F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0077/CSA pubblicata del 16 Dicembre 2025 – Sig. Caetano De Oliveir Werick

Decisione/0077/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0099/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Maurizio Nicolosi - Componente

Giulio Vasaturo - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0099/CSA/2025-2026, proposto dal calciatore Caetano De Oliveir Werick in data 28.11.2025,

per la riforma della decisione del Giudice sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 50 del 25.11.2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa; relatore all'udienza del 4.12.2025, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Giulio Vasaturo.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il calciatore Caetano De Oliveir Werick, tesserato della società A.C. Tuttocuoio 1957 S.M., ha proposto reclamo avverso la squalifica per quattro giornate effettive di gara, comminatagli dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con provvedimento di cui al Com. Uff. n. 50 del 25.11.2025, «per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara» nel corso della partita del campionato di Serie D – LND tra il Progresso e la Tuttocuoio 1957, disputata il 23.11.2025.

Il reclamante contesta la decisione del Giudice Sportivo, ritenendola inficiata dalla «fantasiosa ricostruzione dei fatti effettuata dal direttore di gara».

Secondo la diversa prospettazione di merito su cui si fonda l’impugnazione, il calciatore De Oliveir Werick si sarebbe effettivamente avvicinato a fine gara al proprio compagno di squadra Simone Perugi, intento a contestare «in maniera educata» le decisioni arbitrali, ma solo per trattenerlo per un braccio, rivolgendogli in quel frangente la seguente espressione “tem razao!... nao preseza, vamos!” che tradotto significa “ha ragione lui, non serve, andiamocene”. Il reclamante sottolinea come tale affermazione sia stata indirizzata, in lingua portoghese, al proprio compagno di squadra e non già verso l’arbitro.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 4 dicembre 2025, il reclamo è stato esaminato e trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva di Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Alla base della decisione del Giudice Sportivo si pone il referto arbitrale con cui si attesta che al termine della partita fra il Progresso e la Tuttocuoio 1957, mentre il calciatore della Tuttocuoio Simone Perugi seguiva l’arbitro fino all’ingresso degli spogliatoi, proferendo nei suoi confronti espressioni manifestamente irriguardose ed offensive («non è possibile rovinare una partita in questa maniera, dovresti vergognarti, noi ci giochiamo la vita! Sei scandaloso»), il suo compagno di squadra Caetano De Oliveir Werick si avvicinava a sua volta per «dare manforte» alle proteste ed esclamava all’indirizzo del Direttore di gara le seguenti parole: «ha ragione, vuoi fare il protagonista! Sei scandaloso!».

Occorre debitamente rammentare che, ai sensi dell’art. 61, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, “ i rapporti degli ufficiali di gara (…) fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Al referto del Direttore di gara deve essere attribuita, per esplicita disposizione normativa, fede privilegiata quanto alla sua efficacia probatoria (si v. CSA, sez. III, decisione n. 27 del 27.10.2024). Col suffragio della univoca giurisprudenza, va pertanto escluso che la rappresentazione dei fatti acclarata nel rapporto arbitrale possa essere scalfita da una diversa ricostruzione di parte, fatto salvo il caso, del tutto eccezionale, in cui il contenuto del referto non appaia sufficiente per formare il convincimento del Giudice, ovvero non contenga elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell’addebito o risulti, per altra ragione, intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze oggettive (si v., ex plurimis, CSA, Sez. III, decisione n. 10 del 18.8.2025). A giudizio di questa Corte Sportiva, simili elementi dubitativi non sono in alcun modo riscontrabili nel caso di specie, per cui va ritenuta senz’altro comprovata la condotta offensiva ed irriguardosa posta in essere dal calciatore Caetano De Oliveir Werick a discapito del Direttore di gara.

Sotto altro profilo, va parimenti disattesa la richiesta di annullamento della squalifica che il giocatore avanza facendo richiamo alla previgente disciplina di cui all’art. 36 del Codice di Giustizia Sportiva. Vero è, infatti, che originariamente la condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti dell’arbitro era punita con la squalifica minima di due giornate di gara, mentre la sanzione minima della squalifica per quattro giornate di gara era prevista solo con riguardo alla “condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico”. Tali parametri edittali sono stati, tuttavia, significativamente aumentati a seguito della riforma normativa operata con Com. Uff. FIGC n. 165/A del 20 aprile 2023, per cui trova applicazione, nel caso in esame, la vigente disposizione di cui all’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. che per l’appunto punisce, con la sanzione minima della squalifica per quattro giornate o a tempo determinato, le espressioni ingiuriose o irriguardose che, come quelle proferite dal calciatore De Oliveir Werick, risultano denigratorie nei riguardi dell’arbitro. La novella codicistica è indicativa della precisa volontà del legislatore sportivo di punire con opportuna severità gli atteggiamenti inappropriati dei tesserati in danno degli ufficiali di gara (così CSA, sez. III, decisione n. 34 del 27.10.2025. Nello stesso senso, CSA, sez. III, decisione n. 41 del 4.11.2025).

Il Giudice Sportivo ha correttamente valutato la dinamica dei fatti e l’entità delle offese rivolte al Direttore di gara dal calciatore Caetano De Oliveir Werick, contenendo la sanzione comminata all’atleta al minimo edittale previsto dal succitato art. 36, comma 1, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva. Anche da questo punto di vista, la decisione impugnata si mostra irreprensibile e non si rilevano i presupposti per il riconoscimento delle invocate attenuanti, astrattamente previste dall’art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Giulio Vasaturo                                                                Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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