F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0082/CSA pubblicata del 17 Dicembre 2025 – società Valmontone 1921 S.S.D. a R.L. – calciatore Mauro Marconato

Decisione/0082/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0103/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Carmine Fabio La Torre – Componente

Andrea Galli - Componente (Relatore)

Franco Granato - Rappresentante AIA

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0103/CSA/2025-2026, proposto dalla società Valmontone 1921 S.S.D. a R.L. in data 27.11.2025 per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 50 del 25.11.2025; Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 04.12.2025, l’Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Valmontone 1921 S.S.D. a R.L. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Mauro Marconato dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 50 del 25.11.2025), in relazione alla gara di Serie D, Girone G, Valmontone / Budoni del 23.11.2025.

Il Giudice Sportivo ha così motivato la sua decisione: “Per avere protestato con veemenza nei confronti del Direttore di gara profferendo frase blasfema”.

La società Valmontone ha sostenuto l’eccessiva afflittività e sproporzionalità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, adducendo, a sostegno, che, pur senza mettere in discussione la gravità dell’episodio accaduto, il calciatore Marconato, nel tentativo di sollecitare una più rapida ripresa del gioco da parte del portiere avversario, si sarebbe rivolto verbalmente all’avversario, richiamando nel contempo l'attenzione del Direttore di gara affinché intervenisse; al ché, a fronte di una provocazione di un altro avversario, il calciatore aveva reagito istintivamente, pronunciando la frase blasfema che, tuttavia, non era indirizzata al Direttore di gara. In via principale ha richiesto disporsi la riduzione della squalifica ad una giornata, e, in via subordinata, l'applicazione di una sanzione inferiore a quella comminata.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 4 dicembre 2025 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta, secondo quanto refertato dall’Assistente dell’Arbitro n.1, che il Sig. Marconato “con il pallone non in gioco, in segno di protesta per una ripresa di gioco, si rivolge all'arbitro urlando 'ti devi muovere p….o dio'”.

La condotta perpetrata dal tesserato della Società reclamante, per come emergente dal referto arbitrale, risulta certamente censurabile e deve essere configurata alla stregua della fattispecie delineata dall’art.37, comma 1, lett. a), del CGS, il quale prevede che In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta: a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata.

Nella fattispecie in delibazione, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo risulta eccessivamente gravosa in relazione alla condotta del calciatore per come emergente dal referto arbitrale, la quale, tuttavia, essendo stata realizzata con veemenza, urlando una espressione fortemente protestataria, all’indirizzo del primo Ufficiale di gara, unitamente all’espressione blasfema, risulta meritevole della squalifica per due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                           Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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