F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0063/CFA pubblicata il 16 Dicembre 2025 (motivazioni) – società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l.
Decisione/0063/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0062/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Antonino Anastasi - Presidente (Relatore)
Giuseppe Castiglia – Componente
Antonio Maria Marzocco – Componente
Mauro Mazzoni - Componente
Ivo Correale - Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0062/CFA/2025-2026 proposto dalla società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. in data 10.11.2025, per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, di cui al Com. Uff. n. 0085/TFNSD-2025-2026 del 03.10.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del Procuratore Federale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 9 dicembre 2025, tenutasi in modalità mista, il Pres. Antonino Anastasi e uditi l’Avv. Mattia Grassani per la reclamante e gli Avv.ti Alessandro D’Oria e Cristina Fanetti per la Procura federale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
A seguito di segnalazione da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico la Procura Federale ha svolto indagini a carico della società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. e del suo Presidente pro tempore sig. Benjamin Lee Rosenzweig, in ordine all’omesso deposito nei termini delle garanzie richieste dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 294/A del 9 maggio 2025 e dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 21 marzo 2025.
Il Presidente ha definito la propria posizione concordando con la Procura l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.
Per l’effetto la Procura ha deferito la sola Società a titolo di responsabilità propria e diretta, addebitandole il mancato deposito, entro i termini federali: a) di idonea garanzia fideiussoria, richiesta dal secondo paragrafo del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 294/A del 9 maggio 2025, a copertura del 40% dell’eccedenza rispetto ad Euro 1.000.000,00 dell’ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori, tecnici e direttori sportivi tesserati; b) delle garanzie previste dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 21 marzo 2025, paragrafi 15 e 17, finalizzate alla copertura della rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere entro il 31 luglio 2025, in assenza di copertura completa nel saldo attivo risultante da operazioni di trasferimenti effettuate nelle stagioni sportive precedenti.
Con la decisione oggetto di reclamo il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, ritenendo la Società responsabile per entrambe le violazioni contestate, ha irrogato nei confronti della stessa la sanzione della penalizzazione complessiva di n. 3 (tre) punti in classifica, di cui 1 punto per ciascuna violazione e 1 punto per la recidiva di cui all’art. 18, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.
Avverso tale decisione ha proposto appello la Società, che ne chiede la parziale riforma, deducendo a tal fine cinque motivi d’appello, tutti finalizzati ad ottenere una riduzione della penalizzazione.
In estrema sintesi, secondo la reclamante non sussistono i presupposti per l’applicazione della recidiva e la violazione dei termini imposti dal comunicato 294/A va sanzionata con ammenda.
Si è costituita la Procura Federale, la quale ha chiesto il rigetto integrale dell’avverso gravame.
All’udienza del 9 dicembre 2025 il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo non è fondato e va pertanto respinto.
Prima di procedere all’esame analitico dei motivi di impugnazione, sembra utile evidenziare che la Società riconosce la sussistenza materiale delle due diverse violazioni contestate dalla Procura ma incentra le sue critiche unicamente sulle modalità di calcolo della sanzione irrogata con la decisione in esame in relazione alla violazione di cui alla lettera A) sopra trascritta nonché in relazione all’applicazione dell’aggravante per recidiva.
La reclamante non contesta invece la penalizzazione di 1 punto inflitta per la violazione di cui alla lettera B) sopra trascritta.
Ciò premesso, con il primo motivo la reclamante deduce che nella specifica ipotesi che la riguarda il termine per l’adempimento fissato dal comunicato Ufficiale n. 294/A è di natura ordinatoria e non perentoria.
Con il secondo motivo la Società deduce che il comunicato stesso – diversamente da come ritenuto dal Tribunale - non commina, nella specifica ipotesi che la riguarda, la sanzione della penalizzazione e che di conseguenza la violazione andava sanzionata in modo meno afflittivo (ad es. con l’ammonizione o l’ammenda), secondo le generali previsioni di cui all’art. 8 CGS.
A giudizio del Collegio i mezzi, che vanno unitariamente scrutinati attesa la reciproca connessione, non sono fondati.
Al fine di delineare il quadro normativo sotteso alla presente controversia, si ricorda che il comunicato del Consiglio Federale
294/A del 9/5/2025 dispone che le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, qualora nel corso della stagione sportiva 2025/2026 l’ammontare dei compensi lordi dei propri calciatori, tecnici e direttori sportivi superi il massimale di euro 1.000.000,00, dovranno prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell’eccedenza rispetto ad euro 1.000.000,00.
Per quanto riguarda i termini di adempimento, il comunicato così dispone:
“La garanzia dovrà essere depositata presso la Lega Italiana Calcio Professionistico:
- entro il 1° agosto 2025 per i contratti relativi alle figure tecniche da tesserarsi presso il settore Tecnico F.IG.C.;
- entro l’8 agosto 2025 per i contratti preliminari valevoli per la stagione 2025/2026;
- entro l’8 agosto 2025 per i contratti relativi alle altre figure tecniche da tesserarsi presso il Settore Tecnico F.I.G.C.;
- entro l’8 agosto 2025 per i contratti depositati dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025;
- entro l’8 settembre 2025 per i contratti depositati dal 1° agosto 2025 al 1° settembre 2025;
- entro il 9 febbraio 2026 per i contratti depositati dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026;
- entro il termine di otto giorni per tutti i contratti depositati al di fuori dei periodi di campagna trasferimenti di cui sopra.
L’inosservanza di tale prescrizione determinerà la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico, nonché l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura minima di 1 punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2025/2026.
Qualora il massimale di euro 1.000.000,00 risulti superato già al 1° luglio 2025, per effetto di precedenti contratti ratificati e valevoli per la stagione sportiva 2025/2026, la società interessata dovrà depositare le prescritte garanzie entro l’8 agosto 2025.”.
In questo quadro di riferimento la Società – che alla data del 1 luglio 2025 aveva già superato il massimale per effetto di preesistenti contratti pluriennali – sostiene che nel suo caso il termine di adempimento dell’8 agosto 2025 fissato dall’ultimo capoverso della norma ha carattere ordinatorio, attesa l’impossibilità di estendere a tale specifica ipotesi la sanzione (1 punto almeno di penalizzazione) espressamente prevista nei precedenti capoversi per la omessa garanzia nei termini dei contratti stipulati ex novo.
Questa impostazione ermeneutica non è condivisibile, in quanto non considera l’impianto sistematico della normativa di riferimento.
Tale normativa infatti, se da un lato è volta alla tutela dei tesserati, al fine di assicurare l’assolvimento delle obbligazioni economiche assunte nei loro confronti, dall’altro fissando l’obiettivo della “sostenibilità” dei costi tende comunque a salvaguardare la corretta amministrazione da parte delle società degli aspetti gestionali.
In particolare la normativa impone alle società di calibrare ragionevolmente i tesseramenti di atleti (e tecnici) in relazione alle effettive disponibilità di bilancio e dunque garantisce alle altre compagini, che partecipano allo stesso campionato, la regolarità dello stesso, precludendo spericolate alterazioni della par condicio di base nelle competizioni agonistiche.
In siffatto contesto unitario, la posizione della società che all’inizio della nuova stagione, e cioè pur senza stipulare nuovi contratti, abbia già stabilmente superato il massimale senza preoccuparsi di produrre le necessarie garanzie non si differenzia da quella delle squadre che si trovino a superare il massimale per effetto di nuovi tesseramenti.
Di talché sarebbe del tutto irrazionale sanzionare tale violazione di superamento sistematico del massimale in modo più lieve rispetto a violazioni determinate da un superamento puntuale per effetto della stipula di un nuovo contratto.
Ne deriva, appunto alla stregua di probanti ragioni di coerenza generale e sistematica, che la sanzione divisata dal Comunicato (penalizzazione di 1 punto e cioè del resto la sanzione minima tra quelle previste in generale dall’art. 8 comma 1 lettera g) del CGS) deve necessariamente applicarsi a tutte le ipotesi di violazione dei termini di deposito delle fideiussioni enucleati dal Comunicato stesso, proprio per non vanificare – come ben evidenziato dal Tribunale – le finalità intrinseche alla complessiva previsione degli obblighi di garanzia.
Da quanto sin qui osservato discende pianamente la perentorietà di tutti i termini di adempimento fissati dal Comunicato, in primo luogo proprio perché la loro violazione è costantemente sanzionata.
A ciò deve aggiungersi, in linea con consolidati indirizzi giurisprudenziali, che “la qualificazione di "perentorietà" o di "ordinarietà" del termine - oltre che dalla sua espressa definizione testuale - discende in primo luogo dalla ragione della sua introduzione, normalmente consistente nell'esigenza di celerità insita nella fase specifica del procedimento nella quale esso si inscrive (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 10 del 2014) nonché dalle specifiche finalità di rilievo pubblico che lo svolgimento di un adempimento in un arco di tempo prefissato è indirizzato a soddisfare (così Cons Stato, sez. III, n. 1691 del 2022).
Infine, non appare priva di rilievo ermeneutico la disposizione di cui all’art. 46 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva secondo cui “Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori”.
Come è stato osservato, “Da tale ultima disposizione emerge che all’interno dell’ordinamento federale la regola è costituita dalla perentorietà dei termini – pienamente giustificata dal principio di celerità del giudizio sportivo – e non già dalla loro natura meramente ordinatoria.” (cfr. CFA, SS.UU., n. 80/2024-2025).
Con il terzo motivo la Società lamenta l’omesso riconoscimento da parte del Tribunale della circostanza attenuante applicabile al caso di specie ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera c) CGS il quale prevede espressamente la mitigazione della sanzione per l’incolpato che risulti “aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio.”
In tal senso la reclamante evidenzia come il nuovo socio di maggioranza della compagine sociale abbia, profondendo ingenti risorse personali, immediatamente provveduto al deposito delle garanzie non tempestivamente prestate dal precedente organo gestorio ed abbia anche ripianato ogni posta passiva derivata da trasferimenti di giocatori posti in essere nelle precedenti stagioni.
In siffatto contesto, la mancata concessione delle attenuanti, e della correlativa riduzione della penalizzazione, rischia di minare in radice quel completamento del percorso risanatorio che costituisce l’obiettivo virtuoso della nuova dirigenza sociale.
Il mezzo non può essere accolto.
Il Collegio infatti aderisce all’indirizzo interpretativo – assolutamente maggioritario nella giurisprudenza di questa Corte Federale – secondo cui le sanzioni a carico delle Società che consistano nell’irrogazione di punti negativi (di penalizzazione) per inadempimenti connessi a obblighi di garanzia nell’ambito retributivo non possano esorbitare dal limite edittale minimo, che nello specifico caso all’esame è per ciascuna infrazione quello di almeno 1 punto di penalizzazione.
Come è stato efficacemente chiarito, a favore di tale tesi milita un rilievo di consistente spessore sistematico.
Infatti “L’ordinamento sportivo, nella sua parte sanzionatoria, è solo parzialmente e cum grano salis, assimilabile a quello penale. Invero, mentre per quest’ultimo, la funzione (non assorbente ma certamente) principale della pena è – per esplicito dettato costituzionale – la rieducazione (rectius: risocializzazione) del condannato, per l’ordinamento sportivo la sanzione ha essenzialmente scopo e funzione retributiva, e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche. Di talché sembra conseguente ipotizzare, in tale ultimo ordinamento, la sussistenza di una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società, con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di "punti negativi" in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generalpreventiva), devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa. La ragione è quella cui si è fatto prima cenno: la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere – più o meno – avvantaggiati dall’handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore. E proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali.” (cfr. per tutte CFA, SS.UU., n. 73/2024-2025.).
Dalle considerazioni sistematiche ora trascritte si desume, in particolare, che la penalizzazione conseguente ad inadempimenti retributivi o contributivi assolve anche al compito di ripristinare la parità di condizioni nella competizione, parità che la condotta della società inadempiente ha comunque immediatamente e irrimediabilmente alterato in danno delle antagoniste, le quali si sono invece impegnate per onorare le proprie scadenze: il che – trattandosi appunto di ripristinare una par condicio comunque oggettivamente violata dalla società inadempiente– preclude al Giudice di scendere sotto il minimo edittale ritenuto all’uopo congruo dal legislatore federale, anche a fronte di comportamenti sananti ma pur sempre successivi alla originaria violazione.
In tal senso, è stato di recente evidenziato che “… la ratio di tutto il sistema amministrativo-contabile delle società calcistiche professionistiche è quella di garantire la regolarità delle competizioni mediante la partecipazione di società che possano dimostrare, anche attraverso un rigoroso sistema di controllo ex post ed in adesione ad inderogabili criteri di trasparenza, una capacità finanziaria riferita a tutto l’arco temporale della specifica annualità sportiva, assolvendo agli oneri finanziari e contributivi previsti dalla legge, facendo fronte diligentemente agli oneri di gestione ed in generale ai costi che caratterizzano una stagione sportiva nel suo complesso, ivi compresa l’eventuale partecipazione alle competizioni europee” (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 45/2022).
Con il quarto motivo di gravame, la società reclamante contesta sotto vari profili la decisione del Tribunale di applicare l’aggravante della recidiva, quantificandola in un ulteriore punto di penalizzazione.
Il mezzo è infondato, in quanto la Società nella passata stagione 2024-2025 è incorsa in una violazione identica a quella sopra contestata sub a) e cioè ha già in precedenza omesso di depositare nei termini idonea e valida fideiussione a garanzia dell’eccedenza delle retribuzioni dei tesserati, risultando di conseguenza sanzionata con penalizzazione. (cfr. Corte Federale d'Appello n. 65/CFA-2024-2025 oggetto di correzione di errore materiale con decisione della Corte n. 70/CFA-2024-2025).
A fronte di una recidiva sostanzialmente specifica, le considerazioni svolte dalla reclamante in ordine alla gravosità dell’ulteriore punto di penalizzazione irrogato dal Tribunale risultano dunque assai poco convincenti.
In ogni caso – a fronte dei molteplici inadempimenti di tipo retributivo e contributivo per i quali la Società è stata di recente sanzionata – appare decisivo l’indirizzo interpretativo ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Federale secondo il quale l’art. 18 comma 2 CGS estende l’applicabilità dell’aggravante non solo a fatti della medesima natura ma a tutte le possibili infrazioni, con l'unico limite determinato dalla circostanza che il precedente inter stagionale sia stato definito con una pronuncia di condanna (cfr. CFA, SS.UU., n. 54/2024-2025).
Al riguardo, con riferimento alle fattispecie previste nei due commi dell’art. 18 C.G.S., è stato precisato che si tratta di “ situazioni del tutto distinte, dove sono ben marcate più differenze, soprattutto una di carattere temporale molto netto […] Nella fattispecie di cui al primo comma, tutto si conclude nella stessa stagione sportiva, viene richiesta la preesistenza unicamente di una sanzione e non una condanna e la recidiva impone solo che si tratti di fatti della stessa natura; nella fattispecie del secondo comma, la rilevanza del fatto si estende anche alla stagione successiva e questa valenza ulteriore è compensata da un maggior rigore nella predeterminazione del fatto rilevante, ridotto in termine di tipicità e qualificato dall'essere stato accertato da una condanna” (CFA, SS.UU., n. 103/2024-2025).
Con il quinto motivo di impugnazione la Società invoca l’applicazione del l’istituto penalistico della continuazione, osservando che le separate violazioni contestate costituiscono in realtà il frutto di una condotta omissiva sostanzialmente unitaria, di talchè appare ingiusto sanzionarle cumulando materialmente le sanzioni previste per ciascuno dei separati inadempimenti posti in essere.
Il mezzo non può essere accolto.
Come è noto, la continuazione è istituto ispirato al principio del favor rei e si risolve nella concessione, allorchè ne ricorrano i presupposti, di un calcolo della pena complessiva più favorevole di quello derivante dal cumulo materiale delle singole pene in astratto irrogabili.
Come esattamente dedotto dalla reclamante, secondo la ormai consolidata giurisprudenza federale, costituisce un dato acquisito nell’ordinamento sportivo il riconoscimento dell’illecito continuato, ancorché l’istituto della continuazione non sia espressamente disciplinato dal Codice di giustizia sportiva (cfr. per tutte C.F.A., Sez. I, n. 42/2023-2024).
Tuttavia, come è stato ben evidenziato dalla Procura Federale, l’istituto della continuazione presuppone la sussistenza di un elemento costitutivo di base e imprescindibile, costituito dall’esecuzione di un “medesimo disegno criminoso” che colleghi le varie condotte comportanti la pluralità delle violazioni (cfr. tra le molte CFA, Sez. Unite, n. 40/2024-2025).
Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte – in linea con la consolidata giurisprudenza penale di legittimità - ha evidenziato come costituisca preciso onere della parte che invochi la continuazione provare la sussistenza dell’univocità del disegno criminoso, allegandone gli specifici elementi probatori (CFA, Sez. II, n. 39/2022-2023).
Nel caso in esame la richiesta della Società di accedere al beneficio non appare supportata da alcun elemento probatorio atto a comprovare in modo ragionevole che la pluralità delle violazioni contestate possa farsi risalire ad un unitario disegno volto alla violazione della normativa vigente.
In altri termini, la Società non è riuscita a provare in modo attendibile il fatto che i molteplici inadempimenti posti in essere dalla vecchia proprietà abbiano costituito il frutto esecutivo (deliberatamente perseguito o almeno scientemente previsto) di una macchinazione unitaria.
Il mezzo in rassegna va quindi disatteso, difettando l’elemento costitutivo dell’illecito continuato.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono il reclamo risulta complessivamente infondato e come tale va pertanto respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
IL PRESIDENTE ed ESTENSORE
Antonino Anastasi
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
