F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 96/TFN – SD del 18 Novembre 2025 (motivazioni) – Oreste Cavaliere e società ASD AVC Vogherese 1919 – 79/TFNSD

Decisione/0096/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0079/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Ignazio Castellucci - Componente

Andrea Fedeli - Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Angelo Venturini - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 13 novembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 10172/243pf25- 26/GC/gb del 15 ottobre 2025, depositato il 16 ottobre 2025, nei confronti del sig. Oreste Cavaliere nonché della società ASD AVC Vogherese 1919, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, nell’ambito dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare iscritto nel registro dei procedimenti al n. 243 pf 25-26, contestava a carico:

- del sig. Oreste CAVALIERE, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto Presidente con poteri di rappresentanza della società A.S.D. AVC VOGHERESE 1919, la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del C.G.S., per aver lo stesso, al termine della gara VOGHERESE vs FOLGORE CARATESE disputata in data 24/09/2025 e valevole per la 4^ giornata del Procura Federale Campionato Nazionale Serie D Gruppo B della corrente stagione sportiva, nel corso di una intervista post gara concessa all’emittente televisiva BE.PI. espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, della terna arbitrale (composta dai signori A.E. B.SACCA’ della Sez. AIA di MESSINA, A.E. S.YU della Sez. AIA di TREVISO e A.E. D.PUGGINA della Sez. AIA di ESTE) che ebbe a dirigere l’incontro de quo, sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa mediante le seguenti frasi ed espressioni: <… Il problema di oggi è che a Voghera per l’ennesima volta non mandano una terna arbitrale mandano tre imbecilli () perché purtroppo devo dire la terna di oggi è una terna di ragazzi maleducati … sono i primi a far sì che gli animi si surriscaldino … poi al momento in cui vai anche a chiedere spiegazioni fanno anche i fenomeni e soprattutto sono dei maleducati, … fanno i fenomeni e sono maleducati … oggi voglio sottolineare la maleducazione delle tre persone che sono arrivate qua non li posso neanche chiamare arbitri tre persone io li ho chiamati, tre imbecilli perché non mi viene altro termine (...)> (dal minuto 0:01 al minuto 02:18 della registrazione audio/video in atti);

- la società A.S.D. AVC VOGHERESE 1919 , a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 e 23 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva del sopra descritto comportamento posto in essere dal sig. Oreste CAVALIERE, quale all’epoca dei fatti Presidente con poteri di firma e rappresentanza della Società.

La fase istruttoria

La Procura Federale avviava il procedimento sulla base della segnalazione trasmessa alla stessa in data 26.09.2025 dalla Segreteria della L.N.D. nella quale si evidenziava una intervista dal contenuto ritenuto offensivo resa dal sig. Oreste Cavaliere, Presidente della A.S.D. AVC VOGHERESE 1919, alla emittente televisiva Be.Pi.

In particolare, successivamente allo svolgimento della gara VOGHERESE vs FOLGORE CARATESE disputata in data 24/09/2025 e valevole per la 4^giornata del Campionato Nazionale Serie D Gruppo B della corrente stagione sportiva, nel corso di una intervista concessa alla ridetta emittente locale, il sig. Oreste CAVALIERE, all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della società A.S.D. AVC VOGHERESE 1919, ad avviso della Procura esprimeva pubblicamente giudizi lesivi sia della terna arbitrale (composta dai signori A.E. B.SACCA’ della Sez. AIA di MESSINA, A.E. S.YU della Sez. AIA di TREVISO e A.E. D.PUGGINA della Sez. AIA di ESTE) che dirigeva l’incontro suddetto, sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso attraverso l’utilizzo delle parole testualmente riportate nel predetto capo di incolpazione.

Tali parole, ad avviso della Procura, integravano la fattispecie disciplinarmente rilevante di cui all’art. 23 del CGS appalesandosi all’evidenza come, non soltanto, obiettivamente sconvenienti, inopportune e offensive in quanto tali da ledere direttamente il prestigio e la reputazione propri, tanto, della terna arbitrale, quanto, di riflesso e in conseguenza, della intera classe arbitrale revocando in dubbio il rispetto e l’ossequio dovuti a chi sui campi di calcio rappresenta l’Istituzione federale facendosi custode e garante dell’osservanza di quelle regole che disciplinano l’esercizio e la pratica del giuoco del calcio, siccome travalicanti qualsivoglia pur legittimo esercizio di critica e diritto di opinione inteso quest’ultimo come possibilità di liberamente manifestare il proprio pensiero in qualsiasi forma e con qualunque mezzo.

Non solo, sempre ad avviso della Procura, tali parole comportavano anche una evidente compromissione di quegli specifici doveri che fanno capo agli associati, ovverosia, di quelle regole comportamentali richiamate dal principio di lealtà, probità e correttezza dell’art. 4 co. 1 del C.G.S, nella considerazione che detto principio rappresenta un canone generale di comportamento in sé specifico, tale da costituire in caso di sua violazione fattispecie disciplinarmente rilevante anche in via autonoma.

Esaminata l’attività istruttoria, tra cui anche il file audio delle dichiarazioni rese dal deferito Cavaliere alla emittente locale Be.Pi. la Procura riteneva, dunque, che gli incolpati fossero responsabili delle violazioni prima riportate e li deferiva a questo Tribunale.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava quindi l’udienza di discussione del 13 novembre 2025.

Il dibattimento

All’udienza del 13 novembre 2025 partecipava l’avv. Debora Bondoni per la Procura Federale, mentre nessuno è comparso per i deferiti.

La Procura Federale, nel riportarsi integralmente all’atto di deferimento, chiedeva l’accoglimento dello stesso, con condanna del sig. Cavaliere all’inibizione di 60 giorni (sessanta) e della società all’ammenda di euro 900,00 (novecento/00).

La decisione

I fatti oggetto del deferimento risultano ad avviso del Tribunale incontestabilmente provati.

Invero, dalla registrazione in atti emerge chiaramente che il sig. Cavaliere ha pronunciato le seguenti parole, riportate nel deferimento: “<… Il problema di oggi è che a Voghera per l’ennesima volta non mandano una terna arbitrale mandano tre imbecilli () perché purtroppo devo dire la terna di oggi è una terna di ragazzi maleducati … sono i primi a far sì che gli animi si surriscaldino … poi al momento in cui vai anche a chiedere spiegazioni fanno anche i fenomeni e soprattutto sono dei maleducati,… fanno i fenomeni e sono maleducati … oggi voglio sottolineare la maleducazione delle tre persone che sono arrivate qua non li posso neanche chiamare arbitri tre persone io li ho chiamati, tre imbecilli perché non mi viene altro termine”.

Ad avviso del Tribunale l’aver apostrofato la terna arbitrale, per ben due volte, con il termine imbecille”, oltre ad aver utilizzato nei confronti degli arbitri gli aggettivi “ maleducati” e “ fenomeni” già di per sé irrispettosi, costituisce un comportamento chiaramente esondante dal legittimo diritto di critica, sia perché esprimente un giudizio irriguardoso nei confronti degli arbitri quali persone fisiche sia perché in sé, anche qualora l’espressione fosse stata diretta a giudicare il loro operato anziché la loro persona, di natura di tutta all’evidenza offensiva e irriguardosa, e come tale travalicante il diritto di manifestare il proprio libero pensiero.

Come correttamente osserva la Procura, la parola “ imbecille”, stante il suo inequivoco significato di derisione e dileggio, si dimostra, invero, atta a ledere la reputazione acquisita nella dimensione istituzionale e di vita dei soggetti destinatari delle stesse, per risolversi in un gratuito argumentum ad hominem”, lesivo anche della stessa istituzione arbitrale, in tal modo finendo per travalicare il limite della critica consentita e della continenza verbale; e ciò vieppiù in un contesto sportivo, che informa in modo ancor più stringente il diritto alla libera manifestazione del pensiero anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati.

Il termine imbecille”, stante quanto sopra osservato, viola tanto la disposizione specifica dell’art. 23, sul divieto di rendere dichiarazioni lesiva, come anche l’art. 4 del C.G.S., sul dovere di correttezza e probità, cui debbono attenersi tutti gli appartenenti all’ordinamento sportivo.

Accertata la responsabilità del deferito persona fisica, deve ritenersi sussistere anche la responsabilità della società Vogherese in considerazione del ruolo rivestito nell’ambito della medesima dal deferito.

In ordine al quantum della sanzione il Tribunale, esaminati i fatti, ritiene congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Oreste Cavaliere, giorni 60 (sessanta) di inibizione;

- alla società ASD AVC Vogherese1919, euro 900,00 (novecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 13 novembre 2025.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Angelo Venturini                                                                  Carlo Sica

 

Depositato in data 18 novembre 2025

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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