F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 78/TFN – SD del 16 Ottobre 2025 (motivazioni) – Filippo Cigaia – 218/TFN-SD

Decisione/0078/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0218/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente

Giammaria Camici – Componente

Valeria Ciervo - Componente (Relatore)

Andrea Fedeli – Componente

Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 7 ottobre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3726/666pf24- 25/GC/fm del 5 agosto 2025, depositato il 6 agosto 2025, nei confronti del sig. Filippo Cigaia, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto prot. 3726/666pf24-25/GC/fm del 5 agosto 2025, il Procuratore Federale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, il sig. Filippo Cigaia, all’epoca dei fatti Osservatore Arbitrale associato alla Sezione AIA di Treviso per rispondere:

- della violazione dell’art. 42, commi 1, 2 e 3 lett. i), per aver omesso di consegnare la relazione relativa alla visionatura della gara Futsal Vedelago – Union Ezzelina dell’11 ottobre 2024, nonostante i numerosi solleciti e le richieste ufficiali da parte della Sezione AIA di Treviso, ritardando tutte le attività dell’Organo Tecnico di appartenenza;

- della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale, per essere ascoltato, senza comunicare valide motivazioni, a seguito di due rituali convocazioni per le date del 7.3.2025 e del 14.3.2025.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine dalla segnalazione del Presidente della Sezione A.I.A. di Treviso, avente ad oggetto la mancata consegna da parte di un proprio associato, l’Osservatore Arbitrale sig. Filippo Cigaia, della relazione relativa alla visionatura della gara Futsal Vedelago - Union Ezzelina dell'11 ottobre 2024.

Successivamente alla notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini il deferito non faceva pervenire alcuna memoria difensiva né chiedeva di essere audito.

Durante l’espletamento della fase istruttoria, sono stati acquisiti vari atti e documenti, fra i quali: la segnalazione del Presidente della Sezione AIA di Treviso del 5.1.2025 avente ad oggetto la condotta dell’OA Filippo Cigaia, unitamente alle richieste ufficiali del 27.10.2024 e dell’8.11.2024 trasmesse all’associato tramite sinfonia4you e conseguente lettera di sospensione; il verbale di audizione del 3.3.2025 del sig. Calogero Castellino, Presidente della Sezione AIA di Treviso; gli screenshot dei messaggi trasmessi all’OA Filippo Cigaia, rimasti inevasi; i verbali di mancata comparizione del 7.3.2025 e del 14.3.2025.

Dagli atti è emerso che il sig. Filippo Cigaia non ha provveduto, nonostante i numerosi solleciti e le richieste ufficiali trasmesse dalla Sezione AIA di Treviso, a consegnare la relazione richiesta.

Anche in sede di audizione il sig. Calogero Castellino, Presidente della Sezione A.I.A. di Treviso, ha riferito: “ il nostro associato Filippo Cigaia, che svolgeva la funzione di osservatore arbitrale nella gara Futsal Vedelago - Union Ezzelina dell'11 ottobre 2024, dopo la partita in questione avrebbe dovuto consegnare e/o far pervenire la relativa relazione nel più breve tempo possibile. Tale compito tuttora non è stato assolto. Personalmente l’ho sollecitato a trasmettere la relazione varie volte senza ricevere mai risposta al numero 335.1748482. Il giorno 27 ottobre 2024 invio una confidenziale tramite il portale sinfonia 4You in cui gli chiedo in maniera ufficiale la relazione e gli do 7 giorni di tempo per ottemperare. Scaduti i sette giorni, senza avere riscontro, il 5 novembre 2024 l’ho contattato con un messaggio whatsapp: ” ciao pippo se mandi relazione entro sera se no domani sono costretto a sospenderti”. Lui legge il messaggio ma non risponde. Non ricevendo alcuna risposta il giorno 8 novembre sono costretto a sospenderlo, tramite il portale sinfonia 4You, fino al 5 gennaio 2025 per due mesi e cioè il massimo consentito”. Successivamente, anche le telefonate ed i numerosi messaggi inviati dallo stesso al sig. Filippo Cigaia, sono rimasti privi di riscontro.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l’udienza per il 7.10.2025. Nessuno si costituiva per il deferito né presentava memorie.

Il dibattimento

All’udienza del 7 ottobre 2025, tenutasi in modalità mista, hanno preso parte gli Avv.ti Alessandro D'Oria e Francesco Vignoli in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno è comparso per il deferito.

Ha preso la parola l'Avv. Francesco Vignoli, il quale dopo aver illustrato brevemente i contenuti dell'atto di deferimento, ha chiesto di irrogare al sig. Filippo Cigaia la sanzione di mesi 6 (sei) di sospensione.

La decisione

Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata la responsabilità del sig. Filippo Cigaia per aver omesso di consegnare la relazione concernente la visionatura della gara Futsal Vedelago – Union Ezzelina dell’11 ottobre 2024, nonostante i numerosi solleciti e le richieste ufficiali da parte della Sezione AIA di Treviso, ritardando in tal modo tutte le attività dell’Organo Tecnico di appartenenza, e ciò in violazione dell’art. 42, commi 1, 2 e 3 lett. i) secondo il quale gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi secondo i canoni della trasparenza, correttezza e probità.

In base a tali disposizioni, gli arbitri sono destinatari - come e più degli altri soggetti facenti parti dell’ordinamento sportivo - dell'obbligo del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento sportivo, che esigono correttezza, rettitudine e probità di ogni propria condotta (cfr. TFN, Sez. disciplinare Decisione/0018/TFNSD-2025-2026).

Gli stessi, oltre all’osservanza dello Statuto e delle norme federali, devono nello specifico, obbligatoriamente “ assolvere con tempestività e con la massima fedeltà al potere referendario ed alle eventuali richieste di integrazione” (art. 42 comma 3 lett. i).

Si aggiunga che nel caso di specie ricorre anche la reiterata violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, il sig. Cigaia, innanzi al collaboratore della Procura Federale, al fine di essere ascoltato, senza comunicare valide motivazioni, a seguito di due richieste di convocazione. Anche in questo caso la prova è documentale poiché, a seguito di rituali convocazioni, l’incolpato non si è mai presentato davanti agli organi di Giustizia Sportiva.

Va, pertanto, affermata la responsabilità del deferito per tutte le violazioni allo stesso ascritte.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Filippo Cigaia la sanzione di mesi 6 (sei) di sospensione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 7 ottobre 2025.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Valeria Ciervo                                                                   Carlo Sica

 

Depositato in data 16 ottobre 2025

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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