F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0081/CSA pubblicata del 17 Dicembre 2025 – S.S.D. a r.l. Manfredonia Calcio 1932

Decisione/0081/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0102/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Andrea Galli – Componente

Carmine Fabio La Torre - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0102/CSA/2025-2026 proposto dalla società S.S.D. a r.l. Manfredonia Calcio 1932 in data 01.12.2025,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 50 del 25.11.2025;

 visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza del 04.12.2025, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Carmine Fabio La Torre e udita l’Avv. Monica Fiorillo per la società S.S.D. a r.l. Manfredonia Calcio 1932.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società S.S.D. a r.l. Manfredonia Calcio 1932 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta all’allenatore Pezzella Luigi in relazione alla gara di campionato di serie D, girone H, tra S.S.D. a r.l. Manfredonia Calcio 1932 e A.S.D. Heraclea Calcio (pubblicata in data 25.11.2025 sul Comunicato Ufficiale n. 50 del Dipartimento Interregionale).

Il Giudice Sportivo ha inflitto tale squalifica perché l’allenatore ha “(…) rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara (…)”.

Con reclamo del 01.12.2025 la società S.S.D. a r.l. Manfredonia Calcio 1932 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo sulla base di due motivi che, peraltro, risultano supportati da precedenti giurisprudenziali di questa Corte.

Con il primo motivo la reclamante sostiene che la decisione del giudice di prime cure è da considerarsi nulla per inesistenza dell’addebito mosso. Dal referto di gara, infatti, non risulterebbe alcuna frase irriguardosa proferita nei confronti del Direttore di Gara ma solo una semplice segnalazione dell’Assistente n. 1.

Con il secondo motivo la reclamante precisa che dall’analisi del referto dell’Assistente n. 1 viene in evidenza una frase, ancorché poco opportuna, che giustificherebbe in realtà un trattamento sanzionatorio più mite rispetto a quello applicato dal Giudice Sportivo. In particolare, piuttosto che riferibile alla condotta irriguardosa stabilita dall’art. 36, comma 1, C.G.S. (che ha determinato la sanzione di quattro giornate), la sanzione da applicare sarebbe quella della squalifica per due giornate per condotta meramente irrispettosa, da riferire alla condotta gravemente antisportiva (di cui all’art. 39, comma 2, C.G.S.), per essere prive di aggressività verbale e, quindi, idonee a giustificare l’applicazione delle attenuanti di cui all’art. 13, comma 2, C.G.S.

Alla luce delle esposte argomentazioni la reclamante chiede: in via principale l’annullamento della delibera del Giudice Sportivo per insussistenza dell’addebito ascritto all’allenatore Pezzella Luigi; in subordine la riduzione della sanzione della squalifica da 4 (quattro) a 2 (due) giornate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto, per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

La decisione del Giudice Sportivo è stata assunta sulla base di atti ufficiali sottoscritti dagli ufficiali di gara (arbitro e assistenti) che, come noto, costituiscono prova privilegiata ai sensi dell’art. 61 C.G.S.. In particolare, con riferimento all’espulsione del sig. Pezzella, il Direttore di Gara rinvia espressamente alla segnalazione dell’Assistente n. 1: “(…) l’allenatore del Manfredonia Calcio, LUIGI PEZZELLA, dissentiva da una mia decisione abbandonando l’area tecnica e gridando: ma che combini, svegliati! (…)”.

Tale quadro probatorio, di per sé sufficiente a confutare il primo motivo di doglianza, consente tuttavia di ritenere parzialmente fondato il secondo motivo.

Premesso che le frasi pronunciate dall’allenatore, quand’anche qualificabili siccome irrispettose (come precisato dalla reclamante), confermerebbero un comportamento “irriguardoso” (identico essendone il significato), le stesse non possono mandare esente da responsabilità l’allenatore medesimo, anche per l’abusivo abbandono dell’area tecnica proprio per dare corpo alla protesta.

Tuttavia, la Corte ritiene di poter valorizzare, in funzione dell’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 2, C.G.S., la portata scarsamente irriguardosa delle espressioni pronunciate e, conseguentemente,  di ridurre la squalifica da quattro a tre giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Carmine Fabio La Torre                                          Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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