F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0071/CSA pubblicata del 2 Dicembre 2025 – Dr. Roberto Viceconti
Decisione/0071/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0088/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Lorenzo D’Ascia - Vice Presidente
Maurizio Nicolosi - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0088/CSA/2025-2026 proposto dal Sig. Dr. Roberto Viceconti, medico sociale tesserato con la Gelbison ARL, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Aita giusta procura in atti;
per la riforma della decisione del Giudice sportivo nazionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento interregionale, n. 47 del 18.11.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 27 novembre 2025 tenutasi in videoconferenza, il dott. Maurizio Nicolosi e udito l’Avv. G. Aia per il reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il Dr. Roberto Viceconti, medico sociale tesserato della Gelbison ARL, propone reclamo avverso il provvedimento in epigrafe indicato con il quale gli è stata comminata la sanzione dell’inibizione a tempo fino al 18.1.2026 per avere rivolto espressioni offensive all’indirizzo del Direttore di gara durante lo svolgimento dell’incontro fra Gelbison A.R.L. e ACR Messina SSD ARL nel Campionato di Serie D, Girone I.
Sostiene l’erronea applicazione dell’art. 36, comma 2, CGS per la ragione che il medico sociale non rientrerebbe fra i dirigenti, ma fra i tecnici ai sensi dell’art. 16 del regolamento del settore tecnico, per cui il Giudice sportivo avrebbe dovuto irrogare la sanzione della squalifica per 4 giornate prevista dall’art. 36, comma 1.
Secondo il reclamante si delineerebbe, anzi, nella fattispecie una condotta gravemente antisportiva per la quale è prevista la sanzione della squalifica per 2 giornate ai sensi dell’art. 39, comma 2 CGS.
Richiama, in relazione ai motivi dedotti, precedenti decisioni di questa Corte.
Infine, teorizza che ricorrerebbero anche i presupposti per l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 2, CGS.
All’udienza del 27 novembre 2025, udito l’Avv. G. Aita il reclamo è passato in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo del reclamo con il quale si sostiene che il medico sociale sia da inquadrare fra i tecnici e non fra i dirigenti della società sportiva è fondato.
Premesso che le due decisioni di questa Corte (115 del 2023 e 236 del 2024) richiamate e depositate non sono orientative sul punto in esame perché nei reclami avverso i (diversi) provvedimenti dei Giudici sportivi, ai quali si riferiscono le stesse, non era stata dedotta e quindi non era stata trattata nella motivazione delle stesse decisioni la questione di che trattasi, il fondamento normativo di tale inquadramento sta, non tanto, nell’art. 16 del regolamento del Settore Tecnico, indicato nel reclamo, che non appare ermeneuticamente chiaro laddove nell’ambito degli “altri Tecnici” al punto b) indica gli Operatori sanitari sotto i Medici Sociali (senza lettera) in una valenza che sembra attribuire significato escludente dei medici stessi, quanto, in altre norme dello stesso regolamento e, in particolare, l’art. 31 intitolato “Medici e Operatori Sanitari” che al comma uno recita: Sono iscritti nell’Albo del Settore Tecnico come i Medici Sociali i laureati in Medicina e Chirurgia regolarmente iscritti all’albo dei Medici Chirurghi che presentino regolare domanda al Settore Tecnico; come pure l’art. 40 intitolato “Preclusioni e Sanzioni” che menziona anche i medici sociali.
Altra disposizione normativa che include i medici sociali nel settore tecnico si ritrova nell’art. 44, comma 2, delle NOIF che recita: Ogni società ha l’obbligo di tesserare un Medico sociale responsabile sanitario, specialista in medicina dello sport, che in tale veste deve essere iscritto in apposito elenco presso il Settore Tecnico della F.I.G.C.
Da quanto sopra trova conferma l’erronea irrogazione, da parte del Giudice sportivo, della sanzione dell’inibizione a tempo prevista dall’art. 36, comma 2, per i dirigenti e per i soci e non soci di cui all’art. 2, comma 2, CGS, dovendo invece trovare corretta applicazione l’art. 36, comma 1, lett. a), CGS che commina ai calciatori e ai tecnici, come sanzione minima in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, la squalifica a tempo per quattro giornate.
La tipicità del comportamento ingiurioso e/o irriguardoso nei confronti del Direttore di gara per una sua decisione non condivisa rende, però, non applicabile l’art. 39, comma 2, CGS. Infatti, sul piano sanzionatorio essa ha la sua disciplina specifica ed esclusiva nell’art. 36, comma 1, CGS, come l’art. 35 la ha per le condotte violente. Le decisioni richiamate nel reclamo sono del tutto non conferenti: nella n. 234 del 2025 e nella n. 44 del 2020, il reclamo è stato respinto; nella n. 17 del 2025 sono state applicate solo le attenuanti. Il relativo motivo, pertanto, è da respingere.
Quanto all’applicabilità delle circostanze attenuanti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, chiesta nel reclamo, il Collegio osserva che il Direttore di gara rimanda nel suo referto al rapporto del primo assistente arbitro, il quale riporta che Al 10 del II tempo richiamavo l’attenzione del collega arbitro, in quanto il signor Viceconti Roberto, medico sociale della società Gelbison, dissentiva da una nostra decisione dicendo a voce elevata: andate a fare in culo. Pur trattandosi di un’espressione ingiuriosa, essa non era stata percepita dal Direttore di gara al quale, infatti, l’ha segnalata l’assistente dell’arbitro n. 1. Questa circostanza depone per una condotta meno grave rispetto a espressioni ingiuriose e/o irriguardose rivolte all’Arbitro e da questi percepite, manifestandosi come una reazione impulsiva che ne sminuisce la gravità. Il motivo va, quindi, accolto (si richiamano in proposito, fra le tante, le recenti decisioni di questa Sezione n. 45/CSA 2025-2026 e n. 0061/CSA 2025-2026).
In parziale accoglimento del reclamo, in conclusione, la sanzione applicata va rideterminata nella squalifica a tempo per tre giornate effettive di gara.
P.Q.M.
Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, ridetermina la sanzione nei confronti del Sig. Roberto Viceconti nella squalifica per 3 (tre) giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maurizio Nicolosi Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
