F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0060/CFA pubblicata il 15 Dicembre 2025 (motivazioni) – Sig. Gennaro Tuccillo e società A.S.D. Ecocity Futsal Genzano
Decisione/0060/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0059/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Angelo De Zotti – Componente
Manfredo Atzeni - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0059/CFA/2025-2026, proposto dal Sig. Gennaro Tuccillo e dalla società A.S.D. Ecocity Futsal Genzano in data 09.11.2025, per la riforma della decisione del Tribunale nazionale federale – Sezione disciplinare - pubblicata con C.U. n. 0087/TFNSD-2025-2026 in data 4.11.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore, nell’udienza del 4 dicembre 2025, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Manfredo Atzeni e uditi l’Avv. Flavia Tortorella per i reclamanti e l’Avv. Alessandro D’Oria per la Procura federale interregionale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Procura federale, con atto del 3 ottobre 2025, depositato in pari data al n. 8760/1280pf24-25GC/PM/mg, ha deferito al Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, il sig. Gennaro Tuccillo, all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della società ASD Ecocity Futsal Genzano, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, CGS in relazione alla mancata osservanza imputabile al deferito di quanto stabilito nei C.U. del SGS FIGC nn. 1/10 luglio 2024 s.s. 2024/2025 e 1/17 luglio 2025 s.s. 2025/2026, con riferimento alle attività promozionali organizzate dalle società, riconducibili agli open day ed ai centri estivi.
Più in particolare, si è imputato al sig. Tuccillo di aver consentito o comunque non impedito che la società da lui presieduta avesse organizzato, facendone diretta propaganda sulle proprie pagine ufficiali dei social Instagram e Facebook, open day, ovvero eventi per fini promozionali del club tenutisi nelle giornate del 24 e 26 giugno, nonché del 2 luglio 2025, in aggiunta a un centro estivo, senza aver dapprima provveduto per gli open day a darne formale e tempestiva comunicazione – con indicazione del luogo, periodo e tipologia dell’evento organizzato – al Coordinatore del SGS FIGC ed al Comitato regionale territorialmente competente e, per il centro estivo, senza aver dapprima provveduto a darne comunicazione – almeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio del centro, anche in questo caso con indicazione del luogo, periodo, tipologia dell’evento organizzato, nominativo del responsabile tecnico tesserato per il club e nominativo del referente organizzativo – al Coordinatore del SGS FIGC ed al Comitato regionale territorialmente competente.
È stata contestualmente deferita la società ASD Ecocity Futsal Genzano a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS per i comportamenti posti in essere dal proprio Presidente Gennaro Tuccillo.
Il deferimento in esame aveva tratto origine da una mail datata 16 luglio 2025 inviata alla Procura federale dal sig. Paolo Morlino, amministratore unico e legale rappresentante della società Petrarca Calcio a cinque, con la quale lo scrivente segnalava che il sig. Tuccillo e la società Ecocity Futsal Genzano avevano assunto una condotta non regolamentare, consistita nella organizzazione di attività giovanili non autorizzate dal SGS, denominate open day e centri estivi, veicolate tramite i social network riconducibili al sig. Tuccillo sotto il profilo Vincenzo Ecocity.
Con la suddetta mail venivano trasmessi dal Morlino n. 6 (sei) screenshot, tratti dai profili social della società e del sig. Tuccillo e alcune locandine, che pubblicizzavano allenamenti “off season” per tesserati e non tesserati, “open day” e centri estivi, in programma tra la fine di giugno ed il mese di luglio del 2025.
Con la decisione in epigrafe il Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, avendo condiviso il contenuto dell’atto di deferimento, irrogava le seguenti sanzioni:
- al sig. Gennaro Tuccillo, mesi 2 (due) di inibizione;
- alla società ASD Ecocity Futsal Genzano, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.
Avverso la predetta decisione propongono reclamo di fronte a questa Corte federale di Appello la Società ASD Ecocity Futsal Genzano, con sede in Genzano di Roma, a P.le G. Cesaroni snc,, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Sig. Gennaro Tuccillo, quest’ultimo anche in proprio, formulando le seguenti conclusioni:
In via principale: accertare l’erroneità della decisione assunta dal Tribunale federale nazionale e, per l’effetto, annullare la decisione impugnata. In via subordinata: accertare l’assoluta sproporzionalità e/o abnormità delle sanzioni irrogate e, per l’effetto, ridurre le sanzioni al minimo e/o a quelle minime ritenute di giustizia.
Il reclamo è stato discusso all’udienza del 4 dicembre 2025, alla quale hanno preso parte il rappresentante dei reclamanti e il rappresentante della Procura federale; dopo la discussione lo stesso è stato assunto in decisione dal Collegio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Occorre premettere che, per “open day”, ai fini che qui rilevano, si intende un evento organizzato da una società al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff (v. paragrafo 11.2 del Comunicato ufficiale SGS FIGC n. 1 del 11/07/2025).
Per “centro estivo”, sempre ai fini che qui rilevano, si intende un’attività promozionale organizzata da società affiliate FIGC, svolta nel periodo estivo, con finalità e contenuti coerenti con i principi dell’attività giovanile e scolastica, e dunque con prevalente connotazione educativa e ludico-formativa, non selettiva.
In punto di fatto, ed ai fini della decisione, rileva un dato dirimente, che risulta pacifico: le iniziative (open day e centro estivo) sono state oggetto di pubblicizzazione, ma non sono state poi realizzate.
2. Ciò posto, la contestazione è stata ricondotta alla violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, in relazione al paragrafo 11 del Comunicato ufficiale appena citato.
Tale Comunicato ufficiale, nel disciplinare i centri estivi, prescrive che la comunicazione sia effettuata “almeno 30 giorni prima dell’inizio del centro”, mediante modulo fac-simile e con l’indicazione di elementi puntuali (luogo, periodo, tipologia, responsabile tecnico, referente organizzativo).
Parimenti, quanto agli open day, il medesimo Comunicato ufficiale pone un obbligo di comunicazione (luogo, periodo, tipologia).
3. Il quesito sottoposto alla Corte consiste, dunque, nello stabilire se il comportamento della società che abbia pubblicizzato le suddette iniziative, senza ottemperare all’obbligo di preventiva comunicazione previsto dal Comunicato ufficiale sopra citato, sia sanzionabile allorché non vi sia stato lo svolgimento delle iniziative medesime.
4. Non nega il Collegio che nell’ordinamento sportivo, in alcune gravi fattispecie di illecito disciplinare, la soglia della punibilità venga arretrata anche solo in presenza di un atto “diretto” a raggiungere il fine voluto, indipendentemente cioè dall’effettiva realizzazione di questo, come, ad esempio, nel caso dell’illecito sportivo (CFA, SS.UU., n. 64/2024-2025) o di divieto di scommesse calcistiche (CFA, SS.UU., n. 7/2025-2026), in quanto, in tali illeciti, lo scopo della norma è prevenire ogni conflitto – anche soltanto in potenza – tra i valori etici e morali che fondano il sistema sportivo federale e il comportamento dei tesserati, soggetti dai quali è esigibile una condotta improntata a canoni di particolare rigore e responsabilità.
E ciò analogamente a quanto avviene nell’ordinamento generale attraverso la previsione dei cd. reati di pericolo, che rappresentano una delle principali tecniche di anticipazione della tutela, consentendo e imponendo di intervenire anche quando il bene giuridico è soltanto esposto a rischio e non è ancora leso.
Peraltro – sempre nell’ordinamento generale - tali forme di punibilità sono ammissibili solo quando l’anticipazione della soglia punitiva risulti coerente con la natura del bene giuridico tutelato e con il grado di pericolosità delle condotte tipiche; non si traduca in una presunzione irrazionale o arbitraria; sia sorretta dall’id quod plerumque accidit (ex multis, Corte costituzionale n. 225/2008).
E ciò affinché tali previsioni non confliggano con il principio di necessaria offensività del reato, che si pone come criterio interpretativo-applicativo per il giudice, il quale, nella verifica della riconducibilità della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, dovrà evitare che ricadano in quest’ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva (cosiddetta offensività “in concreto”) (Corte costituzionale n. 109/2016).
In sostanza, ove il comportamento sia assolutamente inidoneo a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato, viene meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta, proprio perché la indispensabile connotazione di offensività in generale di quest'ultima, implica, di riflesso, la necessità che anche in concreto la offensività sia ravvisabile almeno in grado minimo, nella singola condotta dell'agente (Corte costituzionale n. 360/1995).
5. Tornando al caso di specie, occorre, quindi, verificare se la condotta (meglio: l’omissione), valutata in concreto, presenti un apprezzabile disvalore disciplinare e sia idonea a vulnerare l’interesse protetto dalla disciplina settoriale, secondo un accertamento che non può risolversi in un automatismo sanzionatorio.
Sotto questo profilo, la motivazione del Tribunale federale nazionale, là dove afferma che “i precetti dovevano essere osservati anche nel caso in cui l’attività promozionale … non avesse avuto un effettivo seguito”, non supera il vaglio di coerenza logicogiuridica rispetto alla ratio e alla struttura della disciplina di settore.
In particolare, una lettura che conduca a sanzionare, in via disciplinare, la sola pubblicizzazione di un’attività, farebbe arretrare la soglia di punibilità dell’ordinamento federale, con attrazione nell’area dell’art. 4, comma 1, CGS, di mere iniziative comunicative prive di seguito operativo e, dunque, prive di concreta incidenza sul bene protetto, in deroga al principio di offensività (nullum crimen sine iniuria).
Sotto il profilo della ragione giustificatrice, difatti, tali comunicazioni hanno natura e funzione tipicamente preventive e di vigilanza, incentrate sulla tutela dei giovani coinvolti e sulla possibilità, per gli organi federali territorialmente competenti, di esercitare un controllo ex ante su attività destinate a svolgersi.
Pertanto, nei paragrafi dedicati a centri estivi e open day, la disciplina è costruita come regola di corretto svolgimento e di comunicazione funzionale al controllo, senza tipizzare un illecito disciplinare autonomo per il solo inadempimento formale, e con un baricentro teleologico chiaramente ancorato alla tutela dei minori e alla gestione in sicurezza dell’evento.
In definitiva, nel caso in esame, la fattispecie disciplinare deve ritenersi integrata solo allorché vi sia stata la realizzazione dell’iniziativa.
6. Del resto, se è vero che il principio di lealtà di cui all’art. 4 del Codice di giustizia sportiva funge da fondamento di validità dell’intero sistema - l’in sé dell’ordinamento sportivo – colmando gli spazi che una tipizzazione minuziosa non potrebbe realisticamente coprire, è anche vero che tale principio lascia al momento applicativo – e dunque all’interprete e, in primo luogo, al giudice sportivo – un ampio margine per qualificare i fatti concreti come conformi o contrari a tali canoni e per calibrare le conseguenze disciplinari.
E, nel caso di specie, occorre prendere atto che, a fronte della pacifica mancata realizzazione delle iniziative, la fattispecie posta a base dell’addebito non risulta integrata, difettando la realizzazione delle attività e, con essa, la concreta esposizione del bene protetto (tutela dei giovani e controllo federale sull’evento).
Non è pertanto configurabile, in concreto, una violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, nei termini contestati.
Per l’effetto, viene meno anche il presupposto della responsabilità diretta della società ex art. 6, comma 1, CGS, essendo questa dipendente dall’accertamento della violazione ascritta al proprio presidente.
In conclusione, il reclamo deve essere accolto.
Per l’effetto, la decisione di primo grado deve essere riformata nei termini precisati in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, proscioglie il Sig. Gennaro Tuccillo e la società A.S.D. Ecocity Futsal Genzano dagli addebiti ascritti.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Manfredo Atzeni Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
