F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 95/TFN – SD del 17 Novembre 2025 (motivazioni) – Conzato – 73/TFNSD
Decisione/0095/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0073/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Amedeo Citarella - Presidente
Salvatore Accolla - Componente
Antonella Arpini - Componente
Gaetano Berretta - Componente
Gaia Golia - Componente (Relatore)
Ermando Bozza - Componente aggiunto
Claudio Sottoriva - Componente aggiunto
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 6 novembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 9454/1041pf24- 25/GC/gb depositato l’8 ottobre 2025 nei confronti del sig. Filippo Conzato, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale, con provvedimento prot. n. 9454/1041pf24 - 25/GC/gb dell’8 ottobre 2025, depositato in pari data, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, il sig. Filippo Conzato, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società Torino Football Club S.p.A. per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 25.03.2025 ed in occasione della gara Torino-Internacional, valida per gli ottavi di finale della “Viareggio Cup”, torneo internazionale giovanile riservato alla categoria Under 18, al 47’ del primo tempo rivolto la seguente espressione discriminatoria per motivi di razza/colore al sig. Kaua Da Silva Barbosa, calciatore n. 6 della società Internacional: “macaco”, che letteralmente nella lingua portoghese significa “ scimmia”.
La fase istruttoria
Il procedimento trae origine dalla segnalazione pervenuta alla Procura Federale a mezzo pec in data 12.04.2025 da parte del Comitato Regionale Toscana L.N.D., con cui veniva trasmesso il referto della gara Torino-Internacional del 25.03.2025 valida per gli ottavi di finale della “Viareggio Cup”, ed il successivo comunicato della Commissione disciplinare del torneo. Dagli atti pervenuti si evinceva che al minuto 45 del primo tempo della gara Torino-Internacional, sul risultato di 0-0 e a gioco fermo, il calciatore n. 6 dell’Internacional (Kauã DA SILVA BARBOSA) era stato espulso per aver colpito con un pugno il calciatore n. 7 del Torino (Filippo CONZATO) e che al minuto 45 + 2 del primo tempo la squadra dell’Internacional aveva lasciato volontariamente e definitivamente il terreno di gioco in segno di protesta comunicando all’arbitro di aver preso tale decisione in quanto CONZATO, prima di essere colpito con un pugno da BARBOSA, aveva rivolto a quest’ultimo per due volte l’epiteto “scimmia”.
In fase di indagini veniva, tra l’altro, acquisito il video del servizio televisivo “Presunto insulto razzista di giocatore del Toro: avversari abbandonano il campo” andato in onda il 26.03.2025 sul TGR Piemonte RAI 3, venivano auditi i tre ufficiali di gara (Bianchi, Diodati e Puvia), nonché il calciatore Filippo Conzato.
La Procura Federale, al termine dell’esperita istruttoria, in data 26.08.2025 disponeva l’archiviazione del procedimento per le seguenti ragioni: dalla visione del filmato emergeva che il presunto comportamento razzista poteva essersi verificato nei primi dieci secondi del 46° del primo tempo, allorquando il terzino sinistro BARBOSA e l’ala destra CONZATO si stavano contendendo il possesso del pallone, sul lato di campo opposto a quello delle panchine; in questa brevissima frazione di gara, infatti, non vi erano compagni di squadra (e perciò potenziali testimoni) vicini a BARBOSA e CONZATO, mentre il soggetto più vicino agli stessi era l’assistente arbitrale n. 2 PUVIA, che tuttavia in sede di audizione aveva affermato (come i suoi due colleghi) di non aver percepito alcuna offesa razzista, né di altro genere proferita dal CONZATO nei riguardi del BARBOSA. In data 05.08.2025 si era svolta l’audizione del calciatore CONZATO il quale aveva dichiarato che lui e BARBOSA avevano “battibeccato” più volte a gara in corso e precisato che tra il 45°e il 46°del primo tempo era avvenuto un acceso scontro verbale, in quanto pochi attimi prima BARBOSA l’aveva strattonato e colpito alla schiena durante un contrasto di gioco (l’aggressione fisica di BARBOSA a CONZATO era comprovata dal filmato). Una ventina di secondi dopo il direttore di gara aveva espulso BARBOSA per aver nuovamente colpito CONZATO con un pugno (questa volta a gioco fermo). All’atto dell’espulsione e avvalendosi del supporto linguistico di due suoi compagni di squadra, BARBOSA aveva rappresentava a BIANCHI che “in precedenza” CONZATO gli aveva proferito la parola “scimmia” o l’equivalente in inglese “monkey” o l’ulteriore equivalente in portoghese “macaco” (si rammenta che CONZATO è italo-brasiliano e parla il portoghese). CONZATO, nel corso dell’audizione, aveva negato sia di aver proferito nei confronti di BARBOSA le parole “scimmia”, “macaco” e “mono” oppure altri termini di analogo tenore, sia di avergli indirizzato un gesto riferibile al colore della sua pelle; aveva invece affermato di aver proferito nei confronti di BARBOSA le espressioni in portoghese “cala a boca” e “vai tomar no cu” in reazione all’aggressione verbale (“filho da puta”) e fisica (strattonata e colpo alla schiena) posta in essere da BARBOSA sul finire della loro lite (le espressioni “cala a boca” e “vai tomar no cu” significano sostanzialmente “stai zitto”/“chiudi la bocca” e “vaffanculo”/“vai a farti fottere” in italiano).
All’esito di tale attività inquirente, pertanto, la Procura Federale riteneva non raggiunta la prova, neanche con lo standard probatorio richiesto dalla giustizia sportiva, che il calciatore del Torino F.C. Filippo CONZATO avesse assunto una condotta discriminatoria nei confronti di Kauã BARBOSA DA SILVA, calciatore S.C. Internacional, in occasione della gara Torino- Internacional disputata il 25.03.2025 a Capezzano Pianore (LU) e valida per gli ottavi di finale del torneo internazionale Under 18 “Viareggio Cup”, e disponeva in data 25 agosto 2025 prot. 5917 l’archiviazione del procedimento.
Con prot. n. 6611 del 23 settembre 2025 la Procura Generale dello Sport del CONI trasmetteva alla Procura Federale FIGC una nota “Per le valutazioni di Codesta Procura Federale, anche ai sensi dell’art. 44, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva, si trasmette il riscontro pervenuto in data odierna (ns. prot. n. 6606) da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, in esito alla richiesta formulatale da questa Procura Generale dello Sport in data 19.09.2025 (ns. prot. n. 6544) e a seguito delle precedenti interlocuzioni con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca (ns. prot. n. 6031 del 02.09.2025 e ns. prot. n. 6543 del 19.09.2025), anch’esse in allegato” con allegati gli atti penali del fascicolo aperto presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze.
Nell’ambito del procedimento penale, sorto a seguito di querela presentata in data 25.03.2025 da Kauã DA SILVA BARBOSA, vi era il verbale di sommarie informazioni rese, quale persona informata sui fatti ex art. 351 c.p.p., dal cittadino brasiliano Rafael Lima Maia, soggetto non tesserato e presente alla gara come spettatore tra il pubblico sugli spalti, il quale aveva dichiarato: Verso le ore 15:15 ho visto e sentito il giocatore nr .7 del Torino che diceva al calciatore dell’Internacional la parola: “Macaco”, che tradotto in italiano significa scimmia. Dopo l’insulto razzista c’è stata molta confusione, io stavo assistendo dalla Tribuna, a pochi metri dal campo, ma comunque fuori dal terreno di gioco. Quando uno dei dirigenti dell’Internacional mi ha chiesto se avevo sentito l’insulto, ho risposto di sì, come in effetti è stato. Ho cercato di mediare e di far calmare i ragazzi in campo, dirigenti e responsabili della squadra Internacional che però si sentivano offesi e non se la sentivano di continuare a giocare, tant’è che tutta la squadra ha preso la decisione di lasciare il campo ed andare negli spogliatoi. Successivamente mi sono offerto per fare da traduttore ed accompagnare la persona che aveva ricevuto l'insulto ed uno dei suoi dirigenti in caserma per presentare la denuncia.”.
Ritenuto che tale dichiarazione, resa dal sig. Lima Maia, rappresentasse un elemento istruttorio acquisito, nuovo e sopravvenuto rispetto alla precedente indagine, idoneo a corroborare sotto il profilo fattuale l’effettiva sussistenza del comportamento discriminatorio imputabile al Conzato, la Procura Federale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 122, comma 4 del C.G.S., in data 25.09.2025, ha disposto la riapertura delle indagini del procedimento.
È seguita, pertanto, in data 26.09.2025 la notifica della Comunicazione di Chiusura Indagini ed in data 08.10.2025 la notifica del deferimento in oggetto al difensore costituito.
La fase predibattimentale
In vista della fissata udienza del 6 novembre 2025, il difensore dell’incolpato depositava, in data 3 novembre 2025, memoria difensiva con la quale eccepiva in via preliminare e pregiudiziale l’inammissibilità, l’improponibilità e l’improcedibilità del deferimento de quo, non sussistendo nuovi elementi di cui il Procuratore Federale non fosse a conoscenza all’epoca delle indagini sfociate nel provvedimento di archiviazione condiviso dalla Procura Generale, né circostanze nuove e idonee a provare la colpevolezza dell’incolpato (ex art. 122, comma 4, C.G.S.); in tal senso, eccezion fatta per le dichiarazioni rese in sede penale da Lima Maia, tutti gli altri elementi erano già in possesso degli organi federali.
Nel merito, la difesa del deferito ne chiedeva il proscioglimento in ragione della infondatezza degli addebiti mossi, oltre che per la mancanza dello standard probatorio minimo richiesto dalla giustizia sportiva. Evidenziava come il Conzato stesso fosse di nazionalità italo-brasiliana, in quanto la madre era brasiliana cresciuta a San Paolo, ed era stato a sua volta oggetto in passato di ripetute condotte discriminatorie; richiamava il contenuto delle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara sia dinanzi alla Procura Federale che dinanzi ai Carabinieri (in particolare il guardalinee Puvia che si trovava a pochi passi dai due giocatori al momento dello scontro), avendo questi dichiarato di non aver udito parole di matrice discriminatoria.
Quanto al verbale di sommarie informazioni rese da Rafael Lima Maia, ne sottolineava l’inattendibilità e l’incongruenza sotto molteplici profili. In particolare, le dichiarazioni provenivano da uno spettatore che aveva assistito alla partita dalla tribuna in mezzo ad altri tifosi, a metri di distanza dal campo e dai due giocatori al centro dei fatti, ben più lontano rispetto all’assistente arbitro Puvia ed ai calciatori schierati sul terreno di gioco. Inoltre, le immagini della partita (da pochi istanti prima dell’espulsione del Da Silva Barbosa e fino all’abbandono del campo da parte del Club brasiliano) dimostravano che nessuno spettatore aveva avuto accesso al terreno di gioco; che nessuno era intervenuto nella disputa per mediare e far calmare i giocatori (circostanza che laddove avvenuta sarebbe comunque emersa dai referti e dalle dichiarazioni dei tre Ufficiali di gara); che nessun dirigente dell’International si era avvicinato agli spalti per chiedere agli spettatori se avessero sentito l’insulto.
Concludeva per il proscioglimento in ragione della mancanza di un quadro probatorio univoco e concordante, non potendosi ritenere raggiunto nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza dei fatti contestati.
Il dibattimento
All’udienza del 06.11.2025 svoltasi in videoconferenza, giusto il Decreto della Presidenza di questo Tribunale del 1° luglio 2025, risultavano presenti in collegamento da remoto l’Avv. D’Oria, in rappresentanza della Procura Federale, gli Avv.ti Pandolfi e Chiacchio, in difesa del sig. Filippo Conzato, quest'ultimo presente anche personalmente.
Il Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola all'Avv. D’Oria, il quale si riportava ai contenuti dell'atto di deferimento e, in replica alle memorie della difesa, sottolineava che la riapertura del fascicolo era avvenuta a seguito di nuove evidenze probatorie emerse in sede penale. Concludeva chiedendo irrogarsi nei confronti del sig. Conzato la sanzione di giornate 10 (dieci) di squalifica.
L'Avv. Pandolfi, richiamava le difense svolte in memoria e, in particolare, evidenziava la palese insussistenza ed infondatezza degli addebiti mossi dalla Procura Federale al sig. Conzato. Concludeva, quindi, chiedendo il proscioglimento del proprio assistito. Interveniva il sig. Conzato, il quale dichiarava di non aver mai pronunciato le espressioni ascrittegli.
La decisione
L’eccezione preliminare di inammissibilità, improponibilità e improcedibilità del deferimento per insussistenza di elementi nuovi ex art. 122, comma 4, CGS è infondata.
La norma, infatti, prevede che “4. Dopo il provvedimento di archiviazione, la riapertura delle indagini può essere disposta d’ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti di cui il Procuratore federale non era a conoscenza e che, anche unitamente a quanto già raccolto, si ritengano idonei a provare la colpevolezza dell'incolpato”, e, in tal senso, la dichiarazione resa dal sig. Lima Maia nell’ambito del procedimento penale pendente presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, pervenuta successivamente al provvedimento di archiviazione, rappresenta certamente una circostanza nuova tale da giustificare la riapertura delle indagini da parte del Procuratore Federale.
Nel merito, tuttavia, ritiene il Collegio che il sig. Conzato Filippo debba essere prosciolto dagli addebiti ascrittigli, stante il mancato raggiungimento dello standard probatorio richiesto.
Nel condividere pienamente l’iter motivazionale che ha determinato la Procura Federale e la Procura Generale, al termine dell’esperita istruttoria, a disporre l’archiviazione del procedimento in data 26.08.2025, è necessario analizzare in questa sede la rilevanza degli elementi fattuali ulteriori, subentrati successivamente, con riferimento alle circostanze del caso concreto, se tali da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata.
Orbene, nel caso di specie, la dichiarazione resa dal Lima Maia non appare sufficiente a confermare la ricostruzione dei fatti fornita dal Da Silva Barbosa e che non ha trovato ulteriori riscontri nel corso delle indagini. Le immagini di gara versate in atti, riprese dagli spalti, dimostrano inequivocabilmente che, al momento dello scontro tra i due giocatori Barbosa e Conzato, non vi erano compagni di squadra nei pressi e che il soggetto più vicino agli stessi era l’assistente arbitrale Puvia il quale in sede di audizione ha affermato (come i suoi due colleghi) di non aver percepito alcuna offesa razzista, né di altro genere. Dalle medesime immagini si devono trarre ulteriori elementi valutativi: il campo di gioco era recintato da una rete metallica, la distanza degli spettatori dai giocatori al momento del fatto contestato non era di pochi metri e l’audio della ripresa rileva un considerevole rumore di sottofondo dato dalle grida dei giocatori in campo e dal vociare degli spalti. Inserito in tale contesto fattuale, quanto dichiarato da Rafael Lima Maia non trova alcuna conferma, ossia in particolare quando dichiara: “Verso le ore 15:15 ho visto e sentito il giocatore nr .7 del Torino che diceva al calciatore dell’Internacional la parola: “Macaco”, che tradotto in italiano significa scimmia. Dopo l’insulto razzista c’è stata molta confusione, io stavo assistendo dalla Tribuna, a pochi metri dal campo, ma comunque fuori dal terreno di gioco. Quando uno dei dirigenti dell’Internacional mi ha chiesto se avevo sentito l’insulto, ho risposto di sì, come in effetti è stato. Ho cercato di mediare e di far calmare i ragazzi in campo, dirigenti e responsabili della squadra Internacional che però si sentivano offesi e non se la sentivano di continuare a giocare, tant’è che tutta la squadra ha preso la decisione di lasciare il campo ed andare negli spogliatoi”. La distanza considerevole degli spalti dai giocatori coinvolti rende, infatti, difficile ed incerta la percezione delle parole che questi si sono scambiati, salvo immaginare che l’insulto sia stato proferito con tono di voce talmente elevato da raggiungere gli spettatori e, in tal caso, inevitabilmente l’assistente arbitrale Puvia ben più vicino o altri soggetti in campo. Tanto basterebbe a ritenere le dichiarazioni di Lima Maia sfornite di quel grado minimo di affidabilità e di certezza tale da raggiungere lo standard probatorio richiesto per provare la condotta illecita; tuttavia, per completezza argomentativa, si deve sottolineare anche che le immagini non confermano l’avvicinamento agli spalti di qualcuno alzatosi dalle panchine delle squadre nell’immediatezza dei fatti per chiedere conferma dell’accaduto, né tantomeno che qualcuno dagli spalti abbia varcato la recinzione e sia entrato in campo inserendosi nella mischia dei giocatori alla presenza dei tre assistenti di gara.
Appare evidente, allora, che le dichiarazioni del soggetto offeso, espulso dall’arbitro per aver posto in essere ripetute condotte violente ai danni del deferito, in assenza di ulteriori riscontri attendibili che confermino la ricostruzione fornita, in un quadro probatorio complessivo estremamente incerto (come rilevato nella condivisibile motivazione dell’archiviazione), non risultano sufficienti a provare la gravissima condotta illecita contestata e che, proprio in ragione della sua gravità, risulta meritevole di un accertamento ancor più rigoroso. Infatti, il quid novi che ha portato alla riapertura delle indagini appare gravemente carente di certezza ed attendibilità e, pertanto, inidoneo a sostenere un giudizio di responsabilità seppur nei più ampi margini consentiti dall’ordinamento sportivo “assimilabili alla logica – fatta propria dal processo civile e da quello amministrativo – del “più probabile che non”, rispetto a cui il giudizio può essere integrato da dati di comune esperienza” (cfr. CFA, Sez. Unite, n. 34/2024- 2025).
Il sistema delineato dal vigente codice di giustizia sportiva della FIGC intende, infatti, realizzare un ragionevole equilibrio tra l’esigenza di garantire i fondamentali diritti di difesa delle parti, la certezza delle situazioni giuridiche e la finalità di accertare gli illeciti considerati più rilevanti per l’ordinamento. Gli indizi raccolti, pertanto, secondo i principi generali che sottendono al valore della prova indiziaria, devono essere gravi, precisi e concordanti. Come precisato dalla giurisprudenza penale, gli indizi devono corrispondere a dati di fatto certi – e pertanto non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza – e devono essere gravi, cioè in grado di esprimere una elevata probabilità di derivazione dal fatto noto a quello ignoto, precisi e cioè non equivoci e concordanti, cioè, convergenti verso l’unico risultato. La giurisprudenza federale ha quindi evidenziato che tale grado di preponderante certezza (sia pure inferiore rispetto allo standard dell’ambito penale) deve essere pur sempre conseguito sulla base di un quadro indiziario idoneo a fondare un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata, e cioè corrispondente a dati di fatto certi e pertanto non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza (cfr. per tutte CFA, Sez. Unite, n. 126/2023-2024).
Più in particolare, la giustizia federale, ha chiarito che “ in tema di responsabilità disciplinare assume rilievo preponderante l’apprezzamento svolto dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto, quali emergono dalla ricostruzione documentale e dai mezzi di prova acquisiti nel loro complesso. Ne deriva che non può essere privilegiata una lettura atomistica degli elementi probatori acquisiti, che meritano, invece, di essere valutati nella loro coesistenza e capacità cumulativa di concorrere a formare il convincimento del Collegio giudicante (cfr. Corte federale d’appello, Sezione I, decisione n. 14/CFA/2020-2021; Sezioni unite, decisione n. 105/CFA/2020-2021). Sebbene alcune dichiarazioni, valutate autonomamente, potrebbero costituire una semiplena probatio (perché relative a fatti appresi de relato ovvero rese dal medesimo soggetto offeso), le stesse, nel loro complesso, anche attraverso l’integrazione tra le circostanze apprese direttamente e le altre apprese de relato, possono restituire un quadro probatorio contraddistinto non solo dalla piena concordanza su identiche circostanze fattuali ma anche dall’assenza di elementi che possano far dubitare della sincerità e buona fede dei dichiaranti” (cfr. Corte federale di appello, SS.UU., n. 64/CFA/2021-2022)” (Sezioni Unite, decisione n. 0015/CFA/2023-2024).
Applicando al caso in esame le richiamate coordinate ermeneutiche, non appare possibile tratteggiare una ricostruzione univoca degli accadimenti; il Collegio ritiene, pertanto, che gli indizi di colpevolezza come emersi dai documenti di causa, non presentino un grado di univocità e significatività idoneo a fondare un giudizio di responsabilità personale del deferito.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Filippo Conzato.
Così deciso nella Camera di consiglio del 6 novembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Gaia Golia Amedeo Citarella
Depositato in data 17 novembre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
