F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 113/TFN – SD del 9 Dicembre 2025 (motivazioni) – Stefano Bisogno, ASD Vis Mediterranea Soccer – 99/TFNSD

Decisione/0113/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0099/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella - Vice Presidente

Gaetano Berretta - Componente

Gianfranco Marcello - Componente (Relatore)

Francesca Paola Rinaldi - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 4 dicembre 2025, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 12189/1189pf24-25 GC/PM/mg del 6 novembre 2025, depositato il 7 novembre 2025, nei confronti del sig. Stefano Bisogno nonché della società ASD Vis Mediterranea Soccer, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con provvedimento n. 12189/1189pf24-25/GC/PM/mg del 6 novembre 2025  ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il sig. Stefano Bisogno all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vis Mediterranea Soccer per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 31, comma 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF per non avere provveduto, nei termini ivi previsti, al pagamento di quanto dovuto alle calciatrici sigg.re Alessandra Panarello e Klai Yasmine Rania, in forza dei lodi irrituali resi dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. e dal Collegio Arbitrale Divisione Serie B Femminile, notificati alla parti in data 21.3.2025 e 3.7.2025 a seguito delle vertenze n. 225-2024/2025 e n. 2264/24-25, sui ricorsi proposti dalle calciatrici sigg.re Alessandra Panarello e Klai Yasmine Rania;

- la Società S.D. Vis Mediterranea Soccer, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per quanto ascritto al sig. Stefano Bisogno all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della predetta società.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine da due diverse segnalazioni trasmesse alla Procura Federale a mezzo pec in data 28.4.2025 e 7.8.2025, con le quali veniva comunicato che la società A.S.D. Vis Mediterranea Soccer:

-a) non aveva provveduto al pagamento dell’importo dovuto alla calciatrice Alessandra Panarello, entro i termini previsti dal Lodo Arbitrale Irrituale del Collegio L.N.D. – A.I.C., emesso in data 21.3.2025, e notificato in data 21.3.2025, il quale prevedeva il pagamento della somma di 586,00, oltre accessori e spese;

b) nonché non aveva provveduto al pagamento dell’importo dovuto alla calciatrice Klai Yasmine Rania entro i termini previsti dal Lodo Arbitrale Irrituale del Collegio Arbitrale Divisione Serie B Femminile L.N.D. – A.I.C., emesso in data 1.7.2025, e notificato in data 3.7.2025, il quale prevedeva il pagamento della somma di 680,70, oltre accessori e spese.

Nel corso dell’attività istruttoria venivano acquisiti vari documenti, tra i quali:

-segnalazione pervenuta in data 28.4.2025 con la quale è stato comunicato che la società ASD Vis Mediterranea Soccer non aveva provveduto al pagamento, entro il termine normativamente previsto di giorni trenta, degli importi spettanti alla calciatrice sig.ra Alessandra Panarello, in forza del lodo Arbitrale Irrituale reso dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. del 21.3.2025( vertenza n. 225 – 2024/25) notificato alla parti in pari data;

-segnalazione integrativa pervenuta in data 7.8.2025 con la quale è stato comunicato che la società ASD Vis Mediterranea Soccer non aveva provveduto al pagamento, entro il termine previsto di giorni trenta, degli importi spettanti alla calciatrice sig.ra Klai Yasmine Rania, in forza del lodo Arbitrale Irrituale reso dal Collegio Arbitrale Divisione Serie B Femminile dell’1.7.2025 (vertenza n. 22640/24-25) notificato alle parti in data 3.7.2025;

- foglio censimento della società ASD Mediterranea Soccer per la stagione sportiva 2024-2025;

- organigramma della società ASD Vis Mediterranea Soccer relativo alla stagione sportiva 2024-2025,

- lodo arbitrale irrituale del Collegio L.N.D. – A.I.C. del 21.3.2025 (vertenza n. 225 – 2024/25) e relative ricevute pec di avvenuta notifica;

- lodo arbitrale irrituale ed immediatamente esecutivo del Collegio Arbitrale Divisione Serie B Femminile dell’1.7.2025 (vertenza n. 2264/24-25) e relative ricevute pec di avvenuta notifica.

All’esito della attività di indagine, la Procura Federale notificava la Comunicazione di Conclusione delle Indagini contestando:

-al sig. Stefano Bisogno, all’epoca dei fatti Presidente, dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vis Mediterranea Soccer, la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 31, comma 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF per non avere provveduto, nei termini ivi previsti, al pagamento di quanto dovuto alle calciatrici sigg.re Alessandra Panarello e Klai Yasmine Rania, in forza dei lodi irrituali resi dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. e dal Collegio Arbitrale Divisione Serie B Femminile, notificati alla parti in data 21.3.2025 e 3.7.2025 a seguito delle vertenze n. 225-2024/2025 e n. 2264/24-25, sui ricorsi proposti dalle calciatrici sigg.re Alessandra Panarello e Klai Yasmine Rania;

-alla società A.S.D. Vis Mediterranea Soccer, la  responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per quanto ascritto al sig. Stefano Bisogno all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della predetta società.

A seguito della Comunicazione delle Conclusioni delle Indagini, nessuna attività difensiva è stata svolta dai soggetti indagati. La Procura Federale, considerato documentalmente provato il mancato rispetto del temine di trenta giorni per l’esecuzione del pagamento, come prescritto dall’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF procedeva ad emettere atto di deferimento.

La fase predibattimentale

Il Presidente  del Tribunale Federale Nazionale fissava quindi per la discussione l’udienza del  4 dicembre 2025. Non sono pervenute memorie difensive dai deferiti.

Il dibattimento

All’udienza del 4 dicembre 2025 è comparso l’avv. Maurizio Gentile, in rappresentanza della Procura Federale, il quale si è riportato all’atto di deferimento ed ha concluso  chiedendo l’irrogazione  nei confronti del sig. Stefano Bisogno della sanzione di mesi dodici di inibizione, e nei confronti della società A.S.D. Vis Mediterranea  Soccer punti due di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile.

Nessuno è comparso in rappresentanza dei deferiti

La decisione

Dal compendio probatorio acquisito è emerso, per tabulas, che la società A.S.D. Vis Mediterranea Soccer non ha  provveduto al pagamento dell’importo dovuto alla calciatrice Alessandra Panarello, entro i termini previsti dal Lodo Arbitrale Irrituale del Collegio L.N.D. – A.I.C., emesso in data 21.3.2025, e regolarmente notificato in data 21.3.2025, il quale prevedeva il pagamento della somma di 586,00, oltre accessori e spese.

Inoltre la medesima Società si è resa inadempiente anche nei confronti della calciatrice Klai Yasmine Rania, omettendo di provvedere, entro i termini previsti, al pagamento dell’importo dovuto dal Lodo Arbitrale Irrituale del Collegio Arbitrale Divisione Serie B Femminile L.N.D. – A.I.C.,  emesso in data 1.7.2025 e notificato in data 3.7.2025,il quale prevedeva il pagamento della somma di 680,70, oltre accessori e spese.

Il  mancato pagamento delle somme dovute alle calciatrici per effetto dei citati e rispettivi Lodi Arbitrali integra la violazione dell’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF secondo il quale il pagamento ai calciatori/calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società L.N.D. di somme accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso infruttuosamente tale termine si applica la sanzione di cui all’art. 31, comma 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, il cui accertamento comporta la responsabilità diretta della società, ex art 6, comma 1, CGS e l’applicazione nei suoi confronti della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica ( art. 31, comma 6, CGS), nonchè la responsabilità diretta del Presidente della società dotato di poteri di rappresentanza  all’epoca dei fatti per inosservanza dell’art. 4, comma 1, CGS e dell’art. 31, comma 7, CGS.

Ne consegue, alla luce di quanto sopra, acclarata la responsabilità degli odierni deferiti.

Il Tribunale Federale Nazionale ritiene congruo irrogare la sanzione dell’inibizione di mesi  10 (dieci) a carico del sig. Stefano Bisogno e la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) nei confronti della società A.S.D. Vis Mediterranea Soccer, da scontare nella prima  stagione sportiva utile.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Stefano Bisogno, mesi 10 (dieci) di inibizione;

- alla società ASD Vis Mediterranea Soccer, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile.

Così deciso nella Camera di consiglio del 4 dicembre 2025.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Gianfranco Marcello                                                          Carlo Sica

  

Depositato in data 9 dicembre 2025

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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