F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0083/CSA pubblicata del 24 Dicembre 2025 – SSD Mascalucia C5 a RL

Decisione/0083/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0105/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D’Ascia - Vice Presidente

Giulio Vasaturo - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0105/CSA/2025-2026, proposto dalla società SSD Mascalucia C5 a RL in data 5.12.2025;

per la riforma della decisione del Giudice sportivo presso la Divisione di Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 309 del 26.11.2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza del giorno 11.12.2025, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Giulio Vasaturo.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società SSD Mascalucia C5 a R.L. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 309 del 26.11.2025, con cui è stata disposta la squalifica per una giornata effettiva di gara del calciatore Simone Tosto «per aver fermato il pallone con una mano privando la squadra avversaria della evidente opportunità di segnare una rete», nel corso della partita di calcio a cinque di Serie A2 Elite fra la Lazio C5 e la SSD Mascalucia C5, disputata il 22.11.2025.

Come espressamente precisa la stessa reclamante, nei motivi di gravame, l’impugnazione viene avanzata «esclusivamente per far valere un errore tecnico arbitrale, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, e non per ottenere il mero annullamento della squalifica».

Con l’odierno reclamo viene dunque eccepita la «non conformità al regolamento dell’espulsione» comminata all’atleta del Mascalucia C5 e si lamentano le conseguenze che il provvedimento disciplinare avrebbe arrecato al «regolare svolgimento della gara», proseguita per due minuti di gioco in condizioni di inferiorità numerica del Mascalucia C5, nonché sulla gara successiva alla quale il calciatore Simone Tosto non ha potuto partecipare proprio in ragione della squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo. La reclamante chiede, pertanto, la ripetizione della partita fra la Lazio C5 ed il Mascalucia C5.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 11 dicembre 2025, il reclamo è stato esaminato e trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è inammissibile, alla stregua di quanto stabilito dall’art. 71, comma 1, C.G.S., stante l’assenza di una decisione del Giudice Sportivo, astrattamente sindacabile innanzi questa Corte Sportiva di Appello, in ordine ai fatti che, nella prospettazione della SSD Mascalucia C5, avrebbero inciso sul regolare svolgimento della partita con la Lazio C5, come contestati per la prima volta in questa sede (nello stesso senso si v. CSA, sez. III, decisione n. 238 del 4.6.2024).

L’art. 67 C.G.S. disciplina in maniera rigorosa i tempi e le modalità di presentazione delle impugnazioni che, come quella in esame, sono volte a segnalare presunti errori tecnici arbitrali tanto rilevanti da incidere sulla regolarità della gara, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

L’organo di Giustizia Sportiva competente a decidere, in primo grado, con riguardo a simili doglianze, è per l’appunto il Giudice Sportivo nazionale, ex art. 61, comma 3, C.G.S., al quale la società Mascalucia C5 avrebbe dovuto preannunciare e far pervenire, nei termini prescritti, il proprio ricorso.

La riscontrata inammissibilità del reclamo assume valore assorbente rispetto ad ogni altra doglianza di merito, peraltro comunque infondata.

E’ agevole difatti rilevare che, nel caso di specie, comunque non sussisterebbe alcun “errore tecnico” potenzialmente suscettibile di inficiare la regolarità della gara ex art. 10, comma quinto, lett. c), C.G.S., posto che l’asserita assenza di alcun tocco del pallone con la mano da parte del giocatore Simone Tosto costituirebbe tutt’al più una erronea percezione del fatto da parte dell’Arbitro, insindacabile in forza di quanto sancito dalla Regola n. 5, punto 2, del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque, oltre che dall’art. 65,  lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva e non integrando, quindi, l’ipotesi della violazione regolamentare causata da non conoscenza o dimenticanza, come sottolineato in plurime pronunce degli organi di giustizia sportiva (si v. ex multis, CSA, sez. III, decisione n. 79 del 16.12.2022; CSA, sez. III, decisione n. 63 del 2.12.2022; CSA, sez. III, decisione n. 30 del 14.12.2020; da ultimo, CSA, sez. III, decisione n. 134 del 27.2.2025).

In relazione a quanto innanzi, la prova video sollecitata dalla reclamante si appalesa del tutto irrilevante, oltre che comunque inammissibile ex art. 61 C.G.S..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                             IL PRESIDENTE

Giulio Vasaturo                                                                Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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