F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0070/CSA pubblicata del 1 Dicembre 2025 – Sig. Raffaele Vrenna
Decisione/0070/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0083/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Savio Picone - Vice Presidente (relatore)
Sara Di Cunzolo - Componente
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0083/CSA/2025-2026, proposto dal Sig. Raffaele Vrenna in data 18.11.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 34DIV dell'11.11.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza del 21 novembre 2025, tenutasi in videoconferenza, il Dott. Savio Picone e uditi l'Avv. Cesare Di Cintio e il Sig. Raffaele Vrenna; sentito il Quarto ufficiale.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il reclamante Raffaele Vrenna, dirigente della società Crotone Football Club, impugna la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 34/DIV dell’11 novembre 2025), in relazione alla gara Salernitana / Crotone del 10 novembre 2025, tredicesima giornata del girone d’andata del Campionato di Lega Pro, girone C.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha disposto nei confronti del Vrenna l’inibizione per tre mesi a svolgere attività in seno alla Federazione e a rappresentare la società in ambito federale, così motivando il provvedimento:
“A) per avere, al 58° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, in occasione di una revisione FVS si portava all’altezza della telecamera e pronunciava nei loro confronti parole provocatorie; B) per avere, alla notifica del provvedimento di espulsione, tenuto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizzava con un contatto fisico, in quanto si avvicinava al IV Ufficiale con fare minaccioso afferrandolo per il giubbotto con le mani e proferendo nei suoi confronti parole irrispettose per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett b), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS e considerato il minimo edittale previsto (r. IV Ufficiale, supplemento r. IV Ufficiale)”.
Il reclamante ha chiesto la rideterminazione della sanzione. A suo dire, in una fase di estrema tensione negli ultimi minuti della partita (per la concessione o meno di un rigore a favore della Salernitana), il quarto ufficiale sig. Castellone avrebbe chiesto all’arbitro di espellere per proteste due tesserati, Giuseppe Matarazzo della Salernitana ed appunto Raffaele Vrenna del Crotone; per quest’ultimo, potrebbe essersi verificato uno scambio di persona con Gregorio Allevato, anch’egli tesserato del Crotone ed autore di veementi proteste; il Vrenna, convinto di aver subito un’espulsione ingiustificata, avrebbe preso con due dita la giacca del quarto ufficiale, per richiamare la sua attenzione; a seguito dell’espulsione, il Vrenna avrebbe abbandonato il campo in silenzio.
Per dimostrare la non veridicità della ricostruzione dei fatti resa nel rapporto di gara, il Vrenna ha presentato un esposto alla Procura Federale. Inoltre, allega al reclamo dichiarazioni testimoniali di alcuni tesserati del Crotone Football Club ed una sequenza fotografica estratta dalla registrazione video della partita. Il referto di gara riporterebbe circostanze discordanti ed incongruenze.
Il reclamante chiede l’acquisizione delle riprese televisive della partita; in via pregiudiziale, chiede la sospensione cautelare della sanzione e la sospensione del presente giudizio, in attesa degli accertamenti demandati alla Procura Federale; nel merito, chiede la riduzione della squalifica, secondo le previsioni dell’art. 36, primo e secondo comma, C.G.S., con il riconoscimento della continuazione e delle circostanze attenuanti.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 21 novembre 2025, sentito il quarto ufficiale sig. Castellone, comparsi il reclamante Raffaele Vrenna e l’avvocato Cesare Di Cintio, il ricorso è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.
In rito, non si ravvisano i presupposti per l’ammissione della prova mediante immagini video, ai sensi dell’art. 61 C.G.S.; quanto alla richiesta di sospensione pregiudiziale del giudizio, il Collegio ritiene che la ricostruzione dei fatti possa essere compiutamente effettuata sulla base del referto arbitrale e del supplemento trasmesso dal quarto ufficiale al Giudice Sportivo, senza necessità di ulteriori indagini o accertamenti della Procura Federale, nonché avendo riguardo alle deduzioni difensive della parte reclamante ed a quanto emerso dall’audizione e dalla discussione in udienza.
Nel referto di gara, il quarto ufficiale sig. Castellone ha testualmente riferito che “ al minuto 58 del secondo tempo richiamavo l’attenzione dell’arbitro per far espellere sia il dirigente di casa signor Matarazzo Giuseppe (…) per gli ospiti facevo espellere il dirigente Vrenna Raffaele per proteste e per insulti alla panchina avversaria, alla notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava afferrandomi per il giubbotto con le mani urlandomi in faccia che cazzo state facendo”. Nel supplemento di referto trasmesso al Giudice Sportivo, il quarto ufficiale ha invece dichiarato che “(…) il dirigente della società ospite arrivava all'altezza della telecamera insultando la panchina avversaria dicendo testuali parole: mica decidono loro se vogliono rigore oppure no che cazzo è sta roba; come già scritto anche nel primo referto, alla notifica del provvedimento di espulsione mi afferrava con il giubbotto dicendo non ho fatto niente urlando e protestando in maniera eccessiva”.
Nel referto, vengono addebitate al Vrenna proteste ed insulti alla panchina avversaria e, dopo l’espulsione, l’aver afferrato il giubbotto del quarto uomo urlando “che cazzo state facendo”. Nel supplemento di referto, gli insulti alla panchina della Salernitana sono meglio descritti: “mica decidono loro se vogliono rigore oppure no che cazzo è sta roba”; la condotta susseguente all’espulsione è così descritta: “mi afferrava con il giubbotto dicendo non ho fatto niente urlando e protestando in maniera eccessiva”.
Quanto al primo profilo, appare del tutto incerto e sfuggente il carattere lesivo delle parole che il Vrenna avrebbe pronunciato verso gli avversari, dovendo ribadirsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la condotta ingiuriosa si configura soltanto in presenza di espressioni idonee a ledere il decoro, la dignità o l’onore del tesserato al quale le stesse sono rivolte, ovvero quando siano pronunciate frasi idonee ad attribuire qualità personali negative al destinatario.
Nella specie, le parole pronunciate dal Vrenna, nella concitazione propria del momento in cui l’arbitro stava valutando la richiesta della Salernitana di accedere alla FVS, appaiono prive di un’apprezzabile connotazione offensiva.
Quanto al secondo profilo, nel referto e nel supplemento si legge di un contatto tra il Vrenna ed il quarto ufficiale, che sarebbe stato preso per il giubbotto. Il Vrenna avrebbe protestato in modo aggressivo, senza tuttavia pronunciare offese dirette alla persona: avrebbe urlato “non ho fatto niente” oppure “che cazzo state facendo”, nessuna delle due versioni riportate dal quarto ufficiale appare qualificabile come ingiuria.
Non è dubbio che l’aver afferrato il giubbotto dell’ufficiale di gara, seppure con due dita, integra una condotta irriguardosa sanzionabile ai sensi dell’art. 36, secondo comma – lett- a), C.G.S.
Deve escludersi, tuttavia, che lo schiaffo all’avambraccio possa integrare la fattispecie aggravata dal “contatto fisico”, prevista e sanzionata dal secondo comma – lett. b) dell’art. 36.
Al riguardo, deve richiamarsi il costante orientamento della giurisprudenza (cfr., per tutte: C.S.A., Sez. Un., 15 maggio 2019 n. 146), già formatosi sull’identica previsione sanzionatoria del previgente Codice, secondo il quale il “contatto fisico” deve integrare gli estremi della “volontaria aggressività”, finalizzata a produrre una lesione personale o inserita in un’attività impetuosa ed incontrollata. Viceversa, nel caso di contatto leggero privo di conseguenze lesive, la sanzione va quantificata sulla base dei criteri generali, tenendosi altresì conto della accertata esiguità del contatto.
Alla luce di quanto detto, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è eccessivamente afflittiva e deve essere ridotta.
In conformità con la richiamata interpretazione, il Collegio ritiene equo rideterminare la squalifica a complessivi due mesi, inquadrando la seconda delle condotte sanzionate nella previsione normativa dell’art. 36, secondo comma – lett. a), C.G.S. e ravvisando i presupposti per l’applicazione della continuazione con le proteste verso la panchina degli avversari, che hanno determinato l’espulsione del Vrenna.
Sulla base di quanto precede, il reclamo è accolto nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’inibizione fino all’11.01.2026.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Savio Picone Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
