F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0079/CSA pubblicata del 16 Dicembre 2025 – calciatore Perugi Simone

Decisione/0079/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0097/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Giulio Vasaturo - Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0097/CSA/2025-2026, proposto dal Calciatore Perugi Simone in data 28.11.2025, per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 50 del 25.11.2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 4 dicembre 2025, il dott. Agostino Chiappiniello.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Calciatore Perugi Simone, tesserato della società A.C. Tuttocuoio 1957, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara inflittagli dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 50 del 25 novembre 2025, in relazione alla gara Progresso/Tuttocuoio del 23.11. 2025.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara”.

Il reclamante disconosce quanto riportato nel referto arbitrale, evidenziando di non aver profferite le frasi che gli vengono attribuite e, comunque, di aver chiesto scusa all’arbitro per il tono con il quale si era a lui rivolto, evidenziando altresì che le frasi pronunciate non avevano alcun carattere irriguardoso.

Il reclamante sottolinea l’eccessiva gravosità della sanzione in relazione ai fatti contestati e ritiene che siano applicabili al caso di specie le attenuanti di cui all’art. 13 del c,g,s, Conclusivamente chiede l’annullamento della sanzione e, in subordine, la riduzione della stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta quanto segue:

“In seguito ad una mia decisione tecnica, mi indirizzava tali parole: Ma guarda che cazzo di show hai combinato? Sei scandaloso. Fenomeno del cazzo! Al termine della gara, lo stesso giocatore mi attendeva all’esterno del terreno di gioco e si avvicinava apparentemente in maniera educata alla mia persona, chiedendo ulteriori spiegazioni in merito alla espulsione. Seppur senza insultarmi ulteriormente, il calciatore mi seguiva fino all’ingresso degli spogliatoi, esclamando tali parole: Non è possibile rovinare una partita in questa maniera, dovresti vergognarti, noi ci giochiamo la vita! Sei scandaloso.”

Da detta ricostruzione del fatto, non potendo dubitarsi della portata irriguardosa (e sinanche offensiva) delle frasi rivolte all’arbitro, appare fondata la qualificazione giuridica della fattispecie operata dal Giudice sportivo e la conseguente sanzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara inflitta al calciatore Perugi Simone, in quanto pari al minimo edittale previsto dal vigente articolo 36, comma 1, lett, a), C.G.S., indipendentemente da alcun contatto fisico con l’arbitro che, nella specie, effettivamente non vi è stato.

Il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per l’applicazione delle attenuanti di cui all’art. 13 del c.g.s.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                           Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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