CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 75 del 03/11/2025 – omissis / Federazione Italiana Rugby

Decisione n. 75

 

Anno 2025

IL COLLEGIO DI GARANZIA

QUARTA SEZIONE

composta da

Dante D’Alessio - Presidente

Giovanni Iannini - Relatore

Wally Ferrante

Lucio Giacomardo

Mario Serio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 56/2025, presentato, in data 21 luglio 2025, dal sig. [omissis], elettivamente domiciliato in Mogliano Veneto, via Matteotti, n. 20/a, presso lo studio dell’avv. Alessandro Michielan, che lo rappresenta e difende.

contro

la Federazione Italiana Rugby (FIR), in persona del Presidente in carica, non costituitasi in giudizio,

la Procura Federale della FIR, in persona del Procuratore Federale pro tempore, avv. prof. Fabio Pennisi,

nonché nei confronti

della Procura Generale dello Sport presso il CONI,

avverso

la decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Rugby n. 06/s.s.2024-2025, emessa in data 20 giugno 2025 e pubblicata in data 23 giugno 2025, che, nel respingere il reclamo proposto dal suddetto ricorrente, ha confermato la decisione del Tribunale Federale FIR n. 11/s.s. 2024-2025, emessa in data 6-13 maggio 2025, con la quale è stata inflitta, a carico del sig. [omissis], la sanzione disciplinare di mesi 6 di interdizione, per la violazione di cui agli artt. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI e 20.1 e 21.1 del Regolamento di Giustizia FIR.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nella udienza del 23 settembre 2025, il difensore della parte ricorrente - sig. [omissis] - avv. Alessandro Michielan; il Sostituto Procuratore Federale della FIR, avv. Matteo Nuzzo, per la resistente Procura Federale della FIR, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Alessandra Flamminii Minuto, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, cons. Giovanni Iannini.

Ritenuto in fatto

1.         - I fatti alla base della sanzione disciplinare oggetto del presente giudizio si sono svolti nel corso dell’udienza del 28 gennaio 2025, innanzi alla Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Rugby (in prosieguo anche FIR), nell’ambito di procedimento disciplinare PF 2024/010 a carico dell’odierno ricorrente, sig. [omissis].

Il [omissis] ha affermato, nel corso dell’udienza, che il procedimento disciplinare PF 2024/010 “...è stato avviato in mala fede allo scopo di escluderlo dalla imminente competizione quale candidato Consigliere Federale nelle elezioni tenutesi nel mese di settembre a Bologna”.

L’odierno ricorrente ha inteso fare riferimento alla posizione dell’avv. [omissis], dell’Ufficio della Procura, che aveva operato anche nella Commissione Verifica Poteri che aveva esaminato le candidature alle cariche federali in vista dell’assemblea di Bologna.

2.         - Il 21 febbraio 2025, il Procuratore Federale FIR ha disposto l’apertura di un nuovo procedimento disciplinare per tale dichiarazione resa in udienza, chiedendo l’affiancamento di un Procuratore Nazionale dello Sport, per il coinvolgimento nella vicenda di un membro della Procura Federale.

La Procura Federale ha, quindi, rilevato la violazione dei doveri di lealtà, correttezza, probità in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva, di cui all’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e all’art. 20.1 del Regolamento di Giustizia, nonché la violazione del divieto di cui all’art.

21.1 del Regolamento di Giustizia.

3.         - Il Tribunale Federale ha fissato l’udienza per il 6 maggio 2025.

3.1.      - Il [omissis] non si è costituito in giudizio, ma, in data 5 maggio 2025, ha inviato una comunicazione a mezzo PEC con la quale ha chiesto il differimento dell’udienza per impedimento del proprio difensore e si è, inoltre, dichiarato disponibile a partecipare personalmente.

Con la stessa comunicazione l’odierno ricorrente ha chiesto l’archiviazione del procedimento e, fatta una premessa in relazione ai fatti che hanno dato origine al procedimento disciplinare PF 2024/010, ha, altresì, riferito un episodio verificatosi in occasione della prima udienza del 20 dicembre 2024 innanzi alla Corte Federale d’Appello, che avrebbe visto come protagonista l’avv. [omissis], nella qualità di Procuratore Aggiunto. In particolare, il [omissis] ha evidenziato che: “Sempre nel corso della medesima udienza, l’Avv. [omissis] mi ha rivolto pubblicamente la seguente espressione: “Quei sorrisini tienili in Nord Italia!”. Tale affermazione, oltre a essere oggettivamente irriguardosa, si connota per un’inaccettabile valenza territoriale e discriminatoria. Considerata la mia provenienza da Treviso (città, peraltro, del Presidente Federale Duodo e del Ministro della Giustizia On. Carlo Nordio) tale esternazione appare ancor più grave e lesiva non solo della mia persona, ma anche delle Istituzioni e della imparzialità che devono caratterizzare l’azione degli organi della giustizia”.

Il [omissis] ha, quindi, chiesto l’acquisizione di copia integrale della registrazione dell’udienza.

3.2.      - Il Tribunale, con decisione del 13 maggio 2025, ha respinto, innanzi tutto, l’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, rilevando che l’incolpato non si era costituito in giudizio, con la conseguenza che non poteva invocare alcun impedimento, non avendo nominato alcun difensore.

Il Tribunale ha, inoltre, rilevato che l’incolpato non è comparso all’udienza, nonostante sia stato garantito anche un collegamento telematico a mezzo Teams.

Lo stesso Tribunale, ricostruiti i fatti oggetto di giudizio, ha ritenuto che la frase pronunciata dal [omissis] fosse oggettivamente ingiuriosa e non finalizzata a esercitare il legittimo diritto di difesa, bensì, a “togliersi un sassolino dalla scarpa” nei confronti del Procuratore Federale.

Nella decisione è stato richiamato l’art. 598 c.p. (offese in scritti e discorsi pronunciate dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative), ma ne è stata esclusa la rilevanza, in quanto, secondo l’orientamento  della  Cassazione,  le  offese  devono  essere  funzionali  alle  argomentazioni  a sostegno delle tesi o all’accoglimento della domanda. Le affermazioni del [omissis] sarebbero state del tutto gratuite, giacché, tra l’altro, egli aveva già partecipato alle elezioni federali. L’Organo  federale  ha,  quindi,  ritenuto  la  responsabilità  del  [omissis],  come  da  capo  di incolpazione, e ne ha disposta la condanna alla sanzione di mesi 6 di interdizione, per violazione dell’art.  2  del  Codice  di  Comportamento  Sportivo  del  CONI  e  degli  artt.  20.1  e  21.1  del Regolamento di Giustizia.

4.         - Il [omissis] ha proposto reclamo alla Corte d’Appello Federale avverso la decisione del Tribunale Federale.

4.1.      - Con il primo motivo, ha dedotto la nullità della decisione per violazione dell’art. 73 del Regolamento di Giustizia, non essendo state garantite ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.

Il Tribunale avrebbe del tutto trascurato le difese dell’incolpato, esposte nella PEC del 5 maggio 2025 e omesso di istruire il processo con l’acquisizione della documentazione offerta, essendosi limitato a prendere in considerazione la sola documentazione offerta come prova dalla Procura Federale.

Il comportamento dell’incolpato si sarebbe dovuto considerare quale fattispecie tipica di diffamazione, con la conseguenza che si sarebbe dovuta prendere in considerazione, secondo quanto rappresentato nella PEC del 5 maggio 2025, anche l’esimente della provocazione, ai sensi dell’art. 599 c.p. e non solo quella di cui all’art. 598 c.p.

Con evidente disparità di trattamento, in occasione dell’udienza del 6 maggio 2025, sarebbe stato accordato un rinvio al rappresentante della Procura, mentre sarebbe stato negato il rinvio richiesto con la PEC del 5 maggio 2025.

Con il secondo motivo il reclamante, alla luce di quanto rappresentato nella più volte richiamata comunicazione del 5 maggio 2025, ha affermato l’insussistenza di profili di responsabilità, per la presenza dell’esimente della provocazione, ai sensi dell’art. 599 c.p.

Il reclamante ha formulato istanza istruttoria, chiedendo l’ammissione di prova testimoniale, indicando come testi i componenti della Corte Federale d’Appello nell’udienza del 20 dicembre 2024 e formulando il seguente capitolo di prova: “vero che durante la trattazione orale della succitata udienza del 20.12.2024, avente ad oggetto il procedimento disciplinare n. PF 2024/010, il Procuratore Aggiunto Avv. [omissis], dopo aver sollevato questione di inammissibilità o improcedibilità del reclamo per omesso versamento della tassa per l’accesso ai servizi di giustizia ex art. 38, del Regolamento di Giustizia F.I.R., proferiva nei confronti del sig. [omissis] la seguente espressione: “quei sorrisini tieniteli al Nord Italia !?”.

4.2.      - La Corte Federale ha disatteso l’istanza istruttoria, mancando un principio di  prova dell’esistenza della frase pronunciata dal Procuratore [omissis], in quanto la frase riferita dal [omissis] non risultava dal verbale di udienza.

Quanto alla mancata considerazione della frase del Procuratore relativa ai sorrisini, la Corte ha evidenziato che essa è stata espressa solo nella PEC dell’interessato, non costituito in giudizio a mezzo di difensore.

Riguardo, infine, all’invocata applicazione della scriminante di cui all’art. 599 c.p., la Corte ha evidenziato che, comunque, la frase del [omissis] non è stata pronunciata nell’immediatezza, ma nell’udienza del 28 gennaio 2025, a distanza di 38 giorni. Non sarebbe credibile uno stato d’ira protratto per così lungo tempo.

La Corte ha, quindi, respinto l’istanza di ammissione di prova testimoniale, ha dichiarato l’inammissibilità delle eccezioni preliminari e respinto il reclamo, con conferma della decisione impugnata.

5.         - Il [omissis] ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso la decisione della Corte Federale, deducendo:

1)         Violazione e falsa applicazione dell'art. 75, comma 6, del Regolamento di Giustizia FIR, nonché degli artt. 73 e 74 del Regolamento di Giustizia FIR, in relazione all'art. 2, commi 2, 5 e 6, del Codice di Giustizia CONI.

Il ricorrente ha lamentato la mancata ammissione della prova testimoniale.

2)         Violazione e falsa applicazione dell'art. 73, comma 3, dell'art. 65, dell'art. 67, del Regolamento di Giustizia FIR, nonché dell'art. 27, comma 2, del Codice di Giustizia CONI, in relazione ai commi 2, 5 e 6 dell'art. 2 del Codice di Giustizia CONI.

Il ricorrente ha affermato che si sarebbe trattato di istanza ante causam. Sarebbe errato il riferimento adoperato dalla Corte alla norma relativa ai procedimenti aperti su ricorso. La Corte si sarebbe erroneamente riferita alla posizione del ricorrente, che, a norma dell’art. 65 del Regolamento, deve essere assistito da difensore. Dovrebbe, invece, farsi riferimento all’art. 67, che, al primo comma, prevede la possibilità per l’incolpato di presentare memorie.

3)         Violazione e falsa applicazione dell'art. 73, comma 3, del Regolamento di Giustizia FIR, nonché dell'art. 27, comma 2, del Codice di Giustizia CONI, in relazione all'art. 2, comma 2, ed all'art. 52 comma 3, del Codice di Giustizia CONI - omessa motivazione.

Sarebbe stato violato il principio di parità delle parti, essendo stata accolta la richiesta  di differimento ad horas della Procura e respinta quella dell’incolpato.

4)         Violazione e falsa applicazione dell'art. 73, comma 3, del Regolamento di Giustizia FIR, nonché dell'art. 27, comma 2, del Codice di Giustizia CONI, in relazione all'art. 2, comma 2, ed all'art. 52 comma 3, del Codice di Giustizia CONI - omessa motivazione.

Il ricorrente ha rilevato l’irregolarità della costituzione in giudizio delle parti, a causa dell’assenza del Procuratore Nazionale dello Sport all’udienza del 6 maggio 2025, ed ha richiamato l’art. 52, comma 3, rubricato “applicazioni di procuratori nazionali dello sport in casi particolari”, per il quale: “le funzioni del Procuratore nazionale dello sport applicato alla Procura Federale sono compatibili con l’esercizio delle funzioni proprie dell’appartenenza alla Procura Generale dello Sport, in relazione alle quali l’applicato  rimane soggetto ai soli doveri dell’ufficio di appartenenza. Il Procuratore Nazionale dello sport applicato non può essere supplito né sostituito che da altro per la cui applicazione valgono le forme e i termini della relativa disciplina”.

5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 599 c.p., in relazione all’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia CONI.

Sussisterebbero tutte le condizioni per ritenere applicabile l’esimente della provocazione, ai sensi dell’art. 599 c.p., a causa della frase pronunciata dal Procuratore Aggiunto nell’udienza del 20 dicembre 2024.

Sarebbe erroneo l’assunto secondo cui i 38 giorni intercorrenti tra il 20 dicembre 2024, giorno in cui sarebbe stata pronunciata la frase del Procuratore Aggiunto [omissis], e l’udienza in cui il [omissis] ha pronunciato la frase per la quale è stato incriminato escluderebbero la persistenza dello stato d’ira.

Il ricorrente ha poi evidenziato che l’udienza del 28 gennaio 2025 è stata la prima utile, successiva a quella del 20 dicembre 2024.

Il ricorrente ha concluso richiedendo:

-           in  via  principale,  l’annullamento  e  la  riforma  delle  decisioni  degli  Organi  federali,  con proscioglimento da ogni addebito disciplinare;

-           in via subordinata, l’annullamento della decisione impugnata con rinvio alla Corte Federale FIR, per nuovo esame e ammissione della prova testimoniale già indicata.

6.         - Si è  costituita  la  Procura  Federale  della  FIR,  chiedendo  che  il  ricorso  sia  dichiarato inammissibile e che, comunque, ne sia dichiarata l’infondatezza.

7.         - Alla pubblica udienza del 23 settembre 2024 sono stati sentiti, con le modalità indicate in verbale, il difensore del ricorrente, avv. Alessandro Michielan, il Sostituto Procuratore Federale della FIR, avv. Matteo Nuzzo, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Alessandra Flamminii Minuto, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI.

La causa è stata, quindi, assegnata in decisione.

Considerato in diritto

8.         - Con il primo motivo, il ricorrente ha contestato la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta. Egli aveva indicato quali testimoni i membri della Corte Federale d’Appello nel precedente procedimento disciplinare.

Nella comunicazione a mezzo PEC del 5 maggio 2025 l’odierno ricorrente aveva sostenuto, in sostanza, di essere stato provocato dalla persona offesa nell'udienza immediatamente antecedente a quella oggetto del capo di incolpazione, durante la quale il Procuratore Aggiunto, avv. [omissis], avrebbe affermato: “quei sorrisini tieniteli al nord Italia...”.

8.1.      - La Corte Federale ha ritenuto di non accogliere l’istanza istruttoria, non essendo stato fornito alcun principio di prova che la frase attribuita al Procuratore Aggiunto fosse stata pronunciata. Essa ha osservato che la frase non risulta in alcun modo riportata nel verbale di udienza del 20 dicembre 2024, né si rinviene traccia alcuna di sollecitazioni del difensore del [omissis] volte a ottenere la verbalizzazione della frase.

8.2.      - Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe applicato in modo del tutto formale e rigido le norme del processo civile in materia di principio di prova, non tenendo conto che il processo sportivo è retto dal principio di informalità.

Il comportamento tenuto dal Procuratore [omissis] nell’udienza del 20 dicembre 2024, relativa al procedimento disciplinare n. PF 2024/010, avrebbe imposto l’assunzione del mezzo di prova, giacché tale comportamento avrebbe trasformato il confronto processuale in uno scontro personale e territoriale.

8.3.      - La Procura Federale, nella propria memoria, ha sostenuto che la Corte ha correttamente applicato i principi del processo civile, applicabili nell’ambito del processo sportivo, ai sensi dell’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

Essa ha, inoltre, osservato che il richiamo al principio di informalità è del tutto inconferente, attenendo esso alle modalità di redazione, sottoscrizione e deposito di atti e non alle regole del processo attinenti alla formazione della prova.

La Procura ha poi fermamente negato che quella frase sia stata pronunciata e ha rimarcato l’aspetto, già evidenziato nella decisione impugnata in questa sede, che nulla risulta da verbale del 20 dicembre 2025.

8.4.      - Osserva il Collegio che la mancata ammissione dei mezzi di prova e, specificamente, di prova testimoniale è sindacabile in sede di legittimità nei limiti propri di tale tipologia del giudizio, quale delineata dall’art. 54, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (in materia, con riferimento al processo civile, da ultimo, Cass. civ., sez. III, 14 aprile 2025, n. 9731; Cass. civ., sez. III, 14 dicembre 2024, n. 32547).

Si tratta, in sostanza, di verificare se la decisione di non ammettere la prova del giudice di merito, nella specie il giudice federale, sia frutto del prudente apprezzamento della fattispecie, alla stregua delle norme di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., di cui sia stato dato sufficientemente conto in motivazione.

Ciò premesso, il Collegio ritiene che la Corte Federale abbia osservato, nella fattispecie, i canoni che devono presiedere alle statuizioni in materia di ammissione dei mezzi di prova.

In effetti, la circostanza riferita dal ricorrente si basa su una mera affermazione del medesimo ricorrente, non essendovi alcun riscontro della stessa nel verbale di udienza, né altri elementi costituenti, perlomeno, indizi che tale circostanza si sia in effetti verificata.

Anzi, visti i contenuti della frase, più che la mancata verbalizzazione della frase stessa, appare rilevante l’incontestata mancata verbalizzazione di reazioni o sollecitazioni provenienti dalla difesa dell’odierno ricorrente.

In sostanza, quello riferito dal ricorrente, più che un fatto incerto e da provare, caratterizzante la fattispecie complessiva e intrinseca ad essa, risulta essere un fatto meramente ipotetico, oltre che del tutto estrinseco rispetto ai fatti di causa, essendo stato dedotto solo a posteriori dall’odierno ricorrente.

Si potrebbero poi aggiungere alcune considerazioni sulla stessa rilevanza della prova, in relazione all’applicabilità o meno dell’esimente dell’art. 599 c.p., invocata dal ricorrente, ma si tratta di tematica non dedotta dalle parti, né evidenziata nella decisione impugnata, da cui occorre prescindere.

9.         - Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 73, comma 3, dell’art. 65, dell’art. 67, del Regolamento di Giustizia FIR, nonché dell’art. 27, comma 2, del Codice di Giustizia CONI, in relazione ai commi 2, 5 e 6, dell’art. 2 del Codice di Giustizia CONI.

9.1.      - Il ricorrente ha contestato la reiezione, da parte della Corte Federale, del motivo con cui era stata dedotta la nullità della decisione del Tribunale Federale, che non aveva consentito l’esame dell’esimente della provocazione, dedotta nella comunicazione fatta personalmente dal [omissis] il 5 maggio 2025.

Egli, in particolare, ha rilevato che la Corte ha erroneamente richiamato l’art. 65 del Regolamento di Giustizia FIR, per il quale l’instaurazione del procedimento innanzi al Tribunale Federale deve avvenire con ricorso della parte interessata, titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale, e che le parti non possono stare in giudizio se non con l’assistenza del difensore. Da ciò la Corte avrebbe tratto la conseguenza che il Tribunale non era tenuto a prendere in considerazione le richieste di cui alla comunicazione del 5 maggio 2025, in quanto formulate direttamente dalla parte non assistita da difensore.

Secondo il ricorrente, la Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che il procedimento non è stato instaurato con ricorso della parte interessata, ma a seguito di atto di deferimento della Procura Federale.

Il ricorrente ha poi precisato che l’art. 67, comma 2, del Regolamento FIR, rubricato fissazione dell’udienza a seguito di atto di deferimento, attribuisce all’incolpato la facoltà di prendere visione ed estrarre copia del fascicolo, nonché di produrre memorie e documenti.

Il Tribunale, quindi, alla luce di tale norma, avrebbe dovuto prendere in considerazione i contenuti della comunicazione e le relative richieste.

Sarebbe stato violato, inoltre, il principio di informalità di cui all’art. 2, comma 2, del Codice CONI, a cui sono informati i procedimenti di giustizia sportiva.

Lo stesso Tribunale Federale, in altra decisione, avrebbe acquisito al fascicolo la comunicazione del 5 maggio 2025 del [omissis].

Sul punto, la Procura Federale ha evidenziato che l’art. 65 del Regolamento di Giustizia prevede l’obbligo del difensore anche per l’incolpato.

9.2.      - Il Collegio ritiene che le censure dedotte non siano fondate.

Le norme di cui all’art. 65 e all’art. 67 del Regolamento di Giustizia regolano profili distinti.

L’art. 65 si occupa, infatti, dell’obbligo di munirsi di un difensore (comma 2), che riguarda sia l’incolpato (comma 1, lettera a), sia la parte che ha proposto ricorso (comma 1, lett. b).

L’art. 67 si occupa, invece, delle possibilità riconosciute all’incolpato (prendere visione ed estrarre copia del fascicolo, nonché di produrre memorie e documenti).

Le facoltà di cui all’art. 67, riguardanti lo svolgimento del giudizio, devono essere esercitate nel rispetto dell’obbligo di cui all’art. 65, che richiede la necessaria assistenza di un difensore.

Ed è quello che ha affermato la Corte Federale, allorché ha evidenziato che la comunicazione è stata effettuata direttamente dalla parte non assistita dal difensore, in violazione delle norme menzionate.

Appare fuor di luogo il riferimento all’informalità che caratterizza i procedimenti di giustizia sportiva, giacché il relativo principio non può condurre a non dare applicazione alle norme del processo poste dal Codice di Giustizia e dal Regolamento.

Quanto all’acquisizione al fascicolo della comunicazione del 5 maggio 2025, disposta in altra decisione, non è ben chiaro quale sia l’oggetto del giudizio richiamato.

Sembrerebbe trattarsi di procedimento disciplinare originato dal contenuto della comunicazione del 5 maggio 2025. In questo caso, però, la comunicazione costituirebbe fonte di prova di un eventuale illecito e non rileverebbe quale atto difensivo prodotto direttamente dall’incolpato.

Il riferimento, pertanto, appare non rilevante.

10.       - Con il terzo motivo, lo stesso ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 73, comma 3, del Regolamento di Giustizia FIR, dell’art. 27, comma 2, del Codice di Giustizia CONI, in relazione all’art. 2, comma 2, e all’art. 52, comma 3, del Codice di Giustizia CONI, omessa motivazione. Sarebbe stato violato  il principio di parità delle parti, essendo stata accolta la richiesta  di differimento ad horas della Procura e respinta quella dell’incolpato, formulata con la più volte menzionata PEC del 5 maggio 2025.

Il motivo è infondato.

La Procura Federale ha chiesto un rinvio di poche ore per impedimento del rappresentante della Procura. Esso è stato accordato, con spostamento dell’udienza dalle 14:30 alle 17:00 dello stesso 6 maggio 2025.

Il [omissis], invece, ha chiesto il differimento per impedimento del proprio difensore, che, tuttavia, non aveva ancora nominato.

Non può ritenersi quindi illegittima la decisione del Tribunale di non concedere il richiesto differimento per l’impedimento del difensore, non solo e non tanto perché non era stata specificata la natura dell’impedimento (come doveroso fare in qualsiasi processo), ma in quanto tale richiesta non era stata fatta dal difensore che non risultava ancora nominato.

10.1.    - Con il quarto motivo, il ricorrente ha rilevato la violazione e falsa applicazione dell’art. 73, comma 3, del Regolamento di Giustizia FIR, nonché dell’art. 27, comma 2, del Codice di Giustizia CONI, in relazione all’art. 2, comma 2, ed all’art. 52 comma 3, del Codice di Giustizia CONI - omessa motivazione.

10.2.    - Secondo il ricorrente, la Corte Federale avrebbe erroneamente ritenuto regolare la costituzione delle parti nonostante l’assenza, nel giudizio innanzi al Tribunale, di una parte necessaria, vale a dire il Procuratore Nazionale dello Sport, applicato su richiesta della Procura FIR.

Il ricorrente ha evidenziato che l’art. 52, comma 3, del Codice di Giustizia CONI, rubricato “Applicazioni di procuratori nazionali dello sport in casi particolari”, dispone che: “Le funzioni del Procuratore nazionale dello sport applicato alla Procura federale sono compatibili con l’esercizio delle funzioni proprie dell’appartenenza alla Procura generale dello sport, in relazione alle quali l’applicato rimane soggetto ai soli doveri dell’ufficio di appartenenza. Il Procuratore nazionale dello sport applicato non può essere supplito né sostituito che da altro per la cui applicazione valgono le forme e i termini della relativa disciplina”.

Alla luce di tale norma, il Procuratore Nazionale dello Sport doveva essere, quindi, considerato parte necessaria, essendo esclusa la possibilità di sostituzione e di supplenza.

10.3.    - Rileva il Collegio che possono nutrirsi dubbi sulla stessa ammissibilità della censura, per difetto di interesse in capo al ricorrente a dedurre la violazione delle regole concernenti la costituzione e la partecipazione al giudizio di una parte diversa.

Ma anche a prescindere da tale aspetto, appare esatto quanto rilevato dalla Procura Federale nelle proprie difese, riguardo al fatto che l’esclusione della possibilità di supplenza e di sostituzione non implica che il Procuratore Nazionale dello Sport debba essere necessariamente presente in ogni fase e grado del giudizio al quale partecipa.

D’altra parte, secondo quella che è regola generale, ai fini della corretta costituzione del contraddittorio, è sufficiente che tutte le parti siano state convocate, mentre non è necessario che le stesse partecipino.

11.       - Con il quinto ed ultimo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 599 c.p., in relazione all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia CONI.

11.1.    - Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe errato nell’escludere la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità della provocazione, assumendo a fondamento della decisione la mancata verbalizzazione, nell’udienza del 20 dicembre 2024 della Corte Federale d’Appello, della frase del Procuratore Aggiunto [omissis] (“quei sorrisini tieniteli al Nord Italia”) e l’eccessiva lasso di tempo (38 giorni) tra l’udienza nella quale il ricorrente afferma di essere stato provocato e la reazione dello stesso ricorrente del 28 gennaio 2025.

Il ricorrente ha richiamato al riguardo la giurisprudenza che ha affermato che il requisito dell’immediatezza, di cui all’art. 599 c.p., deve essere inteso in senso relativo, essendo sufficiente che la reazione abbia luogo finché permane lo stato d’ira.

La decisione n. 1/s.s. 2024/2025 avrebbe evidenziato il nesso diretto tra provocazione e reazione, avendo ritenuto che: “...nel caso di specie le espressioni utilizzate dal [omissis] non possono essere scriminate, in quanto appaiono oggettivamente ingiuriose, finalizzate anziché ad esercitare il legittimo diritto di difesa, a togliersi un sassolino dalla scarpa nei confronti del procuratore generale”.

11.2.    - Anche tale motivo non può essere accolto.

Si è già detto che la circostanza riferita dal ricorrente, concernente la frase che sarebbe stata pronunciata dal Procuratore, è sfornita nel giudizio di ogni elemento di prova.

Ciò già esclude che essa possa condurre all’applicazione della norma dell’art. 599 c.p..

Non può ravvisarsi un implicito riconoscimento della reazione nella frase utilizzata dal Tribunale Federale, laddove ha affermato che il [omissis] ha inteso “togliersi un sassolino dalla scarpa”: tale frase, contenuta nella decisione di primo grado, appare riferibile piuttosto alla vicenda oggetto della frase dello stesso [omissis], che aveva affermato che il precedente procedimento disciplinare “...è stato avviato in mala fede allo scopo di escluderlo dalla imminente competizione quale candidato Consigliere Federale nelle elezioni tenutesi nel mese di settembre a Bologna”.

Al di là di tali aspetti, appare comunque corretto quanto evidenziato dalla Corte Federale al fine di escludere l’applicazione dell’art. 599 c.p., vale a dire che è contrario a un principio di logica ritenere che uno stato d’ira possa protrarsi per 38 giorni, corrispondente al tempo che è intercorso tra il 20 dicembre 2024, data in cui il Procuratore Aggiunto avrebbe pronunciato la frase che avrebbe suscitato la reazione, e il 28 gennaio 2025, data in cui il [omissis] ha pronunciato la frase per la quale è stato sanzionato.

La norma dell’art. 599 c.p. ritiene non punibile chi ha commesso alcuno dei fatti previsti dall’art. 595 (diffamazione) “nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopi di esso”. La giurisprudenza della Cassazione afferma, come ha rilevato il ricorrente, che la subitaneità della reazione va intesa in senso relativo, dovendosi tenere conto della situazione concreta e delle modalità della reazione, non potendosi pretendere la contemporaneità.

Ma ciò non significa che si possa prescindere dalla sussistenza di uno stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui e soprattutto che possa trascurarsi la valenza probatoria del nesso tra lo stato d’ira e il fatto ingiusto, allorché sia trascorso un notevole lasso di tempo. La S.C. ha affermato in proposito che: “In tema di esimente della provocazione nel delitto di ingiuria,  il concetto di immediatezza, espresso dall'art. 599 c.p., comma 2, con la locuzione avverbiale "subito dopo", pur nella elasticità con cui dev'essere interpretato in relazione a ciascuna fattispecie, non può comunque trascurare il nesso eziologico tra fatto ingiusto e stato d'ira. Conseguentemente, il decorso di un considerevole lasso di tempo assume rilevanza al fine di escludere tale rapporto causale, e di riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l'odio o il rancore a lungo covato (Sez. 5, n. 29384 del 06/06/2006, Pitti e altro, Rv. 235005); ancora, la causa di non punibilità della provocazione sussiste in presenza dell'immediatezza della reazione, concetto questo che va inteso in senso relativo, richiedendo che tra l'insorgere della reazione ed il fatto ingiusto altrui vi sia una reale contiguità temporale...” (Cass. pen., Sez. VI, 11 dicembre 2014, n. 51675).

12.       - In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in quanto la Federazione non si è costituita in giudizio.

P.Q.M.

 

il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

Rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 23 settembre 2025.

Il Presidente                Il Relatore

F.to Dante D’Alessio  F.to Giovanni Iannini

Depositato in Roma, in data 3 novembre 2025.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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