fuori.

Non può accogliersi neanche la doglianza relativa al quantum sanzionatorio in concreto irrogato.

Quanto all’attenuante relativa all’adozione di un idoneo modello di organizzazione e gestione –modello, peraltro, neanche in questa sede prodotto dalla reclamante- valga il rilevare che:

- nessuna evidenza emerge circa (né la reclamante dimostra la) effettiva e concreta implementazione –nella fattispecie concreta, cioè nell’occasione della gara Palermo-Monza delle disposizioni contenute in abstracto nel ridetto modello;

- non è stato all’uopo allegato, né comprovato, l’effettivo impiego di risorse finanziarie e umane adeguate a prevenire fatti del genere di quello che ne occupa, in relazione allo specifico evento sportivo; non è stato allegato, ad esempio, il numero di steward utilizzati in relazione all’effettiva platea degli spettatori, né l’adozione di altre, specifiche, misure di controllo, adeguate alla bisogna.

Di qui –anche a tenere in non cale la mancata produzione dell’invocato modello di organizzazione e di gestione- la carenza di allegazioni, e di evidenze istruttorie, funzionali a comprovare la effettiva ricorrenza della condizione attenuante foggiata all’art. 29, comma 1, lett. a), C.G.S., che presuppone:

- ex ante e in abstracto, la adozione di un idoneo modello organizzativo;

- in concreto, la efficace implementazione delle misure e delle prescrizioni in quel modello contemplate, calibrate anche in funzione delle peculiarità dell’evento, “avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo”.

La adozione, di poi, delle misure espressamente richieste dall’arbitro, su impulso dei delegati della Procura –annunzio mediante altoparlanti volto alla cessazione della condotta relativa al fascio di luce laser- unitamente alla assenza di recidiva, hanno in ogni caso assunto rilevanza nell’esercizio della discrezionalità quoad poenam spettante al Giudice Sportivo, con il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 29, comma 1, lett. b) C.G.S., e con la mancata applicazione di “aggravanti”, previste proprio per i casi di recidiva, ai sensi dell’art. 29, comma 4, C.G.S., congrua appalesandosi, infine, la determinazione della concreta entità della sanzione pecuniaria per le due violazioni ascritte.

Ne discende la reiezione del reclamo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                IL PRESIDENTE

Rocco Vampa                                                Antonino Savo Amodio

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it