F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0061/CFA pubblicata il 15 Dicembre 2025 (motivazioni) – PFI / Sig. Domenico De Cagna – società A.S.D. Isola Farnese La Storta
Decisione/0061/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0060/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Manfredo Atzeni - Componente
Angelo De Zotti - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0060/CFA/2025-2026, proposto dalla Procura federale interregionale, per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 143 del 31.10.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 4 dicembre 2025, il Presidente Angelo De Zotti, e uditi l’Avv. Gian Paolo Guarnieri e l'Avv. Alessandro D'Oria per la reclamante; nessuno è comparso per il Sig. Domenico De Cagna e per la società
A.S.D. Isola Farnese La Storta;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il sig. Domenico De Cagna, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Isola Farnese La Storta, ha omesso di provvedere nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento al pagamento in favore dell’allenatore sig. Marco Frasca della somma di euro 2.203,00, comprensiva di interessi, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio arbitrale L.N.D. - A.LA.C., con lodo prot. n. 34/109 del 22.2.2024, comunicato alla società A.S.D. Isola Farnese La Storta a mezzo pec dell’1.3.2024.
Con atto del 10 settembre 2025 la Procura federale ha deferito:
1.- il sig. Domenico De Cagna, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Isola Farnese La Storta per rispondere:
- della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso corrisposto all’allenatore sig. Marco Frasca, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio arbitrale.
2.- la società A.S.D. Isola Farnese La Storta, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Domenico De Cagna, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio, all’esito del giudizio di prime cure, ha ritenuto “i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte” ed ha irrogato agli stessi “le seguenti sanzioni: De Cagna Domenico, n. 3 mesi inibizione; Isola Farnese, ammenda di euro 300,00 di ammenda e n. 1 punto di penalizzazione in classifica da scontare nel campionato di competenza nella Stagione sportiva 2025/2026”.
Ritenuto che la citata decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio è ingiusta ed erronea nella parte in cui ha irrogato a carico del sig. Domenico De Cagna la sanzione di tre mesi di inibizione ed a carico della società la sanzione dell’ammenda di euro 300,00, la Procura federale ha impugnato la suddetta decisione per i seguenti motivi:
Violazione ed erronea applicazione dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di giustizia sportiva; violazione ed erronea applicazione del principio generale di afflittività del trattamento sanzionatorio irrogato nei confronti di tutti i soggetti deferiti; violazione degli articoli 44 e 51 del Codice di giustizia sportiva per difetto assoluto di motivazione.
Si sostiene che il Tribunale federale territoriale, pur avendo correttamente evidenziato gli elementi dai quali discende la responsabilità dei deferiti e nonostante abbia accolto il deferimento, ha irrogato al sig. Domenico De Cagna ed alla società A.S.D. Isola Farnese La Storta sanzioni non congrue rispetto alle violazioni accertate. L’entità delle sanzioni comminate, infatti, ad eccezione del punto di penalizzazione in classifica comminato alla società in misura corretta, è palesemente incongrua rispetto alle condotte poste in essere dal tesserato e dalla società deferiti oltre ad appalesarsi, quantomeno in ordine alla posizione del Presidente della società, inferiore rispetto al minimo edittale previsto dalle norme del Codice di giustizia sportiva. Per quanto attiene alla posizione della società A.S.D. Isola Farnese La Storta, acclarata la responsabilità della stessa ai sensi del disposto di cui all’art. 31, comma 6, del Codice di giustizia sportiva, da un lato il Tribunale federale territoriale ha correttamente irrogato la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica, ma dall’altro si è discostato immotivatamente dalla richiesta formulata dalla Procura federale ed ha irrogato la sanzione dell’ammenda di Euro 300,00 a fronte della richiesta di irrogazione di un’ammenda di Euro 600,00.
All’udienza del 4 dicembre 2025, udite le parti costituite, la causa è stata discussa e posta in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il reclamo della Procura federale è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
2. Con il primo e assorbente motivo la Procura federale ha dedotto: violazione ed erronea applicazione dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di giustizia sportiva; violazione ed erronea applicazione del principio generale di afflittività del trattamento sanzionatorio irrogato nei confronti di tutti i soggetti deferiti; violazione degli articoli 44 e 51 del Codice di giustizia sportiva per difetto assoluto di motivazione.
Sostiene che il Tribunale federale territoriale, pur avendo correttamente evidenziato gli elementi dai quali discende la responsabilità dei deferiti e nonostante abbia accolto il deferimento, ha irrogato al sig. Domenico De Cagna ed alla società A.S.D. Isola Farnese La Storta sanzioni non congrue rispetto alle violazioni accertate.
L’entità delle sanzioni irrogate, infatti, ad eccezione del punto di penalizzazione in classifica inflitto alla società in misura corretta, è palesemente incongrua rispetto alle condotte poste in essere dal tesserato e dalla società deferita oltre ad appalesarsi, quantomeno in ordine alla posizione del Presidente della società, inferiore rispetto al minimo edittale previsto dalle norme del Codice di giustizia sportiva.
2.1 Sul punto, e con riferimento alle sanzioni da irrogarsi alle persone fisiche, la Corte federale ha mantenuto fermo il principio secondo cui “il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo [la sanzione], anche al di sotto del minimo” (cfr. tra le tante: CFA, SS.UU., n. 71/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 93/2024/2025), ma è altrettanto necessario che il riconoscimento delle circostanze attenuanti non può risolversi in un indiscriminato potere di mitigazione della sanzione da parte del giudicante.
Infatti, tale riconoscimento deve fondarsi sulla sussistenza di precisi elementi fattuali che, con riferimento al singolo caso concreto, giustifichino il contenimento della stessa. In altri termini, l’applicazione delle circostanze attenuanti non può costituire un riconoscimento conseguente alla mera assenza di elementi negativi connotanti il “genere” o “l’entità” della violazione - come erroneamente affermato dal Tribunale federale territoriale - ma presuppone la sussistenza di fattori positivi concreti che dimostrino un comportamento particolarmente meritevole o idoneo a ridurre il disvalore disciplinare della condotta posta in essere.
2.2 Ne consegue che, a fronte di una condotta per la quale il Codice di giustizia sportiva prevede una sanzione minima, non è in alcun modo ipotizzabile che il Giudicante possa giustificare una riduzione al di sotto di tale soglia sulla scorta dell’affermazione che il comportamento, perfettamente aderente alla fattispecie normativa, possa non essere particolarmente grave, in quanto è stato già il legislatore federale a valutare ed a quantificare a quale sanzione minima debba essere rapportata l’offensività minima del fatto.
E tutto ciò, ovviamente, in assenza di elementi specifici e peculiari della singola fattispecie, nel caso in esame non evidenziati, che in concreto possano giustificare una riduzione dell’offensività della fattispecie contestata e indurre all’applicazione delle misure di mitigazione previste dal Codice.
Tali elementi, poi, devono in ogni caso emergere da circostanze oggettive e verificabili, idonee a dimostrare che la condotta, pur integrando una violazione delle norme federali, è stata attuata in un contesto di effettiva buona fede, di ridotta offensività per l’ordinamento sportivo o di collaborazione effettiva con gli organi di giustizia, atteso che solo in presenza di tali presupposti può ritenersi giustificato un contenimento della sanzione.
Le circostanze attenuanti, cioè, devono tradursi in concrete ed effettive manifestazioni di diligenza, collaborazione, buona fede o tempestiva rimozione delle conseguenze dannose dell’illecito, tali da dimostrare che la condotta, seppur sanzionabile, sia stata attuata in un contesto di attenuata gravità soggettiva o di oggettiva scusabilità.
2.3 La corretta applicazione delle circostanze attenuanti - che, come già evidenziato, nel caso di specie non si è verificata - deve assicurare un equilibrato bilanciamento tra l’esigenza di commisurare la sanzione alla gravità della condotta e quella, altrettanto rilevante, di preservare la funzione preventiva ed afflittiva della stessa, nel rispetto dei principi di proporzionalità e afflittività sanciti dagli artt. 4 e 13 del Codice di giustizia sportiva, secondo cui la sanzione disciplinare deve essere commisurata alla gravità del fatto, alle modalità della condotta, alla posizione soggettiva dell’incolpato ed agli effetti prodotti sull’ordinamento sportivo, in modo da garantire che essa sia al tempo stesso effettiva, dissuasiva e conforme ai canoni di equità e giustizia sostanziale.
3. Alla luce di quanto esposto, pertanto, la decisione impugnata è certamente viziata per violazione e falsa applicazione dell’art. 37, comma 7, del Codice di giustizia sportiva, nonché per violazione dei principi di proporzionalità ed afflittività della sanzione disciplinare, che impongono al giudicante di mantenersi nei limiti del minimo edittale in mancanza di adeguate e specifiche ragioni di riduzione della sanzione, nonché per difetto assoluto di motivazione in ordine all’applicazione di circostanze attenuanti, che non sono nemmeno indicate.
Il Tribunale federale territoriale, nello specifico, irrogando una sanzione inferiore al minimo edittale, ha violato il principio di afflittività ed effettività che deve sempre caratterizzare la sanzione disciplinare, in ordine al quale la Corte federale ha avuto modo di formulare il seguente principio: “l’entità della sanzione va commisurata alla gravità dell’illecito, nel quadro delle circostanze di fatto, in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve essere necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo” (CFA Sez. I, n. 31/2022–2023; CFA, Sez. I, n.7/2022-2023 e CFA, Sez. IV n. 55/2020– 2021).
4. Per quanto attiene alla posizione della società A.S.D. Isola Farnese La Storta, acclarata la responsabilità della stessa ai sensi del disposto di cui all’art. 31, comma 6, del Codice di giustizia sportiva, il Tribunale federale territoriale si è discostato immotivatamente dalla richiesta formulata dalla Procura federale ed ha irrogato la sanzione dell’ammenda di euro 300,00 a fronte della richiesta di irrogazione di un’ammenda di euro 600,00.
Anche in questo caso, il Tribunale federale territoriale, irrogando un’ammenda di modesta entità pure con riferimento alla posizione della società, ha leso il principio di afflittività ed effettività che deve sempre caratterizzare la sanzione disciplinare, in considerazione della riprovevolezza della condotta disciplinarmente rilevante.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Domenico De Cagna: l’inibizione di mesi sei (6);
- alla società A.S.D. Isola Farnese La Storta: l’ammenda di € 600,00 (seicento/00).
Conferma nel resto.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angelo De Zotti Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
