F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0068/CSA pubblicata del 26 Novembre 2025 – società Catania F.C. – calciatore Mario Ierardi
Decisione/0068/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0077/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Sara Di Cunzolo - Componente (relatore)
Angelo Scafuri – Componente
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0077/CSA/2025-2026 proposto dalla società Catania F.C. in data 10.11.2025 avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Mario Ierardi in relazione alla gara Casertana/Catania del 31.10.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 32/DIV del 04.11.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa e la rinuncia sopraggiunta prima dell’udienza; relatore nell’udienza del 18.11.2025, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Sara Di Cunzolo.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
La società Catania F.C. dopo aver proposto reclamo in data 10.11.2025 avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Mario Ierardi in relazione alla gara Casertana/Catania del 31.10.2025, affidandosi ad una serie di motivi, prima dell’udienza ha depositato apposita rinuncia.
Vista la rinuncia non è possibile procedere all’esame della questione inizialmente sottoposta.
P.Q.M.
Preso atto della rinuncia al reclamo in epigrafe, dichiara estinto il procedimento.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sara Di Cunzolo Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
