F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0059/CFA pubblicata il 12 Dicembre 2025 (motivazioni) – PFI / società A.S.D. Leonfortese
Decisione/0059/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0058/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Roberta Landi – Componente
Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0058/CFA/2025-2026, proposto dalla Procura federale, per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sicilia, pubblicata con il comunicato ufficiale n. 159 del 28 ottobre 2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 3 dicembre 2025, tenutasi in modalità mista, il Pres. Giuseppe Castiglia e udito l’Avv. Mario Taddeucci Sassolini per la Procura federale; nessuno è comparso per la società A.S.D. Leonfortese;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. A conclusione di una istruttoria avviata sulla base di una segnalazione dell’Ufficio tesseramento centrale FIGC, la Procura federale - con nota del 7 ottobre 2025 - ha deferito al competente Tribunale federale territoriale la ASD Leonfortese per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, CGS, degli atti e dei comportamenti posti in essere dal calciatore signor Abraham Yoel, il quale, in occasione della richiesta di tesseramento per tale società in data 16 dicembre 2024, aveva sottoscritto apposita dichiarazione nella quale era riportato falsamente di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere.
All’esito della notificazione della comunicazione di conclusione delle indagini, la società ASD Leonfortese ha formulato richiesta di definizione della propria posizione con l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 CGS.
Nei confronti del calciatore l’azione disciplinare è stata esercitata con separato atto di deferimento del 22 maggio 2025 ed è stata definita con la decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sicilia pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 578 del 10 giugno 2025, che gli ha inflitto la sanzione della squalifica per 4 giornate di gara.
Con Comunicato ufficiale FIGC n. 469/AA del 26 maggio 2025, è stato reso noto l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 126 CGS, che prevedeva a carico della società l’applicazione della sanzione dell’ammenda di €. 250,00.
Tuttavia, la società non ha versato l’ammenda pattuita nel termine perentorio previsto dall’art. 126, comma 5, CGS, per adempiere al pagamento.
Pertanto, con Comunicato ufficiale FIGC n. 124/AA del 19 settembre 2025, è stata resa nota l'intervenuta risoluzione dell’accordo raggiunto dalla ASD Leonfortese con la Procura federale.
La Procura federale ha quindi proceduto al deferimento della società, nei termini di cui prima si è detto.
2. Con decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 159 del 28 ottobre 2025, il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sicilia ha ritenuto documentalmente provato il deferimento e per l’effetto, a fronte della richiesta della Procura federale dell’irrogazione dell’ammenda nella misura di € 660,00 (in tesi, determinato maggiorando di € 166,00 l’importo della sanzione base di € 500,00, a suo tempo dimidiata per l’effetto premiale previsto dall’art. 126 CGS), ha quantificato la sanzione nella misura di € 440,00.
Il Tribunale ha ritenuto che la società ASD Leonfortese avrebbe potuto richiedere informazioni all'Ufficio tesseramento della FIGC per avere contezza della veridicità della dichiarazione del calciatore signor Abraham Yoel. Pertanto, la società sarebbe stata negligente nel non avere utilizzato gli ordinari mezzi informativi e di controllo messi a disposizione dalla Federazione.
Quanto alla misura dell’ammenda, il Tribunale ha valorizzato la circostanza che la società fosse responsabile per mera colpa e non per consapevole condivisione della non veridicità della dichiarazione, essendo stata indotta dall’affidamento riposto su quanto dichiarato dal giocatore in sede di tesseramento. Dunque, in ritenuta applicazione dell’art. 13, comma 2, CGS, ha inflitto la sanzione in misura attenuata.
3. Con reclamo del 4 novembre 2025, la Procura federale ha interposto appello avverso la decisione di primo grado censurandola per: (i) violazione ed erronea applicazione dell’art. 126 CGS; (ii) erronea valutazione della responsabilità oggettiva della società e incongruità della sanzione irrogata.
La società ASD Leonfortese, rimasta assente in prime cure, non si è costituita in giudizio per resistere al reclamo.
4. All’udienza del 3 dicembre 2025, tenutasi in modalità mista, il reclamo è stato chiamato e, dopo l’intervento del rappresentante della Procura federale, trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Va rilevato, in premessa, che nella presente vicenda viene in questione solo la dosimetria della sanzione inflitta alla società deferita, la responsabilità della quale è stata accertata con efficacia di giudicato nel relativo capo della decisione del Tribunale federale territoriale in relazione all’illecito disciplinare di un proprio tesserato, a sua volta definitivamente accertato con una pronuncia di primo grado che non risulta essere stata impugnata.
6. Con il primo motivo del reclamo, la Procura federale contesta la decisione in epigrafe per aver trascurato i principi - sanciti dal Tribunale federale nazionale e confermati da svariate decisioni - secondo i quali, nel caso di inadempimento dell’accordo di patteggiamento ex art. 126 CGS, dovrebbe applicarsi la sanzione base aumentata di un terzo. Ciò, in quanto il comportamento della parte deferita dà luogo al successivo esercizio dell’azione disciplinare e comporta un aggravio di attività per gli organi della giustizia federale, rendendo inutile tutta l’attività a suo tempo posta in essere dalla struttura federale proprio su richiesta della società incolpata.
Al contrario, con l’applicazione in sede giustiziale di una sanzione persino inferiore a quella posta a base dell’accordo, si invoglierebbero le società a disattendere il pagamento dell’ammenda concordata in violazione delle stesse finalità deflattive del contenzioso, tipiche del beneficio premiale previste dal legislatore federale.
Pertanto, la Procura federale chiede che la misura dell’ammenda inflitta alla società sia incrementata di un terzo rispetto alla sanzione base e dunque rideterminata nella misura di € 660,00.
7. A tale riguardo, il Collegio ritiene doveroso dar continuità all’indirizzo di questa Corte federale d’appello, dove è stato affermato “il principio dell’autonomia delle valutazioni del collegio rispetto a quanto concordato tra Procura e incolpato/deferito nell’ambito degli accordi pregiudiziali. In ipotesi, se pure le parti avessero concordato per l’applicazione di una certa sanzione, qualora l’accordo non venisse confermato, il Collegio potrebbe anche attribuire la stessa sanzione o una minore rispetto a quella concordata, la cui natura premiale è un assunto delle parti, che può non essere condiviso dal medesimo Collegio chiamato poi a giudicare sulla vicenda” (CFA, Sez. I, n. 127/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 50/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 3/2023-2024).
In definitiva, secondo questa consolidata giurisprudenza, l’accordo intervenuto nella fase precontenziosa, sebbene ritenuto congruo dalle autorità che intervengono in fase di controllo, non vincola il giudice ove la vicenda sfoci poi in un giudizio contenzioso; e ciò in quanto l’ordinamento federale demanda agli organi giudicanti la competenza a verificare la corretta applicabilità delle relative sanzioni disciplinari.
Da queste premesse discende che, nel caso di specie, il Tribunale non era vincolato alla sanzione individuata in sede di patteggiamento precontenzioso, ben potendo, al riguardo, procedere a una autonoma valutazione di congruità.
8. In relazione a ciò, e passando così all’esame del secondo motivo del reclamo, il Collegio non può condividere il ragionamento seguito dal primo giudice in tema di dosimetria della sanzione.
Come detto, il Tribunale territoriale ha ritenuto di accordare alla società deferita le c.d. circostanze attenuanti atipiche previste dall’art. 13, comma 2, CGS.
L’art. 13, CGS, dopo aver tipizzato al comma 1 le circostanze attenuanti, al comma 2 stabilisce che “[g] li organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”.
Per costante giurisprudenza, questa previsione introduce uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all’entità e gravità dei fatti accertati (CFA, SS.UU., n. 17/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 119/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 58/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 8/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 1/2021-2022).
9. Nella decisione impugnata, il Tribunale territoriale, argomentando dal carattere colposo e non doloso della condotta della società deferita, non ha fatto buon governo della disposizione richiamata.
È utile premettere che la responsabilità della società per i fatti dei propri tesserati, prevista dall’art. 6, comma 2, CGS, non rappresenta una responsabilità oggettiva ma un’ipotesi di responsabilità aggravata, dal momento che - secondo il successivo art. 7 la società, al fine di escludere o attenuare la propria responsabilità, può fornire la prova di aver adottato le misure preventive a cui la norma, mediante rinvio all’art. 7, comma 5, dello Statuto FIGC, fa riferimento. Tale responsabilità si affianca alla responsabilità dell’autore materiale dell’atto, quando la condotta disciplinarmente rilevante del tesserato sia stata tenuta nell’ambito della sfera di azione della società, dunque in un ambito riconducibile all’espletamento di attività sportiva. Essa si fonda su un criterio di imputazione che, a differenza di quanto avveniva nel sistema previgente, non prescinde dall’elemento soggettivo ma determina soltanto una presunzione di responsabilità per colpa (per tutte: CFA, Sez. I, n. 53/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 50/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 5/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 80/2022-2023).
Ora, la ASD Leonfortese, non costituendosi, non ha allegato e tanto meno provato l’adozione di quelle misure che avrebbero consentito di scriminarne o attenuarne la responsabilità.
Inoltre la semplice esigibilità della diversa condotta richiesta alla società, e dunque la inescusabile colpa di questa, appaiono evidenti in quanto, come ha rilevato lo stesso primo giudice, la società stessa avrebbe potuto agevolmente evitare la condotta del suo tesserato utilizzando i normali mezzi informativi e di controllo messi a disposizione dalla Federazione.
È in atti la comunicazione del 26 settembre 2022, con cui l’Ufficio tesseramento della FIGC ha precisato di svolgere, “nei casi in cui viene fatta richiesta da parte delle Società, accertamenti preventivi presso Federazioni estere finalizzati a confermare eventuali pregressi tesseramenti di calciatori presso le stesse. Tale procedura si rende necessaria in quelle casistiche in cui la Società non è certa della provenienza sportiva del calciatore e pertanto, al fine di istruire una pratica nel modo corretto, ricorre ad un’indagine di questo tipo”.
In definitiva, nel caso di specie, la società deferita non si è avvalsa - come invece avrebbe potuto e dovuto - di una procedura facilmente utilizzabile per effettuare un controllo preventivo di veridicità della dichiarazione resa, ai fini del tesseramento, da un suo calciatore straniero, che aveva attestato di non essere mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere. Dunque non è scusabile la colpa della società, che ha omesso di verificare l’esistenza di un pregresso tesseramento.
10. Tanto premesso, il Collegio, nell’accogliere il reclamo della Procura federale, reputa che, nella dosimetria della sanzione, debba essere tenuto conto anche dell’inutile svolgimento di attività giustiziale prodotto dall’inadempimento della società (CFA, Sez. IV, n. 7/2023-2024).
Pertanto, in applicazione dei criteri di effettività e afflittività che, secondo l’art. 44, comma 5, CGS, devono caratterizzare la sanzione disciplinare, ritiene congruo rideterminare in € 660,00 la misura dell’ammenda inflitta alla società ASD Leonfortese in relazione al capo di incolpazione.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga alla società A.S.D. Leonfortese la sanzione dell’ammenda di € 660,00 (seicentosessanta/00).
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Castiglia Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
